Tratto dallo speciale:

Bonus carburanti agricoli, decreto in GU: domanda AGEA fino al 30 settembre

di Barbara Weisz

11 Settembre 2026 12:40

logo PMI+ logo PMI+
Esclusioni, cumulo, tassazione e controlli del credito al 20% su gasolio e benzina, con la stima dell’aliquota effettiva se le richieste superano i fondi

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MASAF-MEF sul credito d’imposta carburanti agricoli conferma le regole già in vigore dalla pubblicazione sul sito del Ministero dell’Agricoltura: le imprese agricole devono trasmettere la domanda sul portale SIAN entro il 30 settembre. Le istruzioni AGEA considerano non ammissibile l’istanza su cui emergono irregolarità in relazione a fatture e documenti di consegna; la domanda sostitutiva consente di correggere gli errori solo fino alla scadenza.

In sintesi:

  • il credito arriva al 20% della spesa per gasolio e benzina acquistati tra marzo e maggio 2026, al netto dell’IVA, con un tetto di 50mila euro per impresa (art. 8-ter del DL 38/2026 e art. 5 del DM 24 luglio 2026);
  • le fatture emesse dopo il 31 maggio sono ammesse se riferite a carburante consegnato entro quella data, con gli estremi del documento di trasporto o della bolla di consegna (Istruzioni AGEA n. 72/2026);
  • sono escluse le imprese con ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi e quelle già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026 (art. 3, comma 2, del decreto);
  • AGEA adotta il provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026 e lo pubblica sul proprio sito, con valore di comunicazione alle imprese (art. 5, commi 2 e 5);
  • il credito si usa solo in compensazione con F24 entro il 31 dicembre 2026 ed è escluso dal reddito d’impresa e dalla base IRAP (art. 6).

Credito d’imposta per carburanti agricoli, chi può fare domanda

Il credito spetta alle imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, che possiedono la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. La misura fa parte dei crediti d’imposta contro il caro carburanti per le imprese previsti nel 2026 per diversi comparti produttivi ed è prevista dall’articolo 8-ter del DL 38/2026, convertito nella Legge 88/2026 e successivamente modificato dal DL 89/2026. Le regole attuative sono contenute nel Decreto MASAF-MEF del 24 luglio 2026, protocollato con il n. 365846 del 27 luglio, registrato dalla Corte dei conti il 24 agosto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026.

La Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026 considera soddisfatto il requisito di agricoltore in attività in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • l’impresa risulta iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese come impresa agricola attiva, piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
  • il richiedente risulta iscritto alla previdenza sociale agricola INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
  • l’impresa possiede una partita IVA attiva in campo agricolo con codice ATECO 01 e ha presentato la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente.

Per le aziende con oltre il 50% delle superfici in zone montane o svantaggiate e per chi ha iniziato l’attività nell’anno della domanda oppure nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente è sufficiente la partita IVA agricola attiva. Le imprese con volume d’affari non superiore a 7mila euro possono documentare l’attività tramite dichiarazione di esenzione, autofatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale e contabile.

Imprese escluse dal bonus carburanti agricoli

Il decreto esclude dal credito le imprese agricole destinatarie di un ordine di recupero pendente per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea e quelle che si trovavano già in difficoltà, secondo il regolamento (UE) n. 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026 (art. 3, comma 2). L’esclusione vale anche per chi possiede la qualifica di agricoltore in attività: AGEA accerta la prima condizione con la visura Deggendorf del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e le Istruzioni n. 72/2026 negano il credito anche ai soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore.

La definizione europea di impresa in difficoltà comprende, tra le altre ipotesi, le società che hanno perso più della metà del capitale sottoscritto a causa di perdite cumulate e le imprese sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza. Per le micro e piccole imprese il decreto richiama le deroghe della sezione 2.1, paragrafo 61, lettera j), del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (comunicazione della Commissione C/2026/2593). L’assenza di entrambe le cause di esclusione si attesta nella domanda con dichiarazione sostitutiva (art. 4, comma 3, lettere f e g).

Gasolio e benzina ammessi al credito fino al 20%

L’agevolazione riguarda esclusivamente gasolio e benzina acquistati dal 1° marzo al 31 maggio 2026 e utilizzati per alimentare mezzi impiegati nelle attività agricole oppure per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole. Il credito è calcolato sulla spesa sostenuta al netto dell’IVA e vale sia per il carburante agricolo agevolato assegnato dalle Regioni sia per quello acquistato a prezzo pieno; l’impiego esclusivo nell’attività agricola forma oggetto di una dichiarazione sostitutiva nella domanda.

