L’ultimo ente a cui ho versato è l’ENPAP fino al 2008 ma esercitando il cumulo l’importo della pensione sarebbe quasi per intero a carico INPS, risultando a carico ENPAP per un solo euro al mese. Attualmente non sono iscritta ad altro ente. Vorrei fare domanda di cumulo presso l’INPS. In che modo potrei effettuare tale scelta?
La domanda di pensione in regime di cumulo dei contributi tra INPS e cassa privata va presentata all’ente di ultima iscrizione, indipendentemente da quanto ciascuna gestione contribuirà all’importo finale dell’assegno. Nel suo caso, l’ultimo ente presso cui ha versato è l’ENPAP: è dunque alla cassa degli psicologi che deve presentare la richiesta, anche se la quota a suo carico ammonterà a un euro mensile contro una quota INPS preponderante. L’entità economica delle singole quote non incide sulla competenza procedurale: quella la determina l’ordine cronologico delle iscrizioni.
Pensione in cumulo: ente di ultima iscrizione e istruttore
La regola è fissata dalla Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), che ha esteso il cumulo dei contributi ai professionisti iscritti alle casse private, ed è ribadita nella Circolare INPS 140/2017: la domanda si presenta all’ente previdenziale presso il quale è stata accreditata l’ultima contribuzione. Quell’ente assume il ruolo di ente istruttore: verifica i requisiti, avvia il procedimento nei confronti di tutte le altre gestioni coinvolte e coordina l’intera istruttoria.
Un aspetto rilevante per la sua situazione: la locuzione “ultima iscrizione” fa riferimento all’ultimo ente a cui si è stati iscritti, anche se quella posizione non è più attiva. L’ENPAP ha sottoscritto la convenzione con l’INPS prevista dalla normativa, quindi la procedura è aperta agli psicologi.
Va tenuto presente che la pensione in cumulo è erogata dall’INPS in tutti i casi, anche quando la domanda è presentata a un altro ente: è l’Istituto a versare la rata unificata, mentre le singole casse trasferiscono periodicamente la propria quota di competenza.
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Quando è possibile scegliere l’ente
L’unica circostanza in cui il lavoratore ha facoltà di scegliere a quale ente rivolgere la domanda è quella in cui l’ultima contribuzione risulti versata contemporaneamente a più gestioni. In quel caso, tutti gli enti dell’ultima iscrizione simultanea sono considerati equivalenti ai fini della procedura, e l’interessato può selezionare quello ritenuto più conveniente.
Nel suo caso specifico: se negli ultimi anni di attività versava contributi esclusivamente all’ENPAP, senza contribuzione parallela all’INPS, non sussiste margine di scelta e la domanda va presentata alla cassa degli psicologi. Se invece, nel medesimo periodo in cui versava all’ENPAP, aveva anche contribuzione attiva all’INPS — ad esempio da lavoro dipendente contestuale — avrebbe facoltà di scegliere a quale dei due presentare la richiesta.
Calcolo pro quota nella pensione in cumulo
Nel regime di cumulo, ciascun ente previdenziale calcola la propria quota di assegno applicando le proprie regole interne: è il cosiddetto calcolo pro quota. L’ENPAP adotta il sistema contributivo puro: la quota di sua competenza si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età al momento del pensionamento.
La quota INPS, invece, dipende dalla storia contributiva personale: se risultano versamenti anteriori al 31 dicembre 1995, si applica il sistema misto (retributivo fino al 2011, contributivo dal 2012 in poi); in assenza di contribuzione pre-1996, il calcolo è interamente contributivo. Nella domanda è obbligatorio indicare tutti gli enti previdenziali presso cui sono stati versati contributi nel corso della vita lavorativa: sarà l’ENPAP, in qualità di ente istruttore, a coordinare l’istruttoria con l’INPS e a verificare il possesso dei requisiti complessivi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz