Il nuovo codice doganale dell’Unione europea è in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e chiude l’iter della riforma doganale UE approvata dal Parlamento europeo. Con il nuovo codice le piattaforme di commercio elettronico dei Paesi terzi diventano importatrici delle merci spedite ai consumatori europei e rispondono di dichiarazioni, dazi e conformità dei prodotti.
La riforma introduce anche una tassa di gestione sui piccoli pacchi, una nuova autorità doganale europea e una piattaforma digitale unica per le dichiarazioni: per le PMI italiane che effettuano vendite online si modificano le condizioni di concorrenza con i marketplace extra-UE, per quelle che importano si modificano adempimenti e scadenze.
In sintesi:
- il Consiglio dell’UE ha adottato il testo il 3 settembre 2026 e il Parlamento europeo lo ha approvato in seconda lettura il 16 settembre 2026, nella procedura 2023/0156(COD);
- il consumatore non può essere debitore del dazio sui pacchi extra-UE, dovuto da piattaforma, venditore, vettore o rappresentante che presenta la dichiarazione (Domande e risposte QANDA/26/1492 della Commissione europea);
- i casi più gravi di violazione degli obblighi doganali costano agli operatori e-commerce fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente (comunicato del Consiglio dell’UE);
- la Commissione europea ha fissato la tassa di gestione UE in 2 euro per articolo con il regolamento delegato C(2026) 6694 del 21 settembre 2026 e ne riesamina i costi ogni due anni (documento del Consiglio 13480/26);
- lo status di operatore economico autorizzato (AEO) è confermato accanto alla nuova qualifica Trust and Check (comunicato del Parlamento europeo del 26 marzo 2026).
- Nuovo codice doganale UE, entrata in vigore e applicazione
- E-commerce extra-UE come importatori
- Sanzioni per piattaforme inadempienti
- Tassa di gestione UE sui piccoli pacchi
- Dazio forfettario, contributo nazionale
- Autorità doganale europea a Lille e Data Hub
- Operatori Trust and Check e status AEO per le PMI
- Calendario della riforma doganale UE
Nuovo codice doganale UE, entrata in vigore e applicazione
Il nuovo codice doganale dell’Unione è il Regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026: pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 19 settembre, è in vigore dal 20 settembre 2026 e si applica in via generale negli Stati membri dal 21 settembre 2027, salvo le disposizioni con decorrenze proprie, come quelle che istituiscono l’Autorità doganale dell’UE, efficaci dall’entrata in vigore. Il regolamento istituisce il codice doganale e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013, il codice applicato fino a quella data.
Fino all’adozione dei nuovi atti di attuazione continuano ad applicarsi quelli del codice precedente, letti attraverso la tavola di concordanza allegata al regolamento. Il voto dell’Eurocamera del 16 settembre ha seguito l’adozione da parte del Consiglio del 3 settembre 2026, che aveva recepito l’accordo politico raggiunto con i negoziatori del Parlamento il 26 marzo 2026.
Per le imprese italiane le regole unionali si applicano insieme alle norme nazionali complementari al codice doganale riscritte dal D.Lgs. n. 141/2024, che disciplinano le materie non regolate a livello europeo, a partire dal sistema sanzionatorio nazionale.
E-commerce extra-UE come importatori
Le piattaforme di commercio elettronico e i venditori che spediscono merci da Paesi terzi direttamente ai consumatori dell’Unione sono considerati importatori, e rispondono delle formalità doganali, del pagamento dei dazi e della conformità dei prodotti alle norme europee al posto del consumatore finale. Questi soggetti devono essere stabiliti nell’UE oppure farsi rappresentare da un’entità stabilita nell’Unione con status di operatore economico autorizzato o di operatore Trust and Check, una regola che il Parlamento europeo collega al contrasto delle società di comodo.
Per favorire le spedizioni cumulative, più semplici da controllare, la riforma incoraggia i venditori extra-UE a gestire magazzini nell’Unione. Per le PMI italiane che vendono online la conseguenza è un allineamento degli obblighi: chi spedisce dall’estero ai consumatori italiani risponde in dogana come un importatore.
