La Commissione europea ha chiarito, nella guida aggiornata sul dazio forfettario e sulla tassa di gestione dei pacchi e-commerce extra-UE, che il prelievo di 2 euro per articolo entra nella base imponibile dell’IVA e non si rimborsa quando la merce torna al venditore. La tassa, a carico di piattaforme, venditori e rappresentanti doganali, si somma dal 1° novembre al dazio già in vigore dall’estate e si calcola sulle singole voci doganali della spedizione, per cui il costo di un ordine dipende dal numero di prodotti diversi e dal modo in cui il dichiarante presenta la merce in dogana.
In sintesi:
- il Regolamento delegato C(2026) 6694 del 21 settembre 2026 entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE (documento del Consiglio 13480/26);
- il dazio forfettario di 3 euro per articolo vale per le vendite a distanza fino a 150 euro con qualsiasi regime IVA, IOSS compreso (Regolamento (UE) 2026/382);
- la tassa di gestione si applica alle vendite a distanza di qualsiasi valore, anche se la Commissione UE ne ha stimato i costi sui soli articoli fino a 150 euro (relazione SWD(2026) 283 del 21 settembre 2026);
- per “articolo” si intendono le merci della stessa spedizione con uguale classificazione tariffaria, descrizione e, se dichiarata, origine (art. 5, punto 78, del Regolamento (UE) 2026/2108)
- la guida UE aggiornata al 5 ottobre 2026 applica dazio e tassa a ogni riga della dichiarazione doganale;
- per le PMI italiane che vendono online il nuovo onere riduce il vantaggio di prezzo dei marketplace extra-UE, e, per chi importa piccole spedizioni, si sovrappone al contributo nazionale, che il Governo ha rinviato ancora e che la Commissione chiede di abbandonare quando parte la tassa europea.
- Tassa di gestione UE sui pacchi e-commerce extra-UE: importo e decorrenza
- Dazio e tassa per ogni articolo doganale: come si calcola
- Costo di un ordine extra-UE con dazio, tassa di gestione e IVA
- Dazio sui pacchi extra-UE: vendite a distanza e IVA
- Resi e tassa di gestione: i 2 euro per articolo non si rimborsano
- Importo tassa di gestione e costi doganali nelle stime UE
- Coordinamento contributo nazionale e tassa UE sulle spedizioni
- Contributo nazionale in dogana: dichiarazioni H1 e H7, codice tributo 159 e casi esclusi
- Calendario dazi, tassa di gestione e contributo nazionale
- Adempimenti per piattaforme, corrieri e imprese importatrici
Tassa di gestione UE sui pacchi e-commerce extra-UE: importo e decorrenza
La tassa di gestione dell’Unione vale 2 euro per articolo e si applica a ogni bene venduto a distanza da un Paese extra-UE e immesso in libera pratica, a prescindere dal valore della spedizione. L’importo è fissato dall’art. 1 del regolamento delegato C(2026) 6694 del 21 settembre 2026, adottato dalla Commissione europea in attuazione dell’art. 20 del nuovo codice doganale dell’Unione, il Regolamento (UE) 2026/2108.
Il regolamento delegato, trasmesso a Parlamento europeo e Consiglio con il documento 13480/26, si applica dal decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, come prevede l’art. 287, par. 4, del Regolamento (UE) 2026/2108. La pubblicazione arriva dopo il termine di trenta giorni dalla notifica, entro il quale le due istituzioni possono sollevare obiezioni. La guida della Commissione aggiornata al 5 ottobre 2026 indica il 1° novembre 2026 come data di avvio della tassa: dalla stessa data i dichiaranti devono inserire nelle dichiarazioni H1, H6 e H7 delle vendite a distanza il codice documento TARIC Y126, che ne attiva il calcolo automatico.
La tassa copre gli ordini consegnati in tutto il territorio doganale dell’Unione, compresi i territori esclusi dalle direttive su IVA e accise, tra i quali per l’Italia Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano. È dovuta dal debitore dell’obbligazione doganale, cioè dal dichiarante che presenta la merce per conto della piattaforma o del venditore extra-UE (art. 20, par. 5, del Regolamento (UE) 2026/2108); gli operatori possono comunque trasferirne il costo sul prezzo finale.
Il codice prevede una seconda tassa di gestione per le merci vendute a distanza dopo il deposito in un magazzino doganale, applicabile quando cesserà il dazio forfettario: la Commissione ne ha rinviato l’importo a un atto successivo, perché costi e flussi possono cambiare fino ad allora. Per i depositi doganali ordinari la guida distingue due casi: le merci vendute ai consumatori prima di entrare nel deposito pagano già dazio forfettario e tassa di gestione, mentre per quelle vendute durante la custodia la Commissione sta modificando l’art. 201, lett. e), del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, così da sottoporle agli stessi prelievi.
Dazio e tassa per ogni articolo doganale: come si calcola
Dazio forfettario e tassa di gestione si pagano per articolo, cioè per ogni gruppo di merci della spedizione che condivide classificazione tariffaria, descrizione e, quando la dichiarazione lo richiede, origine: cinque magliette identiche contano come un articolo, una maglietta e un orologio come due. La definizione è quella dell’art. 1, punto 61, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, coincidente con l’art. 5, punto 78, del nuovo codice, e la guida della Commissione sul dazio forfettario, nella versione del 5 ottobre 2026, chiarisce che per i limiti dei sistemi informatici dazio e tassa si applicano in automatico a ogni riga della dichiarazione, qualunque sia il numero di pezzi indicato.
Il numero di articoli dipende dal tracciato della dichiarazione. Nella dichiarazione semplificata H7, la più usata per l’e-commerce, si indica il codice del Sistema armonizzato a sei cifre senza l’origine; nella dichiarazione ordinaria H1 si indica il codice TARIC a dieci cifre con il Paese di origine, e merci che in H7 formano una sola riga possono separarsi in più articoli. Il raggruppamento di voci diverse sotto l’aliquota più alta, ammesso in altri casi dall’art. 177 del Codice doganale dell’Unione, è escluso per il dazio forfettario dall’art. 228, par. 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
La guida porta l’esempio di una spedizione da 140 euro, venduta con IOSS e proveniente dalla Cina, con tre tailleur da donna di materiali diversi, e per ogni tracciato indica insieme dazio e tassa di gestione. Gli oneri per tracciato sono i seguenti:
| Tracciato | Articoli e oneri doganali |
|---|---|
| H7, codice a sei cifre 6104 19 | 1 articolo: 3 euro di dazio e 2 euro di tassa di gestione, 5 euro in tutto. |
| H1, tre codici TARIC a dieci cifre | 3 articoli: 9 euro di dazio e 6 euro di tassa di gestione, 15 euro in tutto. |
La scelta del tracciato spetta al dichiarante entro vincoli fissati dalla guida: la dichiarazione H1 è obbligatoria per le spedizioni di valore superiore a 150 euro, per le merci soggette a divieti, restrizioni o accise e per chiedere un’aliquota preferenziale fuori dal regime IOSS.
Costo di un ordine extra-UE con dazio, tassa di gestione e IVA
Un ordine e-commerce extra-UE fino a 150 euro con due articoli diversi sconta 6 euro di dazio forfettario e, dall’avvio della tassa di gestione, altri 4 euro: l’onere aggiuntivo è di 12,20 euro fuori dal regime IOSS, dove l’IVA all’importazione si applica sia sul dazio sia sulla tassa, e con il regime IOSS va da 10 euro, se il venditore non addebita i due prelievi al cliente, a 12,20 euro, se li addebita entrambi.
Fuori dal regime IOSS l’IVA all’importazione, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 633/1972, si calcola sul valore dei beni aumentato dei diritti doganali, quindi anche sul dazio forfettario. Con il regime IOSS l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 143, par. 1, lett. ca), della Direttiva 2006/112/CE, perché l’imposta è applicata al momento della vendita: secondo l’addendum della Commissione alle note esplicative IVA sull’e-commerce, nella versione rivista del 21 agosto 2026, il dazio entra nell’imponibile della dichiarazione IOSS solo se il venditore lo addebita al cliente al momento della vendita.
Per la tassa di gestione la guida della Commissione del 5 ottobre 2026 (par. 9.2) la qualifica come corrispettivo di un servizio reso dalle dogane e, in quanto spesa accessoria della cessione, la include nella base imponibile IVA ai sensi dell’art. 73, dell’art. 78, primo comma, lett. b), e dell’art. 86, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE: l’imposta si paga all’importazione fuori dal regime IOSS e, con il regime IOSS, nella dichiarazione mensile quando la tassa è addebitata al cliente. L’indicazione è opposta a quella dell’addendum del 21 agosto 2026, che considerava la tassa fuori dal campo di applicazione dell’IVA e la escludeva dalla base imponibile all’importazione.
L’esempio riguarda un ordine con tre magliette identiche e un orologio, venduto a distanza da un fornitore extra-UE a un cliente italiano e dichiarato con due articoli; gli importi indicano gli oneri che si aggiungono all’IVA sul valore della merce:
| Voce di costo | Con IOSS | Fuori IOSS |
|---|---|---|
| dazio forfettario, 2 articoli | 6,00 euro | 6,00 euro |
| IVA al 22% sul dazio | esente all’importazione; 1,32 euro nella dichiarazione IOSS se il dazio è addebitato al cliente | 1,32 euro all’importazione |
| oneri prima della tassa di gestione | 6,00 euro, oppure 7,32 euro con il dazio addebitato al cliente | 7,32 euro |
| tassa di gestione UE, 2 articoli | 4,00 euro | 4,00 euro |
| IVA al 22% sulla tassa di gestione | esente all’importazione; 0,88 euro nella dichiarazione IOSS se la tassa è addebitata al cliente | 0,88 euro all’importazione |
| oneri con la tassa di gestione | 10,00 euro senza addebiti al cliente, 12,20 euro con dazio e tassa addebitati | 12,20 euro |
Per una PMI italiana che fa spedire la merce direttamente dal fornitore extra-UE al cliente, questi oneri entrano nel margine di vendita di ogni ordine: il calcolo dell’IVA sul valore maggiorato del dazio e della tassa di gestione permette di ricostruire il costo effettivo prima di fissare il prezzo, e con il regime IOSS l’addebito al cliente di dazio e tassa porta l’onere allo stesso livello della procedura ordinaria.
Se il contributo nazionale trovasse applicazione insieme alla tassa europea, allo stesso ordine si aggiungerebbero questi importi:
- 2 euro di contributo per la spedizione, escluso dalla base imponibile IVA;
- un onere complessivo da 12 a 14,20 euro con il regime IOSS, a seconda che dazio e tassa siano addebitati o meno al cliente;
- un onere complessivo di 14,20 euro fuori dal regime IOSS.
Dazio sui pacchi extra-UE: vendite a distanza e IVA
Il dazio forfettario di 3 euro per articolo sostituisce, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, la franchigia doganale sulle spedizioni fino a 150 euro e si applica a tutte le vendite a distanza di beni importati, qualunque sia il regime IVA usato: IOSS, regime speciale o procedura ordinaria. Lo prevede l’art. 2 del Regolamento (UE) 2026/382, che impone anche alla Commissione di verificare se i flussi si spostano verso le spedizioni escluse dal forfait e, in quel caso, di proporne l’estensione a tutte le spedizioni fino a 150 euro.
