Controllo a distanza: lecito sugli orari di lavoro

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Agosto 2016
Aggiornato 13 Settembre 2016 09:30

Se il datore di lavoro rileva un comportamento illecito dei lavoratori attraverso la videosorveglianza (furbetti del cartellino) non scattano le protezioni dello Statuto dei Lavoratori.

Lo Statuto dei Lavoratori e in particolare le norme che regolamentano il controllo a distanza dei dipendenti, non mette i furbetti del cartellino al riparo dall’essere scoperti tramite una telecamera: se attraverso un impianto di videosorveglianza il datore di lavoro scopre un dipendente che falsifica gli orari di entrata, non commette illecito. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33567/2016 relativa al caso di due dipendenti comunali accusati di truffa per aver falsificato gli orari e scoperti, appunto, tramite una telecamera di videosorveglianza.

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I reati annullano lo Statuto

Come è noto, pur con le misure di flessibilità introdotte dal Jobs Act, è vietato dallo Statuto dei Lavoratori il controllo a distanza attraverso sistemi di videosorveglianza che sono tuttavia leciti, dietro specifica procedura, per motivi di sicurezza, o per altre esigenze di organizzazione del lavoro. La Corte ha però stabilito che, nel caso in cui attraverso un impianto che è regolarmente stato installato il datore di lavoro rilevi un reato, ad esempio la truffa, il discorso cambia. La protezione dello Statuto dei Lavoratori si applica ai rapporti civilistici fra dipendente e datore di lavoro, non a fatti che costituiscono reato.

È reato mentire sull’orario di lavoro

La Corte ha anche stabilito che il reato di truffa si configura anche quando il lavoratore non ha l’obbligo di timbrare il cartellino, ma compila semplicemente un foglio presenze. Nel momento in cui mette in atto un comportamento truffaldino, attestando una presenza quando invece è assente (questo, anche nel caso in cui lo faccia volontariamente, senza cioè avere l’obbligo di timbrare), commette un reato. In parole più semplici: se il lavoratore non è tenuto a registrare la propria presenza, ma lo fa (per simulare di essere al lavoro quando invece non lo è), si configura il reato di truffa.

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Normativa di riferimento

Per quanto riguarda la questione del controllo a distanza, ricordiamo che la normativa di riferimento è l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che anche dopo le novità introdotte dal Jobs Act (articolo 23 decreto legislativo 151/2015) continuano a richiedere, per essere installati, una precisa procedura sindacale. Diverso è il caso di altri strumenti, come il badge per entrare in ufficio, o il pc e i device mobili: strumenti tecnologici che, in effetti, consentono il controllo a distanza ma che sono anche strumenti di lavoro e per i quali di conseguenza non è necessario attivare la procedura sindacale. Non è però possibile utilizzarli per controllare il lavoratore.