Sanzioni per piattaforme inadempienti
Gli operatori e-commerce che violano gli obblighi doganali rischiano, nei casi più gravi, sanzioni pecuniarie fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente, oltre alla revoca di alcune agevolazioni doganali e a limitazioni dell’accesso alle piattaforme online. Il comunicato del Parlamento europeo indica una forbice tra l’1% e il 6% del valore delle merci importate nei 12 mesi precedenti per le imprese che violano ripetutamente le regole.
Il relatore Dirk Gotink (PPE) ha legato le sanzioni più elevate alla non conformità sistematica e ripetuta, fino alla sospensione della piattaforma. Il regime europeo si aggiunge ai controlli nazionali sulle dichiarazioni di modico valore, che la convenzione 2026-2028 tra MEF e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fissa in 47mila per il 2026.
Tassa di gestione UE sui piccoli pacchi
La tassa di gestione UE vale 2 euro per articolo e si applica a ogni bene venduto a distanza da negozi online extra-UE e spedito ai consumatori dell’Unione, a prescindere dal valore della spedizione. L’importo è fissato dall’art. 1 del regolamento delegato C(2026) 6694 del 21 settembre 2026, che si applica dal decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, con avvio atteso a novembre. Come il dazio forfettario, la tassa sui pacchi e-commerce extra-UE si conta sulle singole voci doganali della spedizione.
Il prelievo copre i costi delle dogane per verifica dei dati, analisi dei rischi e controlli documentali e fisici, e l’art. 20, par. 8, del Regolamento (UE) 2026/2108 impone alla Commissione di rivederne la stima ogni due anni. Lo versa lo stesso soggetto che paga gli altri oneri doganali del pacco, una scelta che secondo il Parlamento europeo evita di trasferire il costo sul consumatore. Quando cesserà il dazio forfettario si aggiungerà una seconda tassa di gestione per le merci vendute dopo il deposito in un magazzino doganale, con un importo che la Commissione fisserà con un atto successivo.
La tassa è una misura diversa dal dazio: il dazio doganale colpisce le merci, mentre la tassa di gestione remunera il servizio reso dalle dogane. Nelle Domande e risposte QANDA/26/1492 la Commissione europea precisa che gli Stati membri devono interrompere le tariffe nazionali di trattamento quando parte la tassa dell’Unione.
Dazio forfettario, contributo nazionale
Le istruzioni della Circolare ADM n. 17/2026 regolano il dazio doganale di 3 euro per articolo che, fino al 1° luglio 2028, si applica alle spedizioni extra-UE di valore fino a 150 euro vendute a distanza, previsto dal Regolamento (UE) 2026/382. Per articolo si intende l’insieme delle merci con la stessa classificazione tariffaria.
Il contributo nazionale da 2 euro per ciascuna spedizione, previsto dall’art. 1, commi 126-128, della L. n. 199/2025, si applica dal 1° dicembre 2026 per effetto dell’art. 4 del DL 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dello stesso giorno. Il contributo non è un diritto doganale ed è escluso dalla base imponibile IVA, come chiarisce la Circolare ADM n. 4/2026.
Con il nuovo rinvio la decorrenza del prelievo nazionale cade dopo l’avvio della tassa di gestione UE, e la Commissione chiede di interrompere le tariffe nazionali quando parte quella europea: il Governo può coordinare la norma nella legge di conversione del decreto, da approvare entro il 16 novembre 2026.
Esempi di costo per ordini extra-UE
L’esempio considera un ordine online da 120 euro, comprensivo delle spese di spedizione, venduto a distanza da un fornitore extra-UE a un cliente italiano, fuori dal regime IOSS e con merce ad aliquota IVA ordinaria del 22%. Ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 633/1972, l’IVA all’importazione si calcola sul valore in dogana aumentato dei diritti doganali e delle spese di inoltro, e il calcolo dell’IVA va fatto sul valore maggiorato del dazio. Il regolamento delegato disciplina soltanto importo e data di applicazione della tassa di gestione, esposta quindi senza IVA.
| Voce di costo | Una voce tariffaria | Tre voci tariffarie |
|---|---|---|
| Dazio forfettario | 3,00 euro | 9,00 euro |
| IVA all’importazione | 27,06 euro | 28,38 euro |
| Oneri con il solo dazio UE | 30,06 euro | 37,38 euro |
| Tassa di gestione UE | 2,00 euro | 6,00 euro |
| Oneri con dazio e tassa di gestione | 32,06 euro | 43,38 euro |
Se il contributo nazionale trovasse applicazione insieme alla tassa europea, sullo stesso ordine gli oneri salirebbero così:
- 2 euro in più per la spedizione, esclusi dalla base imponibile IVA;
- 34,06 euro con una voce tariffaria;
- 45,38 euro con tre voci tariffarie.