Le spedizioni fino a 150 euro che non derivano da una vendita a distanza, come gli acquisti tra imprese o gli invii tra privati, hanno perso la franchigia e pagano il dazio ordinario della tariffa doganale comune. Lo stesso vale per le merci di origine preferenziale dichiarate in H1 fuori dal regime IOSS, che possono chiedere l’aliquota agevolata ma, se vendute a distanza, pagano comunque la tassa di gestione.
Secondo la Circolare ADM n. 17/2026, il dazio è dovuto dal dichiarante, individuato con un ordine gerarchico: il titolare IOSS o il suo rappresentante indiretto, in mancanza chi usa il regime speciale, quindi il rappresentante indiretto dell’importatore. Secondo le Domande e risposte della Commissione del 1° luglio 2026 il consumatore non può essere debitore, e il gettito va per il 75% al bilancio dell’UE e per il 25% agli Stati membri. La guida della Commissione del 5 ottobre 2026 prevede una sola eccezione residuale: il consumatore può presentare la dichiarazione, e ne diventa debitore, negli Stati membri che offrono ai privati una dichiarazione online senza costi aggiuntivi e soltanto se l’IVA non è stata riscossa con il regime IOSS.
Se la merce torna al venditore dopo lo svincolo, il dichiarante non può più chiedere l’invalidazione della dichiarazione per recuperare il dazio (art. 148, par. 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446): per il rimborso valgono solo le regole generali dell’art. 116 del Codice doganale dell’Unione.
Resi e tassa di gestione: i 2 euro per articolo non si rimborsano
La tassa di gestione non è rimborsabile in nessun caso, ai sensi dell’art. 20, par. 6, del Regolamento (UE) 2026/2108: è dovuta dal momento in cui la dogana accetta la dichiarazione, perché da allora l’amministrazione controlla i dati, svolge l’analisi dei rischi ed esegue i controlli, e il pagamento non si recupera nemmeno quando il cliente restituisce la merce.
La guida della Commissione (par. 7.6) individua i casi in cui la tassa è dovuta e quelli in cui l’obbligazione non sorge:
| Caso | Tassa di gestione |
|---|---|
| dichiarazione non accettata dalla dogana | non è dovuta, perché non è stata presentata alcuna richiesta di svincolo. |
| dichiarazione accettata e merce non svincolata | è dovuta e la dogana la notifica con mezzi diversi dallo svincolo. |
| dichiarazione invalidata dopo l’accettazione | è dovuta, perché la dogana ha trattato anche la richiesta di invalidazione. |
| merce svincolata e poi restituita dal cliente | è dovuta e non si rimborsa. |
| obbligazione doganale sorta per inosservanza | non è dovuta, perché manca una richiesta di svincolo, e l’irregolarità è punita con le sanzioni previste dall’art. 42 del Codice doganale dell’Unione. |
| dichiarazione basata su informazioni false | la tassa non riscossa è determinata e notificata dalla dogana dopo la verifica o il controllo successivo allo svincolo. |
Sui resi l’onere recuperabile è l’IVA: con il regime speciale o con la procedura ordinaria, l’imposta pagata sul dazio forfettario e sulla tassa di gestione si rimborsa insieme al resto dell’IVA all’importazione (par. 9.2.2 e 9.2.3 della guida e addendum alle note esplicative IVA del 21 agosto 2026). Per un ordine di due articoli restituito dal cliente i 4 euro di tassa di gestione sono invece un costo definitivo per il dichiarante.
Importo tassa di gestione e costi doganali nelle stime UE
La Commissione europea stima in circa 5,29 miliardi di euro l’anno i costi che le dogane dell’Unione sostengono per sdoganare le merci vendute a distanza, e su questa base ha fissato l’importo della tassa di gestione. La cifra, indicata nella relazione SWD(2026) 283 che accompagna il regolamento delegato, somma queste voci:
- 1.468 milioni di euro per i sistemi informatici doganali degli Stati membri e 155 milioni per quelli della Commissione;
- 3.181 milioni di euro per il costo di 64.081 funzionari addetti a sdoganamento, controlli e audit successivi;
- 200 milioni di euro l’anno di contributi UE per le attrezzature di controllo;
- 286 milioni di euro per aumentare del 20% i controlli sulla conformità dei prodotti, che nel 2025 hanno riguardato 65 articoli ogni milione.
Il rapporto tra costi e volumi spiega l’importo. Con i 5,9 miliardi di articoli venduti a distanza nel 2025, pari al 98% delle merci importate, il costo per articolo sarebbe di circa 0,90 euro. La relazione registra però un calo del 60% degli articoli a luglio 2026 rispetto a luglio 2025, dopo l’avvio del dazio forfettario, e osserva che anche con il 40% dei volumi del 2025 le vendite a distanza sarebbero circa 2,4 miliardi di articoli l’anno: in quello scenario il costo per articolo sale a circa 2,20 euro. Secondo l’elaborazione di PMI.it sui dati della relazione, l’importo scelto copre i costi solo con flussi già ridimensionati dal dazio, e l’art. 20, par. 8, del Regolamento (UE) 2026/2108 impone alla Commissione di aggiornare la stima ogni due anni.
Coordinamento contributo nazionale e tassa UE sulle spedizioni
Il contributo nazionale di 2 euro per spedizione, istituito dall’art. 1, commi 126-128, della L. n. 199/2025 sulle importazioni da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro, si applica dal 1° dicembre 2026 per effetto dell’art. 4 del DL n. 162/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026. È il terzo rinvio: la decorrenza originaria del 1° gennaio 2026 era già slittata al 1° luglio e poi al 1° ottobre.
Il contributo si paga una volta per spedizione, qualunque sia il numero di articoli, e riguarda anche le spedizioni tra imprese e gli invii tra privati, esclusi dal dazio forfettario.
Nelle Domande e risposte della Commissione europea del 1° luglio 2026 gli Stati membri devono interrompere le tariffe nazionali di trattamento quando inizia ad applicarsi la tassa dell’Unione, per evitare che le importazioni si spostino verso i Paesi con l’onere più basso. La decorrenza italiana cade dopo quella data: il Governo può coordinare la norma in sede di conversione del decreto, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 16 novembre 2026.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel question time alla Camera del 22 luglio 2026, ha indicato che il contributo si cumula con il dazio europeo, riferendosi alla decorrenza allora prevista:
A partire da tale data, qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto dal regolamento (UE) 2026/382.
Nella stessa risposta il ministro ha ricordato che la tassa di gestione europea è una risorsa propria di natura doganale, con gettito ripartito al 75% al bilancio UE e al 25% agli Stati membri, salvo diverse scelte nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034.
Il contributo non concorre alla base imponibile IVA: la Circolare ADM n. 4/2026 del 5 febbraio 2026 lo qualifica come onere amministrativo ai sensi dell’art. 52 del Codice doganale dell’Unione, diverso dal dazio.
Contributo nazionale in dogana: dichiarazioni H1 e H7, codice tributo 159 e casi esclusi
Il contributo è dovuto dal dichiarante doganale con qualsiasi tracciato: nelle dichiarazioni ordinarie H1 si liquida nella dichiarazione con il codice tributo 159, nelle dichiarazioni semplificate H7 si contabilizza e si versa ogni quindici giorni, secondo le scadenze dell’art. 105 del Codice doganale dell’Unione. Anche le spedizioni in regime IOSS per le importazioni e-commerce pagano il contributo quando si presenta la dichiarazione H7.
Per la verifica della soglia di 150 euro conta il valore intrinseco della spedizione, determinato con criteri diversi secondo la natura della merce:
- per le merci commerciali conta il prezzo di vendita, con esclusione dei costi di trasporto e assicurazione soltanto se indicati separatamente in fattura;
- per le merci prive di carattere commerciale conta il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita verso il territorio doganale dell’Unione europea;
- gli oneri riscossi dalle autorità doganali non rilevano ai fini della soglia.
