NASpI dopo le dimissioni: 13 settimane sommando più contratti a termine

Risposta di Barbara Weisz

1 Ottobre 2026 08:34

Marco chiede:

Prima della cessazione volontaria del rapporto di lavoro (giugno 2026) avevo 13 anni continuativi di contribuzione. Una nuova assunzione per il diritto alla NASpI deve essere di almeno 13 settimane: qualora fosse stipulato un contratto mensile a tempo determinato, con successivi tre rinnovi mensili continuativi per un totale di 4 mesi, avrei diritto al sussidio? E se i rinnovi non fossero continuativi, con un intervallo di 10 giorni tra uno e l’altro?

La sequenza di contratti descritta le dà diritto alla NASpI: dopo le dimissioni da un rapporto a tempo indeterminato la legge richiede 13 settimane di contributi prima della nuova perdita involontaria del lavoro, e consente di raggiungerle sommando più contratti a termine, anche separati da pause. Un solo contratto mensile sarebbe invece sotto la soglia.

Per la durata dell’indennità si considera l’intera storia contributiva recente, compresi i contributi del rapporto da cui si è dimesso.

Requisito NASpI delle 13 settimane dopo le dimissioni

Chi si dimette da un rapporto a tempo indeterminato e perde involontariamente il nuovo impiego entro dodici mesi accede alla NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra le due cessazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 22/2015, inserita dall’art. 1, comma 171, della L. n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), il requisito riguarda gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e si applica «a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti» la cessazione involontaria.

Le condizioni che danno diritto alla NASpI dopo una cessazione volontaria sono state chiarite dalla Circolare INPS 98/2025 del 5 giugno 2025: in questi casi il periodo di osservazione sostituisce l’ordinario quadriennio, e le settimane si contano dalla data delle dimissioni a quella della cessazione involontaria per cui si chiede la prestazione. In chiaro, per l’accesso valgono solo i contributi successivi alle dimissioni, mentre quelli precedenti tornano utili per durata e importo. La cessazione involontaria può riguardare anche un contratto a tempo determinato arrivato a scadenza.

Il vincolo è escluso per le dimissioni per giusta causa, per quelle presentate nel periodo tutelato di maternità e paternità previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 e per le risoluzioni consensuali raggiunte nella procedura dell’art. 7 della L. n. 604/1966: in questi casi la NASpI segue le regole ordinarie.

Contratti a termine brevi e intervallati: i contributi si sommano

Le 13 settimane possono provenire da più contratti a termine, anche separati da periodi senza lavoro: la Circolare INPS n. 98/2025 considera utili tutte le settimane retribuite comprese nel periodo di osservazione, purché la retribuzione rispetti il minimale settimanale, e la lettera c-bis) guarda soltanto al totale delle settimane maturate tra le due cessazioni.

Le pause tra un contratto e l’altro non producono contributi e quindi non entrano nel conteggio, senza però azzerarlo. In termini di calendario 13 settimane equivalgono a circa tre mesi: un contratto trimestrale è sul filo della soglia, quattro mesi di lavoro offrono un margine.

Ogni scadenza del termine è una cessazione involontaria. Una domanda presentata dopo il primo contratto mensile andrebbe respinta per mancanza del requisito; quella utile segue la scadenza con cui il totale supera le 13 settimane e va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Durata NASpI: valgono anche i contributi del vecchio lavoro

Superato il requisito di accesso, la durata della NASpI segue le regole ordinarie ed è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, comprese quelle del rapporto da cui il lavoratore si è dimesso. La Circolare INPS n. 98/2025 specifica che la lettera c-bis) non incide su misura e durata, calcolate secondo gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 22/2015.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015 sono esclusi dal computo i periodi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione. Il tetto è di 24 mesi: la Circolare INPS n. 194/2015 del 27 novembre 2015 ha recepito l’abrogazione del limite di 78 settimane disposta dall’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015. Il calcolo presuppone che il vecchio impiego fosse coperto dalla contribuzione NASpI: l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015 esclude i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

L’importo si basa sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Per il 2026 la Circolare INPS n. 4/2026 del 28 gennaio 2026 fissa l’indennità al 75% fino a una retribuzione media di 1.456,72 euro, con l’aggiunta del 25% della parte eccedente ed entro un massimo di 1.584,70 euro lordi al mese. Dal primo giorno del sesto mese l’assegno si riduce del 3% al mese, dall’ottavo per chi ha compiuto 55 anni alla domanda (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015). Per chi ha lavorato a lungo con una retribuzione stabile, un contratto breve con stipendio più basso sposta poco la media.

Dimissioni: diversi scenari con esito e durata

La tabella di esempio applica le regole a un lavoratore dimesso il 30 giugno 2026 dopo 13 anni continuativi nel settore privato, senza NASpI percepita nel quadriennio e con nuova assunzione dal 2 novembre 2026. Le settimane sono stimate sui giorni di calendario coperti da contratto, la durata come metà delle settimane del quadriennio che precede ogni cessazione.

Esempio: dimissioni 30 giugno 2026 Esito NASpI e durata stimata
Nuovo contratto di un mese, scaduto il 1° dicembre 2026 Domanda respinta: circa 4 settimane dopo le dimissioni, sotto le 13 richieste
Contratto di un mese con tre proroghe senza pause, fino al 1° marzo 2027 NASpI spettante: circa 17 settimane dopo le dimissioni; durata di circa 95 settimane, quasi 22 mesi
Quattro contratti mensili con pause di dieci giorni, fino al 3 aprile 2027 NASpI spettante: circa 17 settimane coperte; durata di circa 93 settimane, oltre 21 mesi
Contratto di un mese a luglio 2027, oltre i dodici mesi dalle dimissioni Requisito speciale non applicabile, NASpI spettante con i contributi del quadriennio; durata di circa 78 settimane, circa 18 mesi

Come si evince dalla tabella, ogni mese che intervalla la nuova cessazione dalle dimissioni esclude dal quadriennio circa quattro settimane del vecchio impiego e, senza nuovi contributi, la durata dell’indennità scende di circa due settimane.

Quattro mesi di contratti danno diritto alla NASpI

Nel suo caso, la nuova assunzione non deve durare da sola 13 settimane perchè conta il totale dei contributi maturati dopo le dimissioni (di giugno 2026) fino alla cessazione involontaria. Un contratto mensile con tre rinnovi senza interruzione porta a circa 17 settimane e fa dunque maturare il diritto.

Sul piano contrattuale, i rinnovi senza pausa sono proroghe, ammesse fino a quattro nell’arco di 24 mesi dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Il diritto matura anche con quattro contratti separati da pause di dieci giorni, perché le settimane coperte sono le stesse.

Sulla pausa tra i contratti serve però prestare attenzione per un’altra ragione: l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 trasforma a tempo indeterminato il secondo contratto se la riassunzione avviene entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto fino a sei mesi, e un intervallo di dieci giorni esatti è al confine della norma. L’eventuale trasformazione riguarda comunque la natura del rapporto e non riguarda il computo delle settimane.

La regola delle 13 settimane la riguarda semmai per le cessazioni involontarie fino a giugno 2027; dopo, bastano i contributi del vecchio impiego presenti nel quadriennio, anche con un rapporto brevissimo. Con 13 anni continuativi e nessuna NASpI già fruita, la durata stimata è vicina ai 22 mesi se il nuovo impiego termina all’inizio del 2027, e scende con il passare dei mesi.

Le settimane effettive si verificano nell’estratto conto contributivo INPS prima di presentare la domanda.

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