Nel regime IOSS l’IVA è applicata al momento della vendita e, secondo la Circolare ADM n. 17/2026, il dazio forfettario è esente dall’IVA all’importazione: sullo stesso ordine gli oneri doganali si riducono a dazio e tassa di gestione, più l’eventuale contributo nazionale. Per un venditore italiano che fa spedire la merce direttamente dal fornitore extra-UE al cliente, il costo da inserire nel margine di vendita è la somma di dazio, tassa di gestione e, se applicato, contributo, perché il debitore è chi presenta la dichiarazione e il cliente finale è escluso per legge.
Autorità doganale europea a Lille e Data Hub
L’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA), con sede a Lille in Francia, avvierà le attività nel 2027, mentre le norme che la istituiscono sono efficaci dal 20 settembre 2026. Avrà il compito di coordinare la governance dell’unione doganale, definire aree di controllo prioritarie e criteri di rischio e gestire le crisi doganali a livello UE. L’Autorità analizzerà i dati di importazione ed esportazione raccolti nel centro doganale digitale dell’UE (EU Customs Data Hub), la piattaforma unica attraverso cui importatori ed esportatori comunicheranno con le dogane degli Stati membri.
L’uso del Data Hub diventa obbligatorio per le imprese di commercio elettronico dal 1° luglio 2028 e per tutti gli operatori dal 1° marzo 2034. Il Parlamento europeo indica il 2031 come anno di apertura facoltativa agli altri operatori e prevede la sostituzione di almeno 111 sistemi informatici doganali oggi in uso. Per le PMI che importano con dichiarazioni ordinarie, gli anni che precedono l’obbligo generale sono il periodo utile per adeguare gestionali e flussi di dati con spedizionieri e rappresentanti doganali.
Operatori Trust and Check e status AEO per le PMI
La qualifica di operatore Trust and Check spetta alle imprese che forniscono informazioni complete sulla circolazione e sulla conformità delle proprie merci e soddisfano altri criteri rigorosi, in cambio di procedure doganali semplificate. Le imprese più affidabili possono immettere le merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo.
La riforma mantiene lo status di operatore economico autorizzato, che il Parlamento europeo considera la via per lasciare aperte le semplificazioni agli operatori di minori dimensioni. Per spedizionieri e rappresentanti doganali italiani lo status AEO acquista anche un valore commerciale: le piattaforme extra-UE prive di stabilimento nell’Unione devono affidarsi a un rappresentante che sia AEO o Trust and Check.
Calendario della riforma doganale UE
Le scadenze della riforma doganale UE si distribuiscono tra il 2026 e il 2034 e riguardano misure transitorie sui piccoli pacchi, nuovo codice e piattaforma digitale:
| Data | Cosa scatta e per chi |
|---|---|
| 1° luglio 2026 | dazio forfettario per articolo sulle spedizioni extra-UE vendute a distanza, al posto della franchigia. |
| 19 settembre 2026 | pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/2108 nella Gazzetta ufficiale dell’UE. |
| 20 settembre 2026 | entrata in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione e delle norme sull’Autorità doganale dell’UE. |
| 1° novembre 2026 | obbligo di indicare gli identificativi di prodotto nelle dichiarazioni doganali e termine indicato per l’avvio della tassa di gestione UE, che si applica dal decimo giorno dopo la pubblicazione del regolamento delegato. |
| 1° dicembre 2026 | decorrenza del contributo nazionale per spedizione fissata dall’art. 4 del DL n. 162/2026. |
| 2027 | avvio delle attività dell’Autorità doganale dell’UE a Lille. |
| 21 settembre 2027 | applicazione generale del nuovo codice doganale negli Stati membri. |
| 1° luglio 2028 | fine del dazio forfettario, obbligo del Data Hub per le imprese di commercio elettronico e seconda tassa di gestione per le merci da magazzino doganale. |
| 2031 | apertura facoltativa del Data Hub agli altri operatori, secondo il Parlamento europeo. |
| 1° marzo 2034 | obbligo del Data Hub per tutti gli operatori. |