Libera professione dopo Quota 100, contributi a Inarcassa o in GS

Risposta di Anna Fabi

3 Aprile 2026 06:32

Roberto chiede:

Sono un ex docente andato in pensione con la Quota 100. Adesso che ho compiuto 67 anni, vorrei riprendere la professione (ho mantenuto partita IVA e iscrizione albo architetti): devo iscrivermi a Inarcassa o posso continuare i Gestione Separata come facevo prima di andare in pensione?

Sì, avendo compiuto i 67 anni il divieto di cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro non si applica più: lei può riprendere la libera professione senza limiti di reddito né rischio di sospensione dell’assegno pensionistico.

Per quanto riguarda i contributi, la situazione è cambiata rispetto a quando era docente dipendente: cessato il rapporto di lavoro subordinato per effetto del pensionamento, viene meno la preclusione all’iscrizione a Inarcassa prevista dall’articolo 21 della legge 6/1981. Se riprende l’attività come architetto, è tenuto a iscriversi alla Cassa di previdenza di categoria e non può più versare alla Gestione Separata INPS.

Lavoro dopo la pensione Quota 100 dai 67 anni

L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4/2019 stabilisce che la pensione Quota 100 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, fissata a 67 anni fino al 2026. Fanno eccezione solo i compensi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

=> Lavorare dopo Quota 100 è ancora possibile?

Superata la soglia dei 67 anni, il divieto di cumulo decade e il pensionato torna libero di svolgere qualsiasi attività lavorativa — dipendente, autonoma o professionale — senza alcuna penalizzazione sull’assegno. La stessa regola vale per chi è andato in pensione con Quota 102 o Quota 103, come chiarito dalla circolare INPS 117/2019 e confermato dalla giurisprudenza successiva.

Nel suo caso, avendo già compiuto i 67 anni, il divieto non si applica più e la ripresa dell’attività professionale non comporta alcun rischio di sospensione della pensione. L’eventuale reddito da lavoro prodotto sarà soggetto alle normali regole fiscali e previdenziali, ma non inciderà sull’importo della pensione già liquidata.

Contributi a Inarcassa o alla Gestione Separata per il professionista pensionato

Prima del pensionamento lei versava i contributi alla Gestione Separata INPS perché, in quanto docente dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria dei lavoratori pubblici, non poteva iscriversi a Inarcassa: l’articolo 21, comma 5, della legge 6/1981 preclude l’iscrizione alla Cassa per chi è contemporaneamente assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ora che il rapporto di lavoro dipendente è cessato per effetto del pensionamento, la preclusione viene meno. Lo Statuto di Inarcassa (articolo 2) prevede l’obbligo di iscrizione per tutti i professionisti iscritti all’Albo degli architetti che esercitano attività autonoma con partita IVA, anche se titolari di pensione erogata da un altro ente. Le FAQ ufficiali della Cassa confermano che la condizione di pensionato di altro ente non esclude dall’obbligo di iscrizione, purché il rapporto di lavoro sia cessato.

La distinzione tra i due enti previdenziali dipende dalla natura dell’attività svolta:

  • se l’attività rientra nelle competenze professionali di architetto, anche in senso ampio secondo la circolare INPS 72/2015 e la giurisprudenza di Cassazione, l’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria e la Gestione Separata non è più dovuta per quella stessa attività;
  • se l’attività è estranea alla professione di architetto e non richiede le competenze tipiche del profilo tecnico, i contributi restano dovuti alla Gestione Separata.

In entrambi i casi, il contributo integrativo del 4% sul volume d’affari IVA va comunque versato a Inarcassa, perché è dovuto da tutti gli iscritti all’Albo con partita IVA indipendentemente dalla gestione previdenziale di appartenenza.

Poiché lei scrive di voler riprendere la professione e risulta iscritto all’Albo degli architetti con partita IVA attiva, la conclusione più probabile è che debba iscriversi a Inarcassa e cancellarsi dalla Gestione Separata per l’attività professionale. È tuttavia opportuno verificare il caso con Inarcassa stessa o con un consulente previdenziale, soprattutto se l’attività che intende svolgere comprende prestazioni non strettamente riconducibili all’architettura.

Pensione supplementare Inarcassa per il pensionato di altro ente

I contributi versati a Inarcassa dopo l’iscrizione non confluiscono nella pensione INPS già in pagamento e non generano un supplemento di pensione presso l’Istituto. Alimentano invece una posizione previdenziale autonoma presso la Cassa, che potrà dare luogo a una pensione supplementare Inarcassa secondo le regole del Regolamento Generale Previdenza della Cassa stessa.

Supplemento di pensione con i nuovi versamenti

Se la nuova attività è estranea a quella di architetto, i contributi versati alla Gestione Separata, per le attività non professionali alimentano un montante contributivo che potrà dare luogo a un supplemento di pensione. Si tratta di una quota aggiuntiva che si somma all’assegno pensionistico già in pagamento, calcolata sui nuovi versamenti effettuati dopo il pensionamento.

La domanda di supplemento può essere presentata dopo almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dall’ultimo supplemento già ottenuto. Per una sola volta è consentito anticipare la richiesta dopo soli 2 anni, a condizione che il pensionato abbia già raggiunto l’età pensionabile. Trattandosi di un diritto a domanda, è consigliabile tenere monitorati i contributi versati e valutare la tempistica più favorevole con il supporto di un patronato.

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