Chi chiede all’Agenzia delle Entrate la registrazione della modifica dello statuto di una società, una procura o una quietanza di piccolo importo può omettere il codice fiscale dei soggetti sui quali l’atto produce effetti. L’elenco degli esoneri mancava nel Testo unico su adempimenti e accertamento pubblicato ad agosto ed è stato aggiunto con un avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale.
La stessa rettifica recupera il secondo allegato omesso, con gli elementi distintivi che obbligano intermediari e contribuenti a comunicare al Fisco i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale. Per notai, commercialisti e imprese le regole sono quelle già in uso, trasferite nella numerazione del nuovo Testo unico.
In sintesi:
- l’avviso di rettifica al D.Lgs. n. 141/2026 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 e colloca i due allegati dopo l’articolo 368 del Testo unico;
- l’Allegato I, richiamato dall’articolo 6 del Testo unico, elenca gli atti la cui richiesta di registrazione può omettere il codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati;
- per gran parte delle voci l’esonero vale fino a una base imponibile di 774,69 euro, controvalore del milione e mezzo di lire della tabella allegata al DPR n. 605/1973;
- l’Allegato 2, richiamato dall’articolo 202 del Testo unico, raccoglie in cinque gruppi, dalla A alla E, gli elementi distintivi dei meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica;
- le disposizioni del Testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell’articolo 368.
Atti esonerati dal codice fiscale nella registrazione
L’Allegato I del D.Lgs. n. 141/2026 esonera dall’indicazione del codice fiscale le modifiche statutarie delle società, le procure, gli atti senza contenuto patrimoniale e una serie di atti di valore contenuto, entro una base imponibile di 774,69 euro. Il codice fiscale che si può omettere è quello dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, che l’articolo 6 del Testo unico impone di indicare nella richiesta di registrazione.
L’elenco rinvia per numero agli articoli della tariffa dell’imposta di registro allegata al nuovo Testo unico del registro, il D.Lgs. n. 123/2025. La tabella traduce ogni rinvio nel tipo di atto e indica se l’esonero vale sempre o solo entro la soglia.
| Atto e riferimento nella Tariffa (Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) |
Esonero dal codice fiscale |
|---|---|
| Costituzione o trasferimento di servitù prediali, compresi i vincoli di inedificabilità (art. 1, parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Sempre |
| Concessioni perpetue o a tempo indeterminato di aree, celle, loculi o colombari cimiteriali (art. 1, parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Sempre |
| Concessioni di uso eccezionale di beni demaniali (art. 1, parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Entro la soglia di base imponibile |
| Atti o negozi indicati negli artt. 2, 6 e 10, parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025 | Entro la soglia di base imponibile |
| Altre modifiche statutarie, comprese trasformazioni e proroghe di società ed enti (art. 4, comma 1, lettera c), parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Sempre |
| Concessioni cimiteriali a tempo determinato (art. 5, parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Sempre |
| Altri atti o negozi indicati nell’art. 5, parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025 | Entro la soglia di base imponibile |
| Atti pubblici e scritture private autenticate senza contenuto patrimoniale (art. 12, parte prima, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Sempre, esclusi consenso alla cancellazione di ipoteca, comodato di immobili o aziende e negoziazione dei titoli dell’art. 8 della Tabella allegata al D.Lgs. n. 123/2025 |
| Atti o negozi indicati nell’art. 1, lettera a), parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025 | Entro la soglia di base imponibile |
| Scritture private dell’art. 2, parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025 | Solo se l’imposta dovuta è inferiore a 2,58 euro |
| Atti o negozi dell’art. 3, parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025 | Se il corrispettivo annuo, o rapportato ad anno, è entro la soglia |
| Scritture private non autenticate senza contenuto patrimoniale (art. 5, parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Sempre |
| Quietanze rilasciate con scrittura privata non autenticata (art. 6, parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Entro la soglia di base imponibile |
| Procure, deleghe e atti simili (art. 7, parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025) | Sempre |
| Atti o negozi degli artt. 8 e 11, parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025 | Sempre |
| Atti o negozi degli artt. 9, 10 e 12, parte seconda, Tariffa, Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025 | Entro la soglia di base imponibile |
La parte prima della tariffa riguarda gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia. La parte seconda riguarda gli atti da registrare solo in caso d’uso, per esempio quando si depositano presso una pubblica amministrazione.
Modifiche statutarie, procure e quietanze: esempi pratici
Una Srl che delibera davanti al notaio la trasformazione in Spa rientra nelle altre modifiche statutarie: nella richiesta di registrazione il notaio può omettere il codice fiscale dei soci, per quanti siano. Lo stesso vale per la proroga della durata della società o per il cambio dell’oggetto sociale.
Una quietanza da 600 euro rilasciata con scrittura privata e presentata per la registrazione è esonerata, perché la somma quietanzata è sotto la soglia. Per una quietanza da 1.200 euro, invece, il codice fiscale dei destinatari va indicato.
Il comodato di un immobile o di un’azienda stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata richiede sempre il codice fiscale, anche se non ha contenuto patrimoniale: l’Allegato I lo esclude espressamente dall’esonero dell’art. 12 della tariffa.
Anche il consenso alla cancellazione di ipoteca resta fuori dall’esonero. L’atto con cui la banca acconsente a cancellare l’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo va quindi registrato con il codice fiscale delle parti.
Quando l’esonero non si applica, la richiesta di registrazione riporta il codice fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate a ciascun destinatario degli effetti dell’atto. Per le persone fisiche, il calcolo del codice fiscale dai dati anagrafici, o quello inverso a partire dal codice, permette di controllare che il codice comunicato dalla controparte corrisponda a nome, data e luogo di nascita; in caso di omocodia fa fede il codice rilasciato dall’Agenzia.
Conversione soglia e regole del DPR 605/1973
Fino al 31 dicembre 2026 gli esoneri applicabili sono quelli della tabella allegata al DPR n. 605/1973, richiamata dall’articolo 6, primo comma, lettera b), dello stesso decreto; dal 1° gennaio 2027 il riferimento diventa l’Allegato I del Testo unico. La vecchia tabella fissava il limite in un milione e cinquecentomila lire: la soglia in euro dell’Allegato I ne è la conversione al cambio di 1.936,27 lire.
L’Allegato I cambia invece i rinvii, che ora puntano alla tariffa del Testo unico del registro. Per chi registra gli atti l’adempimento è identico: dal 2027 cambia l’articolo da citare nei modelli, nei pareri e nei software gestionali.
DAC6: elementi distintivi dei meccanismi transfrontalieri
L’Allegato 2, richiamato dall’articolo 202 del Testo unico, elenca gli elementi distintivi che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto a notifica all’Agenzia delle Entrate, secondo la direttiva (UE) 2018/822, detta DAC6, attuata in Italia dal D.Lgs. n. 100/2020. Gli elementi fanno scattare un obbligo di comunicazione a carico degli intermediari e, in alcuni casi, dei contribuenti: la lista stabilisce quando un meccanismo va segnalato, prima e indipendentemente da qualunque controllo.
I gruppi A e B valgono solo se il meccanismo supera il criterio del vantaggio principale, cioè se il risparmio d’imposta è il fine principale dell’operazione. I cinque gruppi sono:
- gruppo A, elementi generici come l’impegno alla riservatezza verso altri intermediari o il Fisco, le commissioni commisurate al vantaggio fiscale e la documentazione standardizzata offerta a più clienti;
- gruppo B, elementi specifici come l’acquisto di una società in perdita per usarne le perdite, la conversione di redditi in categorie tassate meno e le operazioni circolari di roundtripping;
- gruppo C, operazioni transfrontaliere come i pagamenti deducibili tra imprese associate verso giurisdizioni senza imposta sulle società, a tassazione nulla o non cooperative, la doppia deduzione dello stesso ammortamento e il doppio sgravio sullo stesso reddito;
- gruppo D, strutture che aggirano lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari o rendono non identificabili i titolari effettivi;
- gruppo E, prezzi di trasferimento, con i regimi unilaterali di porto sicuro, la cessione di beni immateriali di difficile valutazione e i trasferimenti infragruppo di funzioni o rischi che riducono di oltre la metà l’EBIT previsto del cedente nei tre anni successivi.
Avviso di rettifica: le correzioni all’articolo 8
Oltre ai due allegati, l’avviso di rettifica del 17 settembre 2026 corregge tre refusi nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 141/2026, che contiene disposizioni di coordinamento con gli altri testi unici:
- all’articolo 8, comma 1, lettera r), nel capoverso dell’articolo 36, i numeri successivi al n. 12), indicati come 11), 12) e 13), sono rinumerati 13), 14) e 15);
- all’articolo 8, comma 1, lettera vv), il riferimento al «Capo VI-ter» è corretto in «Capo IV-ter»;
- all’articolo 8, comma 1, lettera ccc), nel capoverso dell’articolo 101, comma 1, n. 2), il riferimento «n. 218» è corretto in «n. 128».