Due fratelli che si alternano nell’assistenza alla madre, o un coniuge e un figlio che si dividono le assenze dal lavoro, attingono agli stessi permessi della Legge 104 e devono organizzarsi per non consumarli due volte. L’INPS ha stabilito con una nuova circolare chi restituisce le giornate fruite quando i permessi 104 a più familiari superano il tetto e come si divide l’indebito se due caregiver si assentano nello stesso giorno, chiarendo che l’autorizzazione individuale non mette al riparo dal recupero.
In sintesi:
- la circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 riferisce il limite di tre giorni mensili, anche frazionati in ore, alla persona con disabilità assistita, a prescindere dal numero dei familiari autorizzati;
- le giornate o le ore fruite dopo il raggiungimento del tetto sono indebite e si recuperano dal lavoratore che le ha usate, secondo il criterio della priorità temporale;
- la fruizione nella stessa giornata o nelle stesse ore da parte di due familiari è una violazione autonoma, con indebito diviso in parti uguali e calcolato sull’orario di ciascuno;
- la circolare lascia senza risposta due casi, le frazioni orarie non sovrapposte nello stesso giorno e il mese in cui sovrapposizione e sforamento si sommano.
Permessi 104 condivisi tra più familiari e alternanza obbligatoria
I permessi 104 condivisi tra più familiari sono ammessi dal 13 agosto 2022, quando il D.Lgs. n. 105/2022 ha riscritto l’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 e ha abolito il principio del referente unico dell’assistenza, che riservava