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Dazio da 3 euro sui pacchi extra-UE, le nuove regole dal 1° luglio

di Anna Fabi

30 Giugno 2026 07:20

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Addio franchigia sotto i 150 euro per lo shopping online su AliExpress, Temu o Shein: dazio da 3 euro calcolato su ogni voce doganale della spedizione

Dal 1° luglio 2026 decade la franchigia doganale fino a 150 euro sulle importazioni extra-UE e si applica un dazio di 3 euro per ogni categoria merceologica. Un pesante fardello per chi fa shopping online acquistando prodotti a basso prezzo, tipicamente cinesi. A pochi giorni dal debutto della misura, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare 17/2026 con le istruzioni dichiarative per importatori, spedizionieri e corrieri.

In sintesi:

  • il dazio da 3 euro sostituisce la franchigia doganale fino a 150 € (Regolamento UE 2026/382);
  • la tariffa si applica per ogni articolo inteso come merce con medesima classificazione e descrizione;
  • le regole italiane sono fissate dalla Circolare ADM 17/2026 ;
  • obbligo di identificativi di prodotto dal 1° novembre 2026;
  • la misura è transitoria fino al 1° luglio 2028.

Contrasto all’e-commerce da USA e Cina

La misura risponde a due pressioni convergenti. Sul piano dei flussi commerciali, le tariffe doganali imposte dagli USA con la presidenza Trump hanno dirottato parte dei volumi cinesi verso il mercato europeo. Sul piano della concorrenza, il monitoraggio UE punta a limitare piattaforme cinesi come AliExpress Temu e Shein, i cui prodotti spesso non rispettano gli standard ambientali, sociali e di governance vigenti nell’Unione o le regole salariali comunitarie.

L’urgenza del provvedimento è confermata dai dati: nel 2025 sono stati spediti da Paesi terzi verso i consumatori comunitari quasi 5,9 miliardi di articoli di modesto valore e spesso di . Gli obiettivi sono tre: alleggerire la pressione sulle autorità doganali sommerse da volumi crescenti, proteggere il Mercato Unico da una concorrenza a dir poco spietata e tutelare i consumatori da prodotti potenzialmente non sicuri o non conformi agli standard UE.

Un dazio per ogni codice tariffario, regole ed esempi

La nuova tassazione europea, introdotta dal Regolamento (UE) n. 2026/382, abroga la soglia di franchigia degli articoli 23 e 24 del Regolamento CE n. 1186/2009 e colpisce le singole tipologie di articoli contenute nella spedizione. Il dazio di 3 euro si applica quindi per ciascun codice tariffario (voce doganale) presente nel pacco. In base a questa distinzione si calcola il “costo aggiuntivo” dello shopping online su piattaforme extra-UE.

Per la normativa unionale un articolo è l’insieme delle merci con la stessa classificazione tariffaria e la stessa descrizione: il prelievo opera per linea di dichiarazione, a prescindere dalla quantità di pezzi, e il raggruppamento di voci diverse è escluso quando si applica il dazio da 3 euro.

Tre esempi di calcolo:

  • se un pacco contiene sei camicie identiche (stesso codice tariffario), il dazio complessivo è di 3 euro;
  • se il pacco contiene una camicia di seta e due di lana (due codici diversi), la tariffa totale sarà di 6 euro;
  • se gli articoli appartengono a tre diverse voci doganali, l’aggravio sarà di 9 euro.

Il dazio si applica a tutti i beni fino a 150 euro venduti a distanza, indipendentemente dal sistema IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o standard). Ha natura transitoria e si applica fino al 1° luglio 2028, quando entrerà a regime il nuovo centro doganale digitale comunitario.

Gli adempimenti indicati nella Circolare ADM 17/2026

La Circolare 17/2026 del 25 giugno dell’Agenzia delle Dogane recepisce le indicazioni della Commissione Europea aggiornate al 2 giugno e il Regolamento di esecuzione UE n. 2026/1200 del 5 giugno, che modifica il Regolamento di esecuzione UE 2015/2447.

Il prelievo non è un’imposta sui consumatori e colpisce in egual misura tutte le spedizioni, a prescindere dallo Stato di origine o dall’operatore logistico. La tariffa versata non è rimborsata quando il bene è restituito o non ritirato, salvo i casi di merce difettosa o non conforme previsti dal Codice doganale dell’Unione.

Il dazio è dovuto dal dichiarante, individuato con un criterio gerarchico: il soggetto passivo che usa il regime IOSS o il suo rappresentante indiretto; in mancanza, chi applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA; quindi il rappresentante indiretto dell’importatore; in via residuale, qualsiasi soggetto in grado di presentare le merci in dogana.

Sul fronte dei codici, l’Agenzia elimina il vecchio C07 collegato alla franchigia soppressa e introduce il codice F53 per il regime IVA standard, accanto a F48 (IOSS) e F49 (regime speciale); per le dichiarazioni con tracciato H1 debutta il codice di preferenza 5, che identifica le merci a tassazione forfettaria, con dazio iscritto al codice tributo A00.

La dichiarazione semplificata H7 contabilizza il dazio in automatico, mentre l’ufficio doganale competente varia con il regime: con IOSS la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi Stato membro, senza IOSS va presentata nello Stato di destinazione dei beni.

Cambia anche il trattamento IVA del dazio: nel regime IOSS i 3 euro sono esenti dall’IVA all’importazione, fuori dal regime IOSS l’IVA si calcola su un valore che comprende il dazio.

Per coprire più operazioni serve una garanzia globale, senza la riduzione al 30% ammessa in altri ambiti.

Gli identificativi di prodotto (Product Identifier) facoltativi dal 1° luglio diventano obbligatori dal 1° novembre 2026, per rafforzare i controlli sulle merci non sicure o non conformi.

Il contributo italiano da 2 euro

Il 1° luglio debutta solo il dazio europeo mentre slitta il contributo da 2 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 126-128, L. 199/2025) a copertura delle spese amministrative doganali. La sua decorrenza, già spostata al 1° luglio dal decreto fiscale (DL 38/2026), è stata rinviata al 1° ottobre 2026 dal decreto Infrastrutture collegato al PNRR.

Dal 1° luglio, quindi, sui mini-pacchi opera il solo dazio europeo da 3 euro e i due prelievi per ora non si cumulano.

Verso la riforma doganale del 2028

Il dazio forfettario di 3 euro ha natura transitoria. La strategia di lungo periodo dell’Unione Europea prevede il superamento definitivo della soglia de minimis dei 150 euro. Dal 2028, con l’entrata a regime dell’hub doganale digitale europeo (EU Customs Data Hub), ogni merce sarà soggetta alle aliquote ordinarie basate sul valore reale e sulla classificazione tariffaria specifica, uniformando il trattamento di tutte le importazioni e-commerce a prescindere dal valore dichiarato.