La Consulta ha lasciato in vigore la norma sui soci non professionisti nelle società tra avvocati, contenuta nella riforma dell’ordinamento forense approvata il giorno dopo il deposito della sentenza. Ammesso l’ingresso di un investitore esterno può entrare nel capitale di uno studio legale. La legge delega fissa i criteri per i decreti legislativi di attuazione e fino a quel momento valgono le regole attuali.
In sintesi:
- la legge delega 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026, entra in vigore il 16 agosto 2026;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2026, depositata il 21 luglio 2026, ha dichiarato inammissibili le questioni sull’articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012 senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione;
- la disciplina della legge n. 247 del 2012 continua ad applicarsi fino all’adozione dei decreti attuativi, previsti entro sei mesi dall’entrata in vigore, sentito il Consiglio nazionale forense (16 febbraio 2027);
- ai soci professionisti spettano oggi almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, la delega aggiunge un tetto del 33% alla quota di utili assegnabile ai soci non professionisti sull’attività verso la clientela esterna.
La decisione della Consulta sui soci di capitale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012 per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.
Il Consiglio nazionale forense aveva impugnato la disposizione che consente la partecipazione di un socio di puro capitale alle società tra avvocati, sostenendo che indebolisse l’indipendenza del difensore e alterasse la concorrenza tra professionisti. Secondo i giudici, però, il rimettente ha censurato la sola apertura ai soci non professionisti senza mai analizzare i commi da 3 a 6 dello stesso articolo, che contengono le cautele destinate a prevenire conflitti di interesse e condizionamenti: una lacuna che, si legge nella pronuncia, «compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure».
Il rigetto dell’istanza, fondato sulla normativa vigente, ha aperto il reclamo davanti al Consiglio nazionale forense, che la Corte riconosce come giudice speciale legittimato a sollevare l’incidente di costituzionalità.
Limiti di legge per il socio non professionista
La partecipazione dei soci di capitale a una società tra avvocati è ammessa entro un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto, perché almeno i due terzi devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, eventualmente insieme a professionisti iscritti in altri albi. La regola è fissata dall’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012, introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il venir meno della prevalenza professionale determina lo scioglimento della società e la cancellazione dall’albo, salvo ripristino entro sei mesi.
Al vincolo sul capitale se ne affiancano altri due sulla governance. La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (comma 2, lettera b) e la carica di amministratore può essere ricoperta soltanto dai soci (comma 2, lettera c). È inoltre vietata la partecipazione attraverso società fiduciarie, trust o per interposta persona. Per la Corte questo insieme di norme attribuisce ai soci professionisti «un potere “dominante”» su tutte le decisioni che possano influire sull’attività professionale, e sotto il profilo della struttura societaria le regole delle società tra avvocati sono più severe di quelle generali delle società tra professionisti.
Garanzie minime imposte dalla Consulta
Sul versante dell’esercizio dell’attività il giudizio si rovescia: la disciplina delle STA «risulta effettivamente meno rigorosa» di quella dettata per le società tra professionisti dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal decreto interministeriale 8 febbraio 2013, n. 34. La Corte elenca le tutele che nel modello STP esistono e nella legge forense no, e avverte che le garanzie della riforma «non potranno essere di livello inferiore» a quelle.
Il confronto con il testo della delega approvata mostra che due di quelle tutele sono state accolte e tre no.
| Garanzia prevista per le società tra professionisti | Stato nella legge delega n. 137/2026 |
|---|---|
| Designazione del socio professionista da parte del cliente e, in mancanza, comunicazione scritta del nominativo prima dell’incarico (art. 10, comma 4, lettera c, legge n. 183/2011) | Recepita dall’art. 2, comma 1, lettera h), n. 12 |
| Ammissione del socio non professionista soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (art. 10, comma 4, lettera b, legge n. 183/2011) | Recepita dall’art. 2, comma 1, lettera h), n. 10 |
| Facoltà del socio professionista di opporre agli altri soci il segreto sulle attività a lui affidate (art. 10, comma 7, legge n. 183/2011) | Non riprodotta in forma espressa; la delega fissa il solo principio generale di inviolabilità e indisponibilità del segreto professionale (art. 2, comma 1, lettera b) |
| Requisiti di onorabilità del socio con finalità di investimento (art. 6, comma 3, d.interm. n. 34/2013) | Nessun criterio direttivo corrispondente |
| Informazione al cliente sui conflitti di interesse determinati dai soci investitori ed elenco scritto dei soci professionisti e dei soci con finalità di investimento (art. 4, d.interm. n. 34/2013) | Nessun criterio direttivo corrispondente |
Le tre caselle scoperte non sono precluse ai decreti attuativi, che possono introdurle in attuazione del principio sul segreto professionale e dei criteri generali sull’indipendenza. Sono però assenti dai criteri direttivi espressi, e il monito della Corte indica proprio in quella direzione il margine di lavoro del legislatore delegato.
Le nuove regole sulle STA nella legge delega
Il testo della legge n. 137/2026 conferma l’apertura ai soci di capitale nelle STA e ne ridisegna i confini economici. Sugli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o di società da esso controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, la quota di partecipazione va determinata secondo criteri di proporzionalità. Sulle altre attività è possibile assegnare ai soci non professionisti una quota maggiore, comunque non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti, a condizione che la distribuzione non interferisca sull’indipendenza dei professionisti e assicuri loro un compenso proporzionato alle prestazioni rese.
Cade anche una possibilità che l’assetto attuale lasciava aperta: la società tra avvocati non potrà prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o dei soggetti a lui riconducibili. Nella direzione opposta si muove il vincolo sulle STP, dove gli avvocati potranno partecipare solo per l’esercizio dell’attività di consulenza.
Calendario decreti attuativi per studi e investitori
Fino all’adozione dei decreti legislativi continuano ad applicarsi le regole dell’art. 4-bis, quindi una società tra avvocati può oggi essere costituita o modificata ammettendo un socio di capitale entro il terzo del capitale e dei diritti di voto.
La legge delega è in vigore dal 16 agosto 2026 e da quella data decorrono i sei mesi entro cui il Governo deve adottare uno o più decreti, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense, con parere delle commissioni parlamentari entro trenta giorni: la scadenza cade quindi il 16 febbraio 2027, salvo la proroga di trenta giorni prevista quando il termine per il parere scade a ridosso della delega.
Chi punta a strutture con partecipazioni esterne rilevanti dovrà misurarsi con il tetto del 33% sulla clientela terza. Chi arriva da uno studio associato deve inoltre coordinare la scelta societaria con il regime fiscale delle operazioni straordinarie, perché la trasformazione dello studio professionale in una società di capitali segue regole di neutralità che incidono sul valore delle quote. Il socio di capitale, dal canto suo, ha davanti un investimento che la riforma rende più trasparente e insieme meno remunerativo di quanto l’assetto uscente consentisse.