La Circolare ADM n. 37/2025 del 30 dicembre 2025 riferisce il contributo all’immissione in libera pratica di merci provenienti da Paesi terzi: nelle dichiarazioni H1 il prelievo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
| Caso | Regola applicata |
|---|---|
| spedizioni multiple in H1 | il contributo si paga su ogni singola spedizione con valore fino a 150 euro. |
| una spedizione composta da più pacchi | il contributo si paga una sola volta, con riferimento al primo collo. |
| reimportazioni di merci unionali | il contributo è escluso per i codici regime 61, 63 e 68. |
L’esclusione riguarda le merci unionali reimportate dopo una temporanea esportazione, ai sensi dell’art. 72 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024.
Calendario dazi, tassa di gestione e contributo nazionale
Le scadenze per chi vende o importa pacchi e-commerce extra-UE si distribuiscono tra il 2026 e il 2028:
| Data | Cosa si applica |
|---|---|
| 1° luglio 2026 | dazio forfettario per articolo sulle vendite a distanza fino a 150 euro e identificativi di prodotto facoltativi nelle dichiarazioni. |
| 20 settembre 2026 | entrata in vigore del nuovo codice doganale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 19 settembre. |
| 1° novembre 2026 | obbligo di dichiarare gli identificativi di prodotto nelle vendite a distanza, avvio della tassa di gestione dell’Unione indicato dalla guida della Commissione e termine per chiudere le tariffe nazionali. |
| 16 novembre 2026 | termine per convertire in legge il DL n. 162/2026. |
| 1° dicembre 2026 | decorrenza del contributo nazionale per spedizione. |
| 21 settembre 2027 | applicazione generale del nuovo codice doganale negli Stati membri. |
| 1° dicembre 2027 | termine per la verifica della Commissione sull’operatività del Data Hub, con possibile proposta di proroga del dazio forfettario. |
| 1° luglio 2028 | fine del dazio forfettario e dazio ordinario sulle vendite a distanza, Data Hub obbligatorio per l’e-commerce, seconda tassa di gestione per le merci da magazzino doganale. |
Adempimenti per piattaforme, corrieri e imprese importatrici
Per piattaforme, corrieri, rappresentanti doganali e imprese che importano piccole spedizioni, l’avvio della tassa di gestione richiede di aggiornare sistemi e contratti prima della data di applicazione:
- separare nei gestionali dazio forfettario, tassa di gestione, contributo nazionale e IVA all’importazione, che hanno basi di calcolo diverse per articolo e per spedizione;
- verificare quante righe genera ogni ordine nella dichiarazione H7 o H1, perché il numero di articoli moltiplica sia il dazio sia la tassa;
- inserire nel dato 12 04 002 000 delle dichiarazioni H1, H6 e H7 il codice documento TARIC Y126 per ogni vendita a distanza;
- calcolare l’IVA sulla tassa di gestione all’importazione e, con il regime IOSS, includere nell’imponibile della dichiarazione mensile dazio e tassa quando sono addebitati al cliente;
- dal 1° novembre 2026 indicare gli identificativi di prodotto con i codici documento C127 per venditore o piattaforma, C128 per il produttore e C129 per l’identificativo standard come l’EAN, oppure Y081 se questo manca;
- adeguare l’importo di riferimento della garanzia globale, necessaria per svincolare con più dichiarazioni le merci soggette al dazio forfettario e alla tassa di gestione;
- configurare il codice tributo 159 per il contributo nazionale in attesa della conversione del DL n. 162/2026;
- aggiornare condizioni di vendita e informative ai clienti sui costi doganali inclusi nel prezzo e sulla tassa di gestione, che il reso non restituisce.