L’articolo 3, comma 3, del decreto elenca a titolo di esempio i mezzi ammessi: trattori agricoli e forestali, macchine operatrici semoventi, macchine per la lavorazione del terreno e per il raccolto, sollevatori telescopici a uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari per il riscaldamento delle serre. Sono escluse le spese riferite ad autovetture, mezzi utilizzati per trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

Domanda AGEA sul SIAN entro il 30 settembre

La domanda per il credito d’imposta si presenta sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale entro il 30 settembre 2026, data che l’articolo 4, comma 1, del decreto fissa come limite massimo della finestra di invio. Può procedere direttamente l’impresa oppure, su delega, un Centro di assistenza agricola; AGEA mette a disposizione un modulo precompilato con i dati anagrafici del Fascicolo aziendale, che deve quindi risultare aggiornato. Il modello di domanda allegato alle istruzioni riporta nel quadro B il dettaglio delle fatture e dei costi sostenuti per il carburante. Le domande trasmesse con modalità diverse sono irricevibili (art. 4, comma 6).

Prima della trasmissione occorre completare gli adempimenti previsti dalle istruzioni AGEA n. 72 del 5 agosto 2026 per la compilazione della domanda:

  • si accede alla procedura dedicata sul SIAN e si verificano i dati dell’impresa acquisiti dal Fascicolo aziendale;
  • si indicano le spese sostenute per gasolio e benzina agevolabili nel periodo da marzo a maggio 2026;
  • si allegano le fatture di acquisto in formato XML o PDF e si controllano gli importi imponibili al netto dell’IVA;
  • si compilano le dichiarazioni relative all’impiego agricolo del carburante, agli eventuali altri aiuti ricevuti sugli stessi costi e alla conformità della documentazione;
  • si trasmette la richiesta entro la scadenza e si conserva la documentazione utilizzata.

Fatture e documenti da preparare

Alla domanda si allegano le fatture di acquisto del carburante relative al periodo agevolato (art. 4, comma 4, del decreto), in formato XML oppure PDF: con l’XML presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate il sistema acquisisce in automatico numero e data della fattura, partita IVA e denominazione del fornitore e imponibile, mentre con il PDF gli stessi dati vanno inseriti a mano. Sulle fatture in PDF AGEA verifica la congruenza tra documento e dati dichiarati anche con algoritmi di intelligenza artificiale.

Possono essere utilizzate anche fatture emesse dopo il 31 maggio 2026 quando documentano gasolio o benzina consegnati entro quella data. Le Istruzioni AGEA collegano il diritto al credito alla consegna del bene e richiamano la fattura differita dell’art. 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972, che si emette entro il 15 del mese successivo: per le consegne di maggio la fattura può quindi portare una data fino al 15 giugno. In tali casi il quadro B della domanda deve riportare numero e data del documento di trasporto o della bolla di consegna, che diventa il riferimento dei controlli; se tali estremi non compaiono nella fattura, il documento va allegato.

Se una fattura comprende carburanti agevolabili insieme ad altri beni o servizi, nella domanda deve essere indicata soltanto la quota di spesa riferibile al gasolio o alla benzina ammessi al credito. La domanda contiene inoltre la dichiarazione sostitutiva che le fatture indicate sono conformi a quelle elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio; quando la domanda è presentata tramite CAA, la conformità è attestata con riferimento alle fatture fornite da CAF, commercialista, consulente del lavoro o altro depositario delle scritture contabili.

Fino alla scadenza l’impresa può anche presentare una nuova domanda in sostituzione di quella già trasmessa oppure rinunciare integralmente alla richiesta. In base all’articolo 4, comma 5, del decreto l’ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte le precedenti e deve quindi contenere nuovamente tutti i dati necessari.

Quanto vale il bonus carburanti agricoli

Il credito teorico è pari al 20% della spesa ammissibile al netto dell’IVA: su 10mila euro di carburante riconosciuto come agevolabile, ad esempio, il beneficio teorico è di 2mila euro. L’importo indicato nel quadro B è però indicativo, perché dipende dal totale delle richieste da confrontare con le risorse disponibili: il decreto assegna alla misura 90 milioni di euro, dai quali si sottrae il compenso di 200mila euro riconosciuto ad AGEA per la gestione (art. 2, comma 4), e le Istruzioni AGEA n. 72/2026 fissano infatti in 89,8 milioni di euro lo stanziamento per i crediti.

Se i crediti richiesti con domande ammissibili non superano questa cifra, l’aliquota è quella piena di legge; in caso contrario AGEA la ridetermina rapportando le risorse al totale dei crediti ammissibili (art. 5, commi 3 e 4) e applica un taglio lineare uguale per tutti i beneficiari. Il riparto applica la stessa aliquota a tutte le domande ammesse, a prescindere dalla data di invio: una domanda completa trasmessa negli ultimi giorni utili ottiene lo stesso trattamento di una inviata all’apertura dello sportello.

