In Gazzetta Ufficiale (la n. 42 del 19 febbraio 2021, supplemento ordinario n. 12)il decreto MEF con 87 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili dal periodo d’imposta 2020, che rappresentano evoluzioni di precedenti indici che riguardano (agricoltura, commercio, attività professionali, servizi e manifatture) per il quale l’aggiornamento è stato anticipato in considerazione della crisi Covid. La SOSE dovrà poi individuare metodologie che apportino correttivi a tutti i 175 indici in vigore per il 2020, a tutela dei contribuenti.
I nuovi ISA sono soltanto una base di partenza della versione definitiva che imprese e autonomi applicheranno in occasione della dichiarazione dei redditi. Tra l’altro, per quest’anno sono state previste anche tre specifiche cause di esclusione per categorie contribuenti particolarmente colpite dalle conseguenze economiche dovute alla pandemia.
=> In vigore le causali Covid di esclusione ISA per il 2020
Inoltre, nel decreto sono state confermate alcune cause di esclusione (es.: coloro che partecipano ai gruppi IVA) già previste (tabella delle cause di esclusione):
- contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:
- Trasporto con taxi, codice attività 49.32.10
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.320
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.
Lo stesso decreto ha infine approvato le territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF, delle quotazioni immobiliari e dei canoni di locazione degli immobili.