Forfettari senza fattura elettronica, obbligo di CU retroattivo

di Barbara Weisz

23 Giugno 2026 15:21

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Agenzia delle Entrate, obbligo di Certificazione Unica per i compensi degli intermediari assicurativi forfettari che non emettono fattura elettronica

Le Partite IVA forfettarie che incassano compensi senza fattura elettronica fanno scattare l’obbligo di Certificazione Unica in capo ai committenti. L’Agenzia delle Entrate estende la lista delle eccezioni all’esonero dalla CU includendovi i produttori assicurativi di quarto gruppo, in quanto esentati dall’invio dei corrispettivi telematici e dall’emissione di e-fattura su SdI.

In sintesi:

  • con risposta a interpello n. 127 del 22 giugno 2026, l’AdE estende l’eccezione all’esonero dalla Certificazione Unica per i Forfettari ai casi in cui i compensi non transitano dal Sistema di Interscambio, inserendovi i produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfettario, oltre ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • il sostituto d’imposta indica al punto 6 della CU il codice 25 per i compensi del 2024 nella CU 2025 e il codice 24 per i compensi del 2025 nella CU 2026;
  • per invii tardivi e rettifiche su 2024 e 2025 le sanzioni possono essere disapplicate per incertezza interpretativa, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente.

Niente esonero CU per Forfettari senza fattura elettronica

L’esonero dalla Certificazione Unica non è un beneficio legato allo status di Forfetario ma al modo in cui i suoi compensi arrivano al Fisco. Salta ogni volta che quei compensi non transitano dal Sistema di Interscambio, e in quel caso il sostituto d’imposta torna a dover emettere e trasmettere la CU.

L’esonero introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 1/2024, con il comma 6-septies dell’art. 4 del DPR 322/1998, regge infatti su un solo presupposto: la fattura elettronica porta già all’Agenzia ogni elemento del compenso; senza la e-fattura, decade anche l’esonero.

Il principio era stato fissato dalla risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025, con una frase che l’Agenzia richiama ancora oggi: «l’eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA». Da lì nasce tutta la casistica delle eccezioni.

Obbligo CU per intermediari assicurativi forfettari

La risposta a interpello n. 127 del 22 giugno 2026 ricomprende nell’obbligo di Certificazione Unica i compensi dei produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfettario, iscritti alla sezione E del Registro Unico degli intermediari. La platea è quella delle compagnie e delle agenzie che lavorano con una rete di collaboratori esterni forfettari.

Le loro prestazioni di intermediazione sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9, del DPR 633/1972 e non sono documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici. I dati dei compensi sono esclusi dagli archivi del Fisco e pertanto l’agenzia assicurativa che li paga deve emettere e trasmettere la CU per i compensi dal 2024 in poi.

Medici convenzionati con il SSN, primo esonero

La prima eccezione all’esonero è costituita dai medici convenzionati con il SSN: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale a tempo determinato e pediatri di libera scelta. Emettono i cedolini ai sensi dell’art. 2 del DM 31 ottobre 1974 e non fatturano tramite Sistema di Interscambio.

La risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025 ha stabilito che le aziende sanitarie devono continuare a rilasciare e trasmettere la loro Certificazione Unica, compilando la sezione dei redditi di lavoro autonomo e senza operare ritenuta d’acconto. È lo schema che oggi si ripete identico per i produttori assicurativi.

Senza esonero anche le indennità non soggette a ritenuta, come quelle di maternità, da indicare con il codice 25 per i forfettari e con il codice 26 per i contribuenti in regime di vantaggio.

Categoria forfettaria Certificazione Unica
forfettario che documenta i compensi con fattura elettronica non dovuta, opera l’esonero
medici convenzionati SSN, cedolini ex art. 2 DM 31 ottobre 1974 dovuta dal sostituto
produttori assicurativi di quarto gruppo, operazioni esenti IVA senza e-fattura dovuta dal sostituto
indennità non soggette a ritenuta, ad esempio maternità dovuta dal sostituto

Come compilare la CU 2025 e la CU 2026

Una volta accertato l’obbligo, il codice da indicare al punto 6 della Certificazione Unica cambia secondo l’anno dei compensi e la categoria.

Compensi e categoria Codice punto 6
compensi 2024 nella CU 2025, produttori assicurativi e medici forfettari 25
compensi 2025 nella CU 2026, produttori assicurativi e medici forfettari 24
indennità non soggette a ritenuta ai forfettari, ad esempio maternità 25
indennità non soggette a ritenuta nel regime di vantaggio 26

Sanzioni disapplicabili sugli invii tardivi 2024 e 2025

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’incertezza generata dal mancato coordinamento tra le norme e apre sul fronte sanzioni. Le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni per invio tardivo o per rettifica delle Certificazioni Uniche relative al 2024 e al 2025, in nome della tutela dell’affidamento e della buona fede prevista dall’art. 10 dello Statuto del contribuente. Chi si mette in regola adesso sui periodi arretrati non paga penalità.

Quadro RS e modello 770, gli adempimenti dei sostituti

L’eliminazione della CU non cancella l’obbligo informativo a carico di chi eroga i compensi. Il quadro RS del modello Redditi resta il prospetto in cui indicare le somme corrisposte ai forfettari, mentre per i sostituti che operano ritenute il modello 770 continua a riepilogare ritenute, versamenti e compensazioni dell’anno. Sono i canali con cui l’Agenzia ricostruisce i flussi che non passano dalla fatturazione elettronica, e valgono anche per chi rientra nelle eccezioni che obbligano alla Certificazione Unica.

Forfettario come sostituto d’imposta

L’esonero vale sui compensi che il forfettario riceve, non su quelli che eroga. Quando un forfettario ha dipendenti o collaboratori agisce come sostituto d’imposta: per stipendi e compensi che paga rilascia e trasmette la Certificazione Unica secondo le regole ordinarie, perché su quei redditi non c’è alcuna fattura elettronica a portare i dati al Fisco e il comma 6-septies non lo riguarda in questa veste.