Il Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate accoglie nuovi documenti: nella sezione L’Agenzia scrive diventano consultabili anche gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, con i relativi provvedimenti di autotutela, in base al provvedimento del Direttore n. 210791/2026 attuativo dell’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024. Lo strumento dell’area riservata è il canale per consultare dichiarazioni, versamenti, rimborsi e atti registrati, distinto dalle altre funzioni online come la dichiarazione dei redditi precompilata e i servizi dedicati alle fatture elettroniche.
- Dati consultabili nel Cassetto fiscale
- Accesso al Cassetto fiscale nell’area riservata
- Servizi disponibili per contribuenti e partite IVA
- Delega agli intermediari e durata
- Fatture elettroniche nell’area riservata
- Assistenza, anomalie e comunicazioni del Fisco
- Avvisi di liquidazione e accertamento consultabili nel Cassetto fiscale
Dati consultabili nel Cassetto fiscale
L’interfaccia web dell’Agenzia delle Entrate consente a contribuenti e intermediari abilitati di consultare online le principali informazioni fiscali senza passare dallo sportello. All’interno del Cassetto fiscale sono raccolti dati e documenti utili per verificare la propria posizione:
- l’anagrafica del contribuente permette di controllare i dati identificativi e il domicilio fiscale;
- le dichiarazioni fiscali consentono di recuperare modelli e informazioni relative agli anni precedenti;
- i rimborsi permettono di seguire le somme riconosciute dal Fisco;
- i versamenti consentono di verificare i pagamenti effettuati con modelli F24 e F23;
- gli atti del registro raccolgono i dati patrimoniali e gli atti registrati;
- gli ISA mettono a disposizione indicatori, anomalie e dati collegati agli adempimenti dei soggetti interessati;
- le iscrizioni al VIES sono consultabili per i contribuenti che operano in ambito intracomunitario.
Accesso al Cassetto fiscale nell’area riservata
L’accesso al Cassetto fiscale passa dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, che raccoglie anche gli altri servizi online fiscali. L’ingresso avviene con SPID, CIE, CNS e, per i soggetti ancora abilitati, con le credenziali dell’area riservata.
Accesso con SPID, CIE e CNS
Chi utilizza SPID, CIE o CNS segue il normale percorso di autenticazione previsto per i servizi digitali della Pubblica amministrazione. Una volta effettuato il login, dalla propria scrivania personale si raggiunge il Cassetto fiscale e, separatamente, gli altri applicativi disponibili nell’area riservata.
Servizi disponibili per contribuenti e partite IVA
Oltre alla consultazione dei dati fiscali, il servizio dialoga con altre funzioni utili dell’area riservata. Per i titolari di partita IVA, nella sezione anagrafica sono disponibili anche le informazioni collegate all’attività esercitata e il QR code della partita IVA con l’indirizzo telematico per la fatturazione elettronica. Per le persone fisiche, la funzione più consultata è la precompilata, insieme alle comunicazioni del Fisco e ai servizi di assistenza.
Nella sezione dedicata alle dichiarazioni si consultano i modelli trasmessi, le certificazioni, le scelte di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille e le informazioni collegate ai redditi dichiarati. Nelle comunicazioni confluiscono invece gli avvisi e i messaggi che riguardano condoni, concordato, IVA, dichiarazioni d’intento, 730-4 e altri adempimenti presenti nei servizi telematici dell’Agenzia.
Delega agli intermediari e durata
La consultazione del Cassetto fiscale può essere affidata a un intermediario abilitato tramite la delega unica ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente può indicare fino a due intermediari e la delega vale fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia.
Attivazione e revoca della delega
La delega si gestisce dall’area riservata del contribuente oppure tramite l’intermediario secondo le procedure previste dall’Agenzia. La stessa strada vale per la revoca, che può essere limitata a uno o più servizi delegati senza incidere sulle altre autorizzazioni eventualmente conferite.
Fatture elettroniche nell’area riservata
Le fatture elettroniche si consultano nel portale Fatture e Corrispettivi, sempre all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, e non nel Cassetto fiscale in senso stretto. Per i privati e per i soggetti IVA l’accesso è dallo stesso portale, mentre cambiano le funzioni disponibili in base al profilo con cui si entra.
Dal 20 marzo 2024 la consultazione delle fatture elettroniche per i privati è disponibile senza adesione preventiva al servizio. I file restano visibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Per i titolari di partita IVA l’accesso passa dal portale riservato alla fatturazione e ai corrispettivi.