La tabella applica la formula dell’articolo 5 a scenari ipotetici di fabbisogno complessivo, in attesa dei dati che AGEA renderà noti con il provvedimento di concessione, e riporta l’aliquota effettiva con il credito corrispondente a una spesa ammissibile di 10mila euro:

Crediti richiesti in totale Aliquota effettiva e credito su 10mila euro di spesa
Fino a 89,8 milioni di euro 20%, pari a 2.000 euro
100 milioni di euro 17,96%, pari a 1.796 euro
120 milioni di euro 14,97%, circa 1.497 euro
150 milioni di euro 11,97%, circa 1.197 euro
180 milioni di euro 9,98%, circa 998 euro

Bonus carburanti agricoli, cumulo con altri aiuti e tetto per impresa

Il credito carburanti agricoli è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche sugli stessi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e rispetti l’intensità massima prevista dal regolamento (UE) 2022/2472 (art. 8 del decreto). Quando altri aiuti riguardano la stessa spesa per carburante, il credito si calcola sulla spesa al netto di quanto già ricevuto; lo stesso criterio vale per le agevolazioni che non sono aiuti di Stato, cumulabili entro la spesa effettivamente sostenuta. Con gli aiuti de minimis riferiti agli stessi costi il cumulo è escluso se porta a superare l’intensità fissata dal regolamento 2022/2472, e nel verificare che il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto si considera anche l’esenzione del credito da imposte sui redditi e IRAP.

Il tetto di 50mila euro deriva dal paragrafo 63 del Quadro temporaneo europeo e riguarda l’importo nominale complessivo di tutti gli aiuti ricevuti a norma della sezione 2.1, di cui il credito carburanti fa parte. AGEA lo verifica sul Registro nazionale degli aiuti con riferimento all’impresa unica, cioè il richiedente insieme alle imprese legate da rapporti di controllo per maggioranza dei voti, nomina degli amministratori o influenza dominante (Istruzioni n. 72/2026, allegato 2.1): se il limite è già esaurito l’importo non è concesso, e l’aiuto non è concedibile quando non trova piena capienza nel Registro. Con l’aliquota piena il tetto corrisponde a 250mila euro di spesa ammissibile. Nella domanda l’impresa dichiara gli altri aiuti di Stato, gli aiuti de minimis e le ulteriori agevolazioni ottenuti sugli stessi costi e attesta che il cumulo rispetta le intensità consentite (art. 4, comma 3, lettere c e d).

Dopo la domanda AGEA, concessione e utilizzo in F24

Chiuso lo sportello, AGEA effettua l’istruttoria e determina aliquota e credito spettante a ciascuna impresa entro venti giorni, quindi entro il 20 ottobre 2026 (art. 5, comma 2). Prima della pubblicazione del provvedimento di concessione AGEA trasmette all’Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di interscambio dati, l’elenco delle imprese ammesse con l’importo concesso (art. 7); il provvedimento compare poi sul sito istituzionale di AGEA, e la pubblicazione produce gli effetti della comunicazione ai beneficiari ai sensi dell’articolo 32 della L. 69/2009.

Il credito riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA ed entro il 31 dicembre 2026. La quota eventualmente inutilizzata entro fine anno non può essere trasferita agli esercizi successivi, e l’F24 che espone un credito superiore a quello concesso è scartato (art. 6, commi 1 e 2).

Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non incide sul calcolo della quota deducibile di interessi passivi e altri costi prevista dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (art. 6, comma 3). Alla compensazione non si applicano i limiti massimi di utilizzo dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 e dall’articolo 34 della L. 388/2000, né il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo dell’articolo 31 del DL 78/2010.

Per le imprese che puntano a importi elevati, la scadenza di settembre richiede quindi una doppia verifica: completezza della domanda AGEA e disponibilità di debiti da compensare con F24, per imposte, ritenute o contributi, nel periodo che va dalla pubblicazione del provvedimento alla fine dell’anno. Preparare per tempo fatture e documenti di consegna riduce il rischio di arrivare agli ultimi giorni con una richiesta incompleta.

Controlli AGEA e recupero del credito carburanti agricoli

Prima della concessione AGEA verifica per ogni domanda l’aggiornamento del Fascicolo aziendale e l’iscrizione al Registro delle imprese, la qualifica di agricoltore in attività, la congruenza dei dati anagrafici con l’anagrafe tributaria e la coerenza tra fatture allegate e quadro B; per il carburante agevolato confronta gli importi con le concessioni regionali, per quello acquistato a prezzo pieno verifica l’impiego esclusivo nell’attività agricola (Istruzioni n. 72/2026, paragrafo 7). Le domande su cui emergono irregolarità sono considerate non ammissibili, e dopo la chiusura dello sportello AGEA comunica al CAA o al richiedente le domande escluse e le posizioni incongruenti.

Il decreto affida inoltre ad AGEA controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’importo del beneficio, sulle fatture, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e sulla sussistenza delle condizioni per fruire del credito (art. 9, comma 1). Se l’Agenzia delle Entrate accerta, nell’ordinaria attività di controllo, un utilizzo indebito del credito, totale o parziale, lo comunica per via telematica ad AGEA, che dopo le proprie verifiche revoca l’agevolazione e recupera l’importo con interessi e sanzioni secondo l’articolo 1, comma 6, del DL 40/2010 (art. 9, commi 2 e 3). Alle dichiarazioni sostitutive false si applicano le sanzioni penali dell’articolo 76 del DPR 445/2000.