Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma doganale UE e ne chiude l’iter legislativo. Con il nuovo codice doganale dell’Unione Europea, le piattaforme di commercio elettronico dei Paesi terzi diventano importatrici delle merci spedite ai consumatori europei e rispondono di dichiarazioni, dazi e conformità dei prodotti.
La riforma introduce anche una tassa di gestione sui piccoli pacchi, una nuova autorità doganale europea e una piattaforma digitale unica per le dichiarazioni: per le PMI italiane che effettuano vendite online si modificano le condizioni di concorrenza con i marketplace extra-UE, per quelle che importano si modificano adempimenti e scadenze.
In sintesi:
- il Consiglio dell’UE ha adottato il testo il 3 settembre 2026 e il Parlamento europeo lo ha approvato in seconda lettura il 16 settembre 2026, nella procedura 2023/0156(COD);
- il consumatore non può essere debitore del dazio sui pacchi extra-UE, dovuto da piattaforma, venditore, vettore o rappresentante che presenta la dichiarazione (Domande e risposte QANDA/26/1492 della Commissione europea);
- i casi più gravi di violazione degli obblighi doganali costano agli operatori e-commerce fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente (comunicato del Consiglio dell’UE);
- la Commissione europea fissa l’importo della tassa di gestione UE e lo riesamina ogni due anni (comunicato del Parlamento europeo);
- lo status di operatore economico autorizzato (AEO) è confermato accanto alla nuova qualifica Trust and Check (comunicato del Parlamento europeo del 26 marzo 2026).
- Nuovo codice doganale UE, entrata in vigore e applicazione
- E-commerce extra-UE come importatori
- Sanzioni per piattaforme inadempienti
- Tassa di gestione UE sui piccoli pacchi
- Dazio forfettario, contributo nazionale
- Autorità doganale europea a Lille e Data Hub
- Operatori Trust and Check e status AEO per le PMI
- Calendario della riforma doganale UE
Nuovo codice doganale UE, entrata in vigore e applicazione
Il nuovo codice doganale dell’Unione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, e negli Stati membri si applica dopo 12 mesi. Il regolamento istituisce il codice doganale e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013, il codice doganale oggi in vigore.
Il voto dell’Eurocamera segue l’adozione da parte del Consiglio del 3 settembre 2026, che ha recepito l’accordo politico raggiunto con i negoziatori del Parlamento il 26 marzo 2026.
Per le imprese italiane le regole unionali si applicano insieme alle norme nazionali complementari al codice doganale riscritte dal D.Lgs. n. 141/2024, che disciplinano le materie non regolate a livello europeo, a partire dal sistema sanzionatorio nazionale.
E-commerce extra-UE come importatori
Le piattaforme di commercio elettronico e i venditori che spediscono merci da Paesi terzi direttamente ai consumatori dell’Unione sono considerati importatori, e rispondono delle formalità doganali, del pagamento dei dazi e della conformità dei prodotti alle norme europee al posto del consumatore finale. Questi soggetti devono essere stabiliti nell’UE oppure farsi rappresentare da un’entità stabilita nell’Unione con status di operatore economico autorizzato o di operatore Trust and Check, una regola che il Parlamento europeo collega al contrasto delle società di comodo.
Per favorire le spedizioni cumulative, più semplici da controllare, la riforma incoraggia i venditori extra-UE a gestire magazzini nell’Unione. Per le PMI italiane che vendono online la conseguenza è un allineamento degli obblighi: chi spedisce dall’estero ai consumatori italiani risponde in dogana come un importatore.
Sanzioni per piattaforme inadempienti
Gli operatori e-commerce che violano gli obblighi doganali rischiano, nei casi più gravi, sanzioni pecuniarie fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente, oltre alla revoca di alcune agevolazioni doganali e a limitazioni dell’accesso alle piattaforme online. Il comunicato del Parlamento europeo indica una forbice tra l’1% e il 6% del valore delle merci importate nei 12 mesi precedenti per le imprese che violano ripetutamente le regole.
Il relatore Dirk Gotink (PPE) ha legato le sanzioni più elevate alla non conformità sistematica e ripetuta, fino alla sospensione della piattaforma. Il regime europeo si aggiunge ai controlli nazionali sulle dichiarazioni di modico valore, che la convenzione 2026-2028 tra MEF e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fissa in 47mila per il 2026.
Tassa di gestione UE sui piccoli pacchi
Gli Stati membri devono iniziare a riscuotere la tassa di gestione UE sugli articoli acquistati da negozi online extra-UE e spediti direttamente ai consumatori non appena il sistema informatico necessario sarà disponibile, e comunque entro il 1° novembre 2026. L’importo è fissato dalla Commissione europea con atto delegato. Il prelievo copre i costi delle dogane per verifica dei dati, analisi dei rischi e controlli documentali e fisici. Lo versa lo stesso soggetto che paga gli altri oneri doganali del pacco, una scelta che secondo il Parlamento europeo evita di trasferire il costo sul consumatore.
La tassa è una misura diversa dal dazio: il dazio doganale colpisce le merci, mentre la tassa di gestione remunera il servizio reso dalle dogane. Nelle Domande e risposte QANDA/26/1492 la Commissione europea precisa che gli Stati membri devono interrompere le tariffe nazionali di trattamento quando parte la tassa dell’Unione, al più tardi alla stessa scadenza.
Dazio forfettario, contributo nazionale
Fino al 1° luglio 2028 le spedizioni extra-UE di valore fino a 150 euro vendute a distanza pagano il dazio doganale di 3 euro per articolo previsto dal Regolamento (UE) 2026/382. Per articolo si intende l’insieme delle merci con la stessa classificazione tariffaria.
