Federalismo fiscale: riforma tributi locali in vigore, novità per IMU e TARI

di Barbara Weisz

13 Agosto 2026 10:03

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Dlgs. 147/2026 in vigore dal 12 agosto con nuove regole su IMU, TARI, debiti locali, accertamenti regionali, Canone Unico e bollo auto.

In vigore il decreto legislativo di riforma sui tributi regionali e locali, ultimo dei provvedimenti attuativi della delega fiscale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo è arrivato al traguardo senza l’intesa delle autonomie locali, superata con una deliberazione motivata, e dopo un esame parlamentare concentrato in pochi giorni. Per imprese, commercianti e professionisti ridisegna il rapporto con Comuni e Regioni su accertamenti, sanzioni e debiti fiscali arretrati.

In sintesi:

  • il Dlgs. 147/2026 è in vigore dal 12 agosto 2026 e rende definitive le nuove regole sui tributi regionali e locali;
  • la transazione fiscale prevista dal Codice della crisi è estesa ai tributi dovuti a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni;
  • dal 1° gennaio 2027 si applicano nuove sanzioni sui tributi locali e parte l’accertamento esecutivo per i tributi regionali, salvo anticipazioni stabilite dalle singole Regioni;
  • dal 1° gennaio 2028 cambiano le regole di pagamento del bollo auto per le nuove immatricolazioni, mentre per il Canone Unico le vecchie delibere devono essere inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026.

Il decreto sul federalismo fiscale chiude la delega

Il decreto legislativo recante Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale è il Dlgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo, il 12 agosto.

Il testo era stato licenziato in via preliminare il 9 maggio 2025 ed è rimasto fermo oltre un anno nella fase istruttoria con Regioni ed enti locali. Attua gli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e si articola in due parti: la razionalizzazione delle discipline dei tributi degli enti territoriali e l’attuazione del federalismo fiscale. L’esercizio della delega è proseguito sulla base dello schema del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte dal Ministero dell’Economia il 28 luglio 2026, da cui derivano le differenze rispetto al testo circolato lo scorso anno.

Con questi provvedimenti il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha dichiarato concluso il percorso della riforma fiscale, per un totale di 29 decreti legislativi approvati in via definitiva, compresi gli otto testi unici. L’adozione è arrivata a ridosso del 29 agosto 2026, termine della delega fissato dopo la proroga disposta dalla legge 8 agosto 2025, n. 120.

Mancata intesa e richieste delle Regioni

La Conferenza Unificata ha formalizzato il mancato accordo nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026, con il voto contrario di Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e Sardegna. Il giorno successivo il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, la norma che permette al Governo di proseguire quando l’intesa non viene raggiunta.

Il nodo è la compartecipazione all’IRPEF destinata a sostituire l’addizionale regionale. Le Regioni hanno contestato la natura statica del meccanismo, che non segue la crescita del gettito territoriale, mentre i Comuni hanno posto la questione delle risorse per il trasporto pubblico locale. La deliberazione dà atto che sono state esperite le attività istruttorie previste in attuazione del principio di leale collaborazione.

Lettere di compliance e avvisi bonari sui tributi locali

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Comuni e Regioni possono invitare il contribuente a regolarizzarsi prima di avviare l’accertamento, con lettere di compliance e avvisi bonari che espongono i dati in possesso dell’ente e consentono di correggere tardivi, parziali o omessi versamenti con una sanzione ridotta. L’articolo 3 del D.Lgs. 147/2026 trasferisce così al fisco locale un modello già utilizzato per i tributi erariali.

Il contribuente dispone inoltre di 60 giorni dalla comunicazione per inviare chiarimenti, ricevute di pagamento e altri documenti utili. Gli enti possono riconoscere uno sconto a chi sceglie l’addebito diretto in conto corrente, in misura percentuale oppure fissa e con un eventuale importo massimo agevolabile; la possibilità è esclusa per le entrate riscosse esclusivamente mediante versamenti unitari.

Sanzioni più proporzionate su IMU e TARI

Dal 1° gennaio 2027 cambia il sistema sanzionatorio su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco: per l’omessa dichiarazione la sanzione è pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre per la dichiarazione infedele è pari al 40%, sempre con un minimo di 50 euro.

Per l’IMU, l’articolo 26 introduce una dichiarazione esclusivamente telematica, da presentare in via ordinaria entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Fino all’adozione del nuovo modello continuano a essere utilizzati quelli già approvati dal MEF.

Sulla TARI, le utenze non domestiche che conferiscono fuori dal servizio pubblico rifiuti urbani avviandoli al riciclo o al recupero sono escluse dalla componente tariffaria proporzionata alla quantità conferita. La scelta tra servizio pubblico e mercato deve avere durata almeno biennale e va comunicata entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per diverse dichiarazioni TARI il nuovo termine è fissato a 90 giorni.

Cresce anche l’interesse dei Comuni al recupero dell’evasione: l’articolo 11 porta al 100% per gli anni dal 2026 al 2028 la quota delle maggiori somme accertate e riscosse attribuita all’ente per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali.

Una disciplina specifica riguarda inoltre l’IMU sui fabbricati con rendita catastale impugnata. In caso di rettifica contestata, il Comune può accertare l’eventuale maggior imposta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita, con applicazione dei soli interessi legali. Entro lo stesso termine il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute.

