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Interpelli fiscali a pagamento, quali costano e chi è esonerato

di Teresa Barone

9 Settembre 2026 10:56

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Il regolamento MEF sul contributo ha incassato il via libera del Consiglio di Stato, con la richiesta di più fasce di ricavi. Gli importi non sono ancora noti

Per gli interpelli fiscali complessi c’è un via libera condizionato: il Consiglio di Stato ha promosso l’impianto del decreto attuativo della riforma ma ha chiesto nuove fasce di importo per le tariffe. Nel frattempo, il versamento si conferma requisito di ammissibilità dell’istanza, da effettuare prima della presentazione e senza rimborso in caso di risposta sfavorevole.

In sintesi:

  • il contributo è previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 212/2000, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025;
  • lo schema di regolamento MEF ha ricevuto parere favorevole con osservazioni dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, con il parere n. 1204 del 10 luglio 2026;
  • l’onere è per fattispecie particolarmente complesse e il mancato versamento comporta l’inammissibilità della richiesta;
  • la tariffa si calcola su contribuente, ricavi/volume d’affari e istanza, con due fasce separate;
  • gli importi non sono ancora pubblici perché il regolamento non è stato adottato.

Contributo per i casi particolarmente complessi

Il versamento è dovuto soltanto per le istanze che riguardano fattispecie particolarmente complesse, non per ogni domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate. Lo stabilisce l’articolo 11, comma 3, della legge 212/2000, che destina le somme al finanziamento della formazione del personale delle Agenzie fiscali e rimette a un regolamento del Ministro dell’economia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, la misura e le modalità di corresponsione. La mancata corresponsione comporta l’inammissibilità dell’istanza.

La formulazione attuale è il risultato di una correzione di rotta. Il contributo era stato introdotto in forma generalizzata dalla riforma dello Statuto del Contribuente del 2023, poi limitato alle sole ipotesi complesse dal terzo correttivo della riforma fiscale, che ha accolto l’osservazione della Commissione Finanze del Senato contraria a un onere indiscriminato su contribuenti e imprese.

Quali interpelli costano e quali sono gratuiti

La linea di separazione segue le lettere dell’articolo 11, comma 1, dello Statuto: gratuiti gli interpelli ordinari e qualificatori, onerosi quelli che impongono l’esame di documentazione corposa e la valutazione di elementi probatori. Il Consiglio di Stato ha condiviso il criterio perché consente al contribuente di conoscere in anticipo il costo dell’istanza ed evita che la complessità sia apprezzata caso per caso dagli uffici.

Tipologia di interpello Trattamento
Ordinario o interpretativo, articolo 11, comma 1, lettera a) Gratuito
Qualificatorio, lettera b) Gratuito
Antiabuso, lettera c) A pagamento
Disapplicativo, lettera d) A pagamento
Probatorio, lettera e), riservato ai soggetti in adempimento collaborativo e alle istanze sui nuovi investimenti A pagamento, con esonero per la cooperative compliance
Probatorio sui gruppi IVA, articolo 70-ter del DPR 633/1972 A pagamento
Neo-residenti, lettera f), articolo 24-bis del DPR 917/1986 A pagamento

Chi consulta prassi e modulistica anteriori al 2024 trova il probatorio indicato alla lettera b): la riscrittura dell’articolo 11 operata dal D.Lgs. 219/2023 ha rinumerato le fattispecie e ha spostato il probatorio alle lettere e) ed f), mentre la lettera b) ospita ora l’interpello qualificatorio, che è gratuito.

Il perimetro ristretto degli interpelli probatori

Il probatorio non è più accessibile alla generalità dei contribuenti. Il comma 2 dell’articolo 11, nel testo modificato dall’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 192/2025, riserva l’istanza della lettera e) ai soggetti in regime di adempimento collaborativo e a chi presenta interpelli sui nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 147/2015, con la sola eccezione del probatorio sui gruppi IVA.

La restrizione incide su fattispecie storicamente molto frequenti, che prima della riforma passavano tutte per l’interpello probatorio:

  • le istanze sulle partecipazioni acquisite nel recupero di crediti bancari, ai sensi dell’articolo 113 del TUIR;
  • le richieste delle società non operative che intendono dimostrare le cause di disapplicazione previste dall’articolo 30 della legge 724/1994;
  • le istanze sulla spettanza dell’ACE ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del DL 201/2011.

Ne discende un effetto che merita attenzione quando si legge l’elenco delle categorie onerose. Chi può ancora presentare un probatorio o è in adempimento collaborativo, e quindi è esonerato dal contributo, oppure agisce sui nuovi investimenti, per i quali lo schema prevede una tariffa in misura fissa. Il gettito atteso da questa categoria, in altre parole, poggia su una platea molto più stretta di quella che il nome della fattispecie suggerisce, mentre l’impatto economico della riforma si concentra sugli interpelli antiabuso e disapplicativi.

Tre parametri per determinare l’importo del contributo

L’importo non è fisso e nasce dall’incrocio di tre elementi: la tipologia del contribuente, la sua dimensione economica e la categoria di istanza presentata. Per le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo lo schema prevede una tariffa minima, mentre per imprese e lavoratori autonomi la misura segue il valore più elevato tra ricavi, compensi e volume d’affari risultanti dall’ultima dichiarazione.

La graduazione dimensionale si articola su due sole fasce, separate dalla soglia di 100 milioni di euro di ricavi, compensi o volume d’affari. Per le istanze sui nuovi investimenti e per quelle collegate al regime dei neo-residenti lo schema prevede invece una misura fissa, svincolata dai parametri dichiarativi.

Gli importi effettivi non sono ancora conoscibili. Il testo del regolamento non è stato pubblicato e il parere del Consiglio di Stato, unico documento disponibile, ricostruisce l’architettura delle tariffe senza riportarne i valori: le cifre diventeranno note solo con l’adozione definitiva del provvedimento.

PA e adempimento collaborativo esonerati dal versamento

Due categorie di soggetti non versano il contributo neppure quando presentano istanze rientranti tra quelle onerose: le pubbliche amministrazioni e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo. Nel primo caso rileva la natura pubblicistica del richiedente, nel secondo il contesto di trasparenza rafforzata della cooperative compliance, dove l’interlocuzione preventiva con l’Amministrazione è strutturale al regime.

Il Consiglio di Stato ha invitato il Ministero a valutare l’ampliamento degli esoneri. Applicare la tariffa minima in misura uniforme a tutte le persone fisiche prive di attività d’impresa può risultare sproporzionato per chi ha redditi ridotti o assenti, fino a trasformare il contributo in un ostacolo all’accesso allo strumento.

Le correzioni chieste dal Consiglio di Stato al regolamento MEF

Il parere è favorevole nell’impianto e critico su quattro fronti. Il primo riguarda la progressività: con due sole fasce, nel gradino inferiore finiscono insieme soggetti con valori economici minimi e operatori prossimi ai 100 milioni, e la Sezione consultiva chiede di distinguere tra micro, piccole, medie e grandi imprese graduando l’importo su redditi, ricavi, compensi e volume d’affari.

Il secondo rilievo colpisce l’assenza di una consultazione pubblica. Durante l’istruttoria il Ministero ha considerato contributi dottrinali e stampa specializzata, elementi che per Palazzo Spada non sostituiscono il confronto diretto con contribuenti, associazioni di categoria e professionisti.

Il terzo attiene alle modalità di versamento, rinviate a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali da adottare entro 120 giorni: un termine giudicato eccessivo, da comprimere a 30 giorni o da superare disciplinando strumenti e adempimenti direttamente nel regolamento. Il quarto riguarda la natura dell’onere, qualificato come tributo di scopo destinato alla formazione del personale: attribuirgli una finalità dissuasiva contrasterebbe con la funzione stessa dell’interpello, fondato su collaborazione, buona fede e affidamento, tanto più che le istanze generiche o già risolte dalla prassi sono presidiate dalla dichiarazione di inammissibilità.

Prima di presentare un’istanza onerosa

Quando il regolamento sarà adottato, la presentazione di un’istanza onerosa richiederà una sequenza di controlli preliminari, perché il versamento precede l’invio e ne condiziona l’esame. In base allo schema esaminato dal Consiglio di Stato, il contribuente dovrà:

  1. individuare la lettera dell’articolo 11, comma 1, in cui rientra il quesito, perché è quella a stabilire se l’istanza sia gratuita o soggetta a contributo;
  2. verificare la legittimazione soggettiva, dato che il probatorio della lettera e) è precluso a chi non aderisce all’adempimento collaborativo e non agisce sui nuovi investimenti;
  3. verificare l’eventuale esonero, riservato alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti in cooperative compliance;
  4. determinare la fascia dimensionale assumendo il valore più elevato tra ricavi, compensi e volume d’affari dell’ultima dichiarazione presentata;
  5. allegare le dichiarazioni dei redditi estere quando l’istante non è residente, perché su quei valori si calcola la tariffa;
  6. sommare le tariffe quando in un’unica istanza cumulativa confluiscono quesiti di categorie diverse;
  7. effettuare il versamento prima dell’invio e conservare la ricevuta, che accompagna l’istanza.

Tre situazioni meritano attenzione perché spostano l’importo agli estremi della scala. Le società neocostituite, che non hanno ancora presentato una dichiarazione, scontano la tariffa minima. La dichiarazione omessa o trasmessa in ritardo comporta invece l’applicazione automatica della tariffa massima, a prescindere dalla dimensione reale del richiedente. Negli interpelli congiunti, presentati da più contribuenti insieme, si applica un importo unico, il più elevato tra quelli dovuti dai singoli istanti.

Il contributo non è rimborsabile in caso di risposta sfavorevole e non è compensabile con altri crediti, quindi la scelta tra istanza formale e canali gratuiti diventerà una valutazione preventiva di merito. Sul punto va considerato che il servizio di consultazione semplificata previsto dall’articolo 10-nonies dello Statuto non è ancora attivo: nelle more della sua attivazione, l’Agenzia delle Entrate consente ai soggetti indicati al comma 2 dello stesso articolo di presentare direttamente istanza di interpello, quando ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa.