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Fisco: dal 2027 nuovo Testo Unico per adempimenti e accertamento

di Barbara Weisz

12 Agosto 2026 11:31

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Dichiarazioni, ISA, LIPE, controlli e accertamento confluiscono in 368 articoli: dal 2027 cambiano i riferimenti della normativa fiscale.

In vigore il Testo Unico degli adempimenti fiscali e dell’accertamento tributario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto Legislativo 5 agosto 2026 n. 141. Il nuovo corpus riordina in 368 articoli tutta la disciplina su dichiarazioni, comunicazioni, ISA, IVA, controlli e collaborazione con il Fisco. Le sue disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2027, quando cambieranno numerosi riferimenti normativi oggi distribuiti fra vari DPR e decreti legislativi.

In sintesi:

  • dal 1° gennaio 2027 il Dlgs 141/2026 che, articolato in tre parti, diventa riferimento unico di legge in materia di adempimenti, dichiarazioni, collaborazione e accertamento, con disposizioni transitorie e finali;
  • l’articolo 367 del Testo Unico dispone anche numerose abrogazioni e stabilisce il raccordo fra vecchi richiami legislativi e corrispondenti disposizioni del nuovo corpus;
  • imprese e professionisti dovranno aggiornare dal 2027 i riferimenti normativi utilizzati in procedure, software, modulistica e documentazione fiscale.

Le tre parti del Testo Unico adempimenti e accertamento

Il Testo Unico adempimenti e accertamento nasce nell’ambito della riforma fiscale e segue la logica prevista dall’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111: ricognizione delle norme vigenti, organizzazione per settori omogenei, coordinamento formale e sostanziale e abrogazione delle disposizioni incompatibili o superate. Il testo definitivo è articolato in tre parti:

  • la Parte I riunisce anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, semplificazione digitale, obblighi comunicativi e dichiarativi per imposte sui redditi e IVA, ISA e liquidazioni periodiche;
  • la Parte II concentra concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, interpelli per i nuovi investimenti, cooperazione fiscale, poteri dell’Amministrazione finanziaria, controlli e procedure di accertamento;
  • la Parte III raccoglie le disposizioni transitorie e finali, le abrogazioni e la decorrenza del nuovo corpus.

Per imprese, professionisti e intermediari la novità riguarda soprattutto la ricomposizione di un’area finora distribuita fra numerose fonti. Le disposizioni sostanziali vengono in larga parte conservate e coordinate, mentre dal 2027 cambiano molti dei riferimenti legislativi utilizzati nella pratica fiscale.

Dichiarazioni, ISA e LIPE nello stesso tracciato

La Parte I dà ordine alla sezione più frequentata da imprese e consulenti, quella degli adempimenti fiscali. Gli articoli da 1 a 48 disciplinano gli adempimenti, a partire da Anagrafe tributaria e codice fiscale fino ai servizi digitali e al Cassetto fiscale; gli articoli da 49 a 51 sono dedicati alle comunicazioni, mentre dall’articolo 52 iniziano le dichiarazioni.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall’articolo 49 e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA dall’articolo 51. Le LIPE IVA trovano così collocazione nello stesso corpus delle dichiarazioni dei redditi e IVA, delle scritture contabili e delle regole sull’identificazione fiscale.

Il riordino comprende anche Centri di assistenza fiscale, dichiarazione precompilata, investimenti e attività detenute all’estero e numerosi adempimenti digitali. L’obiettivo è ricomporre disposizioni oggi distribuite tra il DPR n. 600/1973, il DPR n. 605/1973, decreti legislativi e norme successive.

Collaborazione e accertamento nello stesso corpus

La Parte II tiene insieme i principali strumenti di interlocuzione con il Fisco e le regole sui controlli. Il Titolo I, dedicato alla collaborazione, inizia dall’articolo 89 con il concordato preventivo biennale e prosegue con adempimento spontaneo, accordi preventivi internazionali, cooperazione rafforzata, interpello sui nuovi investimenti e adempimento collaborativo.

Nel testo confluiscono istituti già centrali nella pratica professionale come l’adempimento collaborativo per le PMI e il concordato preventivo biennale, accanto agli accordi internazionali e agli strumenti di definizione preventiva dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

Per chi segue la compliance tributaria, il beneficio del riordino è soprattutto sistematico: istituti oggi disciplinati da provvedimenti differenti vengono ricondotti a una sequenza legislativa unica, collegata alle successive regole sui poteri degli uffici e sull’accertamento.

Poteri dell’Agenzia delle Entrate e controlli fiscali

Il Titolo II della Parte II, dagli articoli 151 a 241, raccoglie poteri e attribuzioni degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, insieme alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa e sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Un esempio del lavoro di accorpamento è l’articolo 159, che disciplina attribuzioni e poteri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate coordinando disposizioni provenienti dagli articoli 31 e 32 del DPR n. 600/1973 e dall’articolo 51 del DPR n. 633/1972. L’articolo 161 riunisce invece le regole su accessi, ispezioni e verifiche provenienti dalla normativa sulle imposte sui redditi e sull’IVA.

Dal successivo articolo 242 prende avvio il Titolo III sui controlli e sull’accertamento fiscale. Vi sono comprese liquidazione e controllo formale delle imposte sui redditi, accertamento, controlli IVA, imposta di registro, altri tributi indiretti, tributi erariali minori e accertamento con adesione.

La mappa dei 368 articoli dal 2027

I 368 articoli del nuovo Testo Unico possono essere ricondotti a sei blocchi principali. La numerazione consente di individuare subito la sezione da consultare dal 1° gennaio 2027:

Articoli
Parte e Titolo
Materie principali
1-48
Parte I, Adempimenti
Anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, opzioni fiscali, servizi digitali e Cassetto fiscale
49-51
Parte I, Comunicazioni
ISA e comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
52-88
Parte I, Dichiarazioni
Dichiarazioni dei redditi e IVA, CAF, precompilata e altri obblighi dichiarativi
89-150
Parte II, Collaborazione
Concordato preventivo biennale, accordi preventivi, nuovi investimenti e adempimento collaborativo
151-241
Parte II, Poteri e attribuzioni degli Uffici
Poteri dell’Amministrazione finanziaria, accessi, verifiche, cooperazione e scambio di informazioni
242-363
Parte II, Controlli e accertamento
Imposte sui redditi, IVA, tributi indiretti e accertamento con adesione
364-368
Parte III, Disposizioni transitorie e finali
Norme transitorie, interpretazione autentica, abrogazioni e decorrenza

La tabella evidenzia anche la diversa collocazione delle attività che oggi vengono spesso ricercate direttamente attraverso i vecchi riferimenti del DPR n. 600/1973 e del DPR n. 633/1972. Dal 2027 la consultazione dovrà essere ricondotta alla nuova numerazione.

Applicazione dal 1° gennaio 2027

L’articolo 9 del D.Lgs. n. 141/2026 stabilisce che il decreto legislativo sia in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 7 agosto 2026. L’articolo 368 del Testo Unico dispone invece che le sue norme si applichino dal 1° gennaio 2027.

Fino alla fine del 2026 continuano quindi a essere utilizzati, per le fattispecie ancora disciplinate dalle norme attuali, i riferimenti legislativi precedenti. Dal 1° gennaio 2027 la nuova numerazione diventa quella da utilizzare per le disposizioni confluite nel Testo Unico, ferme le specifiche regole transitorie previste dalle singole norme.

La distinzione interessa direttamente professionisti, imprese, software fiscali, procedure interne e modulistica, perché molti richiami oggi effettuati al DPR n. 600/1973, al DPR n. 605/1973 e al D.Lgs. n. 218/1997 dovranno essere ricondotti ai corrispondenti articoli del nuovo testo.

Abrogazioni e nuovi riferimenti normativi dal 2027

L’articolo 367 contiene l’elenco delle disposizioni abrogate con l’applicazione del nuovo Testo Unico. Fra le fonti interessate figurano numerosi articoli del DPR n. 600/1973 sull’accertamento delle imposte sui redditi, del DPR n. 605/1973 sull’Anagrafe tributaria e del D.Lgs. n. 218/1997 sull’accertamento con adesione.

La norma contiene anche una regola destinata a facilitare la transizione: quando leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti richiamano una disposizione espressamente abrogata, salvo diversa previsione e fuori dai casi di incompatibilità, il riferimento deve intendersi effettuato alla corrispondente disposizione del nuovo Testo Unico.

Per studi e imprese diventa quindi utile verificare prima del 2027 i richiami normativi presenti in procedure, pareri, modelli e documentazione fiscale, individuando la disposizione corrispondente nel nuovo corpus. Il testo facilita questo lavoro riportando sotto ciascun articolo la fonte normativa dalla quale la disposizione è stata tratta.

I due allegati completano il riordino: l’Allegato 1 contiene la tabella degli atti per i quali non è previsto l’obbligo di indicare il codice fiscale, mentre l’Allegato 2 reca le definizioni dell’elemento distintivo utilizzate nello scambio automatico obbligatorio di informazioni.

Testo Unico IVA, TUIR e coordinamento della riforma fiscale

Il nuovo corpus completa il riordino già avviato sugli altri settori fiscali.

Nel Testo Unico IVA, pubblicato a inizio 2026, fatturazione, registrazione, liquidazione e rimborsi sono collocati nel corpus dedicato all’imposta, mentre controlli e accertamento trovano ora la propria sede nel D.Lgs. n. 141/2026.

La pubblicazione definitiva introduce anche un elemento che nello schema iniziale aveva minore visibilità: il D.Lgs. n. 141/2026 non si limita ad approvare il nuovo Testo Unico. Gli articoli da 2 a 8 contengono disposizioni di coordinamento e correzione degli altri Testi Unici fiscali, necessarie per adeguare i rinvii alla nuova architettura legislativa.

L’articolo 2 modifica il Testo Unico delle imposte sui redditi; gli articoli successivi intervengono sui Testi Unici IVA, imposta di registro e altri tributi indiretti, tributi erariali minori, versamenti e riscossione, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Il D.Lgs. n. 141/2026 assume così anche la funzione di coordinare i riferimenti fra i diversi corpus destinati a essere utilizzati insieme dal 2027.

Dal 1° gennaio 2027 il sistema dei Testi Unici modifica quindi soprattutto la geografia delle fonti fiscali: adempimenti, dichiarazioni, collaborazione, poteri degli uffici e accertamento vengono ricomposti nel D.Lgs. n. 141/2026, mentre le singole imposte e gli altri settori tributari seguono i rispettivi testi coordinati.