Transazione fiscale sui tributi locali per imprese in crisi

Il decreto estende definitivamente ai tributi di Regioni ed enti locali gli istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’articolo 4 del D.Lgs. 147/2026 inserisce Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane fra gli enti territoriali coinvolti nelle procedure di trattamento dei crediti tributari.

Per l’impresa in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario diventa quindi possibile formulare proposte che comprendono anche i debiti tributari locali nelle procedure disciplinate dal Codice della crisi. Per ciascun tributo l’accordo o il voto è espresso dal soggetto competente secondo l’ordinamento dell’ente territoriale creditore.

Rimane distinta la definizione agevolata delle entrate locali: la Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi 102 e seguenti della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha già attribuito a Comuni e Regioni la facoltà permanente di deliberare sanatorie sui propri tributi.

Accertamento esecutivo dei tributi regionali

Dal 1° gennaio 2027, o dalla data precedente eventualmente stabilita con legge regionale, l’avviso di accertamento relativo ai tributi regionali diventa titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. L’articolo 8 del D.Lgs. 147/2026 estende così ai tributi regionali un meccanismo già utilizzato in altri ambiti della riscossione.

Dopo il termine utile per il ricorso, l’atto acquista efficacia esecutiva e il carico viene affidato al soggetto competente per la riscossione forzata. L’esecuzione è sospesa per 180 giorni dall’affidamento, ridotti a 120 quando la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’accertamento, ferme le eccezioni previste dalla norma per azioni cautelari, accertamenti definitivi e situazioni di fondato pericolo per la riscossione.

Per le imprese il cambiamento riguarda soprattutto la sequenza della riscossione: viene meno il passaggio attraverso una successiva cartella o ingiunzione e l’avviso contiene già l’intimazione al pagamento e l’indicazione della propria efficacia esecutiva. Per importi fino a 10mila euro è comunque previsto un sollecito prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive.

Bollo auto annuale per nuove immatricolazioni dal 2028

Dal 1° gennaio 2028 la tassa automobilistica sarà corrisposta ogni anno in un’unica soluzione, con riferimento a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione; per gli anni successivi, entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione.

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le scadenze vigenti a quella data, salvo diverse disposizioni regionali. Le Regioni possono inoltre prevedere il pagamento quadrimestrale per determinate tipologie di veicoli.

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Il soggetto tenuto al versamento viene individuato guardando al primo giorno del periodo di tassazione. La nuova decorrenza al 2028 sostituisce quindi quella del 2026 prevista nello schema precedente e recepisce il differimento richiesto durante l’esame parlamentare.

Canone Unico Patrimoniale, delibere e regole

Il decreto interviene sul Canone Unico Patrimoniale (CUP) dopo il riconoscimento della sua natura tributaria da parte delle Sezioni Unite della Cassazione. L’articolo 30 del D.Lgs. 147/2026 estende dal 2026 alle delibere sul Canone Unico gli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti per i tributi locali.

Per evitare contestazioni sulle annualità precedenti, le delibere regolamentari e tariffarie adottate dal 2021 al 2025 conservano efficacia a condizione che vengano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. Il Dipartimento delle Finanze deve poi pubblicarle entro il 30 novembre 2026.

L’articolo 31 esclude inoltre espressamente dal presupposto del Canone Unico balconi, verande, bow-window e analoghi infissi di carattere stabile. La novità elimina uno dei punti che aveva alimentato contestazioni sull’occupazione del suolo pubblico.

La platea interessata comprende chi occupa suolo pubblico o espone messaggi pubblicitari: dehors di bar e ristoranti, cantieri, insegne, impianti pubblicitari e banchi di mercato. Per queste attività le nuove regole sulla pubblicazione delle delibere assumono rilievo anche per verificare la validità degli atti applicati nelle annualità dal 2021 al 2025.

Calendario delle nuove regole sui tributi locali

Con la pubblicazione del D.Lgs. 147/2026, le decorrenze principali sono ora definite. Per imprese e contribuenti le date da tenere sotto controllo sono queste:

Data Novità
12 agosto 2026 Entrata in vigore del D.Lgs. 147/2026, comprese le disposizioni senza una decorrenza successiva espressamente prevista.
31 ottobre 2026 Termine per inserire nel Portale del federalismo fiscale le delibere del Canone Unico relative agli anni 2021-2025.
30 novembre 2026 Termine per la pubblicazione delle vecchie delibere del Canone Unico da parte del Dipartimento delle Finanze.
1° gennaio 2027 Nuove sanzioni sui tributi locali e accertamento esecutivo dei tributi regionali, salvo anticipazioni stabilite dalle Regioni.
1° gennaio 2028 Nuove regole annuali sul bollo auto per i veicoli interessati dalla disciplina introdotta dall’articolo 15.

Per le imprese con debiti tributari verso enti territoriali il controllo più rilevante riguarda l’estensione degli strumenti del Codice della crisi a Comuni e Regioni. Chi utilizza immobili soggetti a TARI, gestisce flotte aziendali o versa il Canone Unico deve invece considerare le specifiche decorrenze previste per ciascuna disciplina.