Download dei file e scarichi massivi
Una volta aperto il portale, il contribuente può consultare i file disponibili, effettuare ricerche per periodo e scaricare la documentazione presente. Per gli scarichi massivi l’Agenzia prevede funzioni e servizi dedicati soprattutto a soggetti abilitati, intermediari e software accreditati.
Ricevute dell’Agenzia delle Entrate
Nel portale collegato a Fatture e Corrispettivi è presente anche il monitoraggio delle ricevute, utile per cercare e visualizzare gli esiti dei file trasmessi, comprese le ricevute di consegna, di scarto o di messa a disposizione.
Assistenza, anomalie e comunicazioni del Fisco
In caso di anomalie nei dati visualizzati o di problemi di consultazione, l’utente può prenotare un appuntamento con l’ufficio competente, chiamare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa o il 06.97617689 da cellulare, oppure inviare una segnalazione tramite la procedura online dedicata a reclami, elogi e suggerimenti. Per alcune pratiche fiscali e comunicazioni è disponibile anche il canale Civis.
Sezione L’Agenzia scrive
Nel Cassetto fiscale è presente anche la sezione L’Agenzia scrive, nella quale confluiscono comunicazioni e segnalazioni rivolte al contribuente. In quest’area rientrano le notifiche relative agli avvisi bonari con pagamenti diretti e, per i soggetti interessati, le anomalie ISA nel Cassetto fiscale, utili per verificare le contestazioni e regolarizzare eventuali errori.
Avvisi di liquidazione e accertamento consultabili nel Cassetto fiscale
Nella sezione L’Agenzia scrive diventano consultabili anche gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti automatizzati, insieme ai relativi provvedimenti di autotutela totale o parziale. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 210791/2026, in attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024 sul rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto.
Gli avvisi di liquidazione riguardano gli atti emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986, cioè le richieste dell’ufficio in materia di imposta di registro e agevolazioni, comprese le liquidazioni collegate all’agevolazione prima casa. Gli avvisi di accertamento parziale automatizzati sono quelli emessi in base all’art. 41-bis del DPR n. 600/1973, per i quali non è previsto il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis della L. n. 212/2000.
Per ogni avviso, accanto al documento, il cassetto mostra lo stato dell’iter, che serve a capire a colpo d’occhio se l’atto è stato notificato, definito, impugnato o annullato in autotutela.
| Stato dell’avviso | Cosa indica |
|---|---|
| Notificato | L’avviso è stato notificato e decorrono i termini per definirlo o presentare ricorso. |
| Definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/1997) | Chiuso pagando per intero imposta e interessi, con sanzioni ridotte a un terzo e rinuncia al ricorso. |
| Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/1997) | Pagate le sole sanzioni ridotte a un terzo, con facoltà di ricorrere su imposte e interessi. |
| Definito con pagamento sanzioni, presenza ricorso | Sanzioni definite come sopra, ma con ricorso presentato su imposte e interessi. |
| Mancata opposizione alla notifica | Il contribuente non ha definito l’atto né presentato ricorso. |
| Definito con pagamento (adesione) | Chiuso con accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. n. 218/1997. |
| Definito con pagamento (pace fiscale) | Chiuso con la definizione agevolata dell’art. 2 del DL n. 119/2018. |
| Definito con pagamento (tregua fiscale) | Chiuso con la definizione dei commi 179-185 della L. n. 197/2022. |
| Annullato con autotutela totale | L’ufficio ha annullato integralmente l’avviso in autotutela. |
| Presenza di autotutela parziale | L’ufficio ha ridotto in parte la pretesa; l’informazione resta finché non subentra uno stato successivo. |
| Presenza ricorso | È pendente un contenzioso sull’atto. |
| Definito da ricorso | La controversia si è chiusa con pronuncia passata in giudicato. |
Soggetti ammessi e avvio del servizio
In prima applicazione la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela spetta ai soli contribuenti destinatari, ai loro rappresentanti legali — tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori — e alle persone di fiducia già autorizzate secondo il provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023. Ogni avviso è disponibile dal giorno successivo alla trasmissione della data di notifica negli applicativi dell’Agenzia. La data di avvio del servizio sarà fissata con una comunicazione successiva sul sito dell’Agenzia, e con provvedimenti futuri la sezione accoglierà ulteriori tipologie di atti.