Credito IVA del primo trimestre: il 30 aprile scade il Modello TR

di Teresa Barone

23 Aprile 2026 10:35

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Scade il 30 aprile il Modello IVA TR per rimborso o compensazione del credito del primo trimestre 2026: soglie, visto di conformità, regime premiale ISA.

Sette giorni alla scadenza: il 30 aprile 2026 è l’ultimo giorno utile per presentare il Modello IVA TR relativo al primo trimestre dell’anno. L’adempimento riguarda i soggetti IVA che nel trimestre gennaio-marzo hanno maturato un’eccedenza di imposta detraibile e intendono chiederne il rimborso oppure utilizzarla in compensazione con altri tributi, contributi e premi tramite modello F24. Soglie, visto di conformità e regime premiale ISA determinano le regole operative caso per caso.

Chi può presentare il Modello IVA TR

Il presupposto soggettivo per accedere alla procedura trimestrale è la maturazione, nel trimestre di riferimento, di un’eccedenza IVA detraibile superiore a 2.582,28 euro. Solo al di sopra di questa soglia il contribuente può optare per il rimborso trimestrale o per la compensazione orizzontale, cioè quella che consente di utilizzare il credito IVA per pagare altri tributi o contributi. Al di sotto, il credito resta disponibile esclusivamente in compensazione verticale — ovvero portato a riduzione del debito IVA nelle liquidazioni IVA periodiche successive.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o per il tramite di intermediari abilitati. La ricevuta che attesta la presentazione è consultabile nella sezione “Ricerca ricevute” dell’area riservata del sito AdE oppure può essere richiesta presso qualunque ufficio territoriale.

Compensazione orizzontale: soglie, visto e scadenze

La compensazione orizzontale in F24 del credito IVA infrannuale non è libera oltre una certa soglia. Per importi fino a 5.000 euro annui — da intendersi in modo cumulativo su tutte le istanze trimestrali presentate nel corso dell’anno — il credito può essere utilizzato in compensazione già dalla data di presentazione del modello TR, senza necessità di visto. Per la parte eccedente i 5.000 euro, il modello deve essere munito del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, oppure recare la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile; in questo caso il credito è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

In alternativa al visto di conformità, il contribuente può presentare la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo della società (revisore o collegio sindacale) unitamente a una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva previsti dalla norma. Il mancato rispetto di queste condizioni espone al rischio di rifiuto della compensazione in sede di controllo F24.

Il limite annuo di compensabilità orizzontale, che include anche i crediti IVA trimestrali, è fissato attualmente in 2 milioni di euro.

Rimborso trimestrale anche senza garanzia

Chi opta per il rimborso del credito IVA maturato nel trimestre, invece della compensazione, deve fare i conti con soglie diverse. Per rimborsi fino a 30.000 euro, i soggetti classificati come “non a rischio” possono ottenere l’erogazione senza prestare garanzia. Per rimborsi superiori a questa soglia, il modello TR deve essere corredato dal visto di conformità (o dalla sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità nei versamenti contributivi e previdenziali.

Sono invece tenuti a prestare garanzia fideiussoria i soggetti in situazioni considerate “a rischio”: chi esercita l’attività da meno di due anni (con eccezione per le start-up innovative), chi ha ricevuto negli ultimi due anni avvisi di accertamento per differenze rilevanti tra importi dichiarati e accertati, chi presenta l’istanza priva di visto o non deposita la dichiarazione sostitutiva, e chi chiede il rimborso a seguito di cessazione dell’attività. Un profilo particolarmente frequente tra i soggetti che accumulano credito IVA strutturale è quello delle imprese che lavorano prevalentemente con la Pubblica Amministrazione in split payment, tenute al rimborso dell’IVA che la PA versa direttamente all’Erario.

Regime premiale ISA e CPB, soglie più alte senza visto

I contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale che raggiungono livelli di punteggio sufficienti beneficiano di un regime premiale ISA che innalza significativamente le soglie di esonero dal visto di conformità. A seconda del punteggio conseguito, l’esonero si applica per compensazioni e rimborsi infrannuali fino a 50.000 euro oppure fino a 70.000 euro annui.

Stesso beneficio per chi ha aderito al concordato preventivo biennale. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, chi ha aderito al CPB per il biennio 2025-2026 fruisce del regime premiale sia per il credito IVA annuale relativo al 2025 sia per i crediti trimestrali del 2026 — incluso quindi il primo trimestre in scadenza il 30 aprile — nel limite maggiorato di 70.000 euro. Per chi aveva invece aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il beneficio operava per il credito IVA 2024 e i trimestrali 2025.

Come compilare e presentare il modello IVA TR

Il Modello IVA TR è composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che devono essere compilati da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili, e dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante nell’ambito della procedura IVA di gruppo. Il modello aggiornato e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Se il sistema scarta il modello — anche a fronte di una trasmissione avvenuta entro i termini — è necessario procedere a una nuova trasmissione entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto affinché l’istanza risulti tempestiva.