Il contributo nazionale da 2 euro per ciascuna spedizione, previsto dall’art. 1, commi 126-128, della L. n. 199/2025, slitta al 1° dicembre 2026 con il decreto-legge sui carburanti approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2026. Il contributo non è un diritto doganale ed è escluso dalla base imponibile IVA, come chiarisce la Circolare ADM n. 4/2026.
Con il nuovo rinvio, la decorrenza del prelievo nazionale cade un mese dopo il termine ultimo per l’avvio della tassa di gestione UE. La Commissione chiede di interrompere le tariffe nazionali quando parte quella europea: se la riscossione unionale partirà nei tempi previsti, il contributo italiano potrebbe non trovare mai applicazione, salvo una riscrittura coordinata della norma da parte del Governo.
Esempi di costo per ordini extra-UE
L’esempio considera un ordine online da 120 euro, comprensivo delle spese di spedizione, venduto a distanza da un fornitore extra-UE a un cliente italiano, fuori dal regime IOSS e con merce ad aliquota IVA ordinaria del 22%. Ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 633/1972, l’IVA all’importazione si calcola sul valore in dogana aumentato dei diritti doganali e delle spese di inoltro, e il calcolo dell’IVA va fatto sul valore maggiorato del dazio.
| Voce di costo | Una voce tariffaria | Tre voci tariffarie |
|---|---|---|
| Dazio forfettario | 3,00 euro | 9,00 euro |
| IVA all’importazione | 27,06 euro | 28,38 euro |
| Oneri con il solo dazio UE | 30,06 euro | 37,38 euro |
| Contributo nazionale, se applicato | 2,00 euro | 2,00 euro |
| Oneri con il contributo nazionale | 32,06 euro | 39,38 euro |
| Tassa di gestione UE | importo da fissare | importo da fissare |
Nel regime IOSS l’IVA è applicata al momento della vendita e, secondo la Circolare ADM n. 17/2026, il dazio forfettario è esente dall’IVA all’importazione: sullo stesso ordine gli oneri doganali si riducono al solo dazio, più l’eventuale contributo nazionale. Per un venditore italiano che fa spedire la merce direttamente dal fornitore extra-UE al cliente, il costo da inserire nel margine di vendita è la somma di dazio, contributo e tassa di gestione, perché il debitore è chi presenta la dichiarazione e il cliente finale è escluso per legge.
Autorità doganale europea a Lille e Data Hub
L’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA), con sede a Lille in Francia, avvierà le attività nel 2027. Avrà il compito di coordinare la governance dell’unione doganale, definire aree di controllo prioritarie e criteri di rischio e gestire le crisi doganali a livello UE. L’Autorità analizzerà i dati di importazione ed esportazione raccolti nel centro doganale digitale dell’UE (EU Customs Data Hub), la piattaforma unica attraverso cui importatori ed esportatori comunicheranno con le dogane degli Stati membri.
L’uso del Data Hub diventa obbligatorio per le imprese di commercio elettronico dal 1° luglio 2028 e per tutti gli operatori dal 1° marzo 2034. Il Parlamento europeo indica il 2031 come anno di apertura facoltativa agli altri operatori e prevede la sostituzione di almeno 111 sistemi informatici doganali oggi in uso. Per le PMI che importano con dichiarazioni ordinarie, gli anni che precedono l’obbligo generale sono il periodo utile per adeguare gestionali e flussi di dati con spedizionieri e rappresentanti doganali.
Operatori Trust and Check e status AEO per le PMI
La qualifica di operatore Trust and Check spetta alle imprese che forniscono informazioni complete sulla circolazione e sulla conformità delle proprie merci e soddisfano altri criteri rigorosi, in cambio di procedure doganali semplificate. Le imprese più affidabili possono immettere le merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo.
La riforma mantiene lo status di operatore economico autorizzato, che il Parlamento europeo considera la via per lasciare aperte le semplificazioni agli operatori di minori dimensioni. Per spedizionieri e rappresentanti doganali italiani lo status AEO acquista anche un valore commerciale: le piattaforme extra-UE prive di stabilimento nell’Unione devono affidarsi a un rappresentante che sia AEO o Trust and Check.
Calendario della riforma doganale UE
Le scadenze della riforma doganale UE si distribuiscono tra il 2026 e il 2034 e riguardano misure transitorie sui piccoli pacchi, nuovo codice e piattaforma digitale:
| Data | Cosa scatta e per chi |
|---|---|
| 1° luglio 2026 | dazio forfettario per articolo sulle spedizioni extra-UE vendute a distanza, al posto della franchigia |
| 1° novembre 2026 | termine ultimo per la riscossione della tassa di gestione UE e obbligo di indicare gli identificativi di prodotto nelle dichiarazioni doganali |
| 1° dicembre 2026 | decorrenza del contributo nazionale per spedizione fissata dal decreto-legge del 16 settembre 2026 |
| Giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE | entrata in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione |
| 12 mesi dopo la pubblicazione | applicazione integrale delle nuove norme negli Stati membri |
| 2027 | avvio delle attività dell’Autorità doganale dell’UE a Lille |
| 1° luglio 2028 | fine del dazio forfettario e obbligo del Data Hub per le imprese di commercio elettronico |
| 2031 | apertura facoltativa del Data Hub agli altri operatori, secondo il Parlamento europeo |
| 1° marzo 2034 | obbligo del Data Hub per tutti gli operatori |