L’esonero dalla Certificazione Unica 2026 per i soggetti in regime forfettario è strutturale: i sostituti d’imposta non sono più tenuti a compilare e trasmettere la CU per i compensi erogati alle partite IVA agevolate. Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti forfettari e minimi, il Fisco acquisisce già i dati reddituali direttamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rendendo la certificazione una duplicazione inutile. Ma l‘esonero non è assoluto: esistono casistiche precise in cui la CU resta obbligatoria e ignorarle espone a sanzioni.
Come funziona l’esonero dalla CU per i forfettari
Il Dlgs. 1/2024 (decreto Semplificazioni, primo provvedimento attuativo della riforma fiscale) ha modificato l’articolo 4 del DPR 322/1998 inserendo il comma 6-septies: a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che erogano compensi a contribuenti in regime forfettario o in regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli obblighi di trasmissione e consegna della Certificazione Unica. La norma opera a regime — non è una misura transitoria — e si applica quindi anche alla CU 2026 relativa ai redditi 2025.
Il meccanismo è diretto: poiché ogni forfettario emette fattura elettronica tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate dispone già di tutti i dati necessari per alimentare la dichiarazione precompilata. Il sostituto d’imposta non deve più predisporre il modello CU per questi soggetti, ma resta responsabile della correttezza dei flussi digitali ricevuti. Per il professionista forfettario, l’effetto pratico è che non deve più attendere la CU dal committente per compilare la propria dichiarazione dei redditi: i compensi percepiti sono già visibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
=> Certificazione Unica: esenzione per i forfettari
Medici convenzionati SSN: l’eccezione che resiste
Il caso più rilevante in cui l’esonero non si applica riguarda i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale con rapporto a tempo determinato e pediatri di libera scelta. Per questi professionisti vige dal 2019 il divieto di emissione di fattura tramite SdI — un divieto introdotto per ragioni di privacy sanitaria e ora confermato a regime. Di conseguenza, i loro compensi non transitano per il Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle Entrate non dispone dei dati in via automatica: la CU resta obbligatoria anche se il medico applica il regime forfettario.
Per la CU 2026, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono l’utilizzo del codice 24 al punto 6 dei Dati Fiscali — in sostituzione del codice 25 usato in via transitoria per la CU 2025. Le Aziende Sanitarie Locali e le strutture convenzionate devono compilare la sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo (non quella del lavoro dipendente, nonostante il rapporto di convenzione presenti tratti para-subordinati) e ricordare che sui compensi dei medici forfettari non va operata alcuna ritenuta d’acconto. Rientrano nell’obbligo di certificazione anche le indennità non assoggettate a ritenuta che non richiedono fattura elettronica, come alcune indennità di maternità corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Forfettario come datore di lavoro: quando l’obbligo torna
L’esonero riguarda i compensi ricevuti dal forfettario, non quelli da lui erogati. Se un contribuente in regime agevolato ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati o collaboratori, in quel contesto opera come un normale sostituto d’imposta e deve adempiere a tutti gli obblighi connessi: compilazione e trasmissione della CU per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai propri dipendenti, versamento delle ritenute e presentazione del modello 770.
Il confine è netto: l’esonero si applica alla posizione del forfettario come percipiente di compensi professionali documentati da fattura elettronica; non si estende alla posizione del forfettario come erogatore di redditi a terzi soggetti a ritenuta o contributi previdenziali.
Quadro RS: l’adempimento che rimane in capo al committente
L’eliminazione della CU per i forfettari non libera il committente da ogni obbligo dichiarativo. Le imprese e i professionisti che nel corso dell’anno hanno erogato compensi a soggetti in regime forfettario o dei minimi devono riportare tali importi nel Quadro RS della propria dichiarazione dei redditi — nel prospetto dei percettori di redditi per i quali non è stata operata la ritenuta (righi RS140 e seguenti dei modelli Redditi SP, Redditi SC o Redditi PF).
In questa sezione vanno indicati il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto. L’Agenzia delle Entrate incrocia questi dati con quelli transitati via SdI per verificare la coerenza tra quanto dichiarato dal forfettario e quanto censito dai committenti. Una discrepanza — anche formale — può innescare controlli automatizzati. Il committente deve quindi mantenere una contabilità ordinata delle fatture ricevute dai forfettari nel corso dell’anno, verificando che ogni documento sia stato correttamente accettato dal Sistema di Interscambio.
Scadenze CU 2026: cosa cambia per i forfettari
Per il 2026 le scadenze di trasmissione della Certificazione Unica sono differenziate per tipologia di reddito. Resta ferma al 16 marzo la scadenza per le CU relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati — coincide con il termine di consegna ai percipienti. Per le CU di lavoro autonomo, comprese quelle dei medici convenzionati forfettari per i quali l’obbligo permane, il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è fissato al 30 aprile 2026: un mese in più rispetto al 2025, quando la scadenza era il 31 marzo.
Resta invece confermato al 16 marzo il termine per la consegna della CU sintetica ai percipienti, sia dipendenti che autonomi. La scadenza del 31 ottobre riguarda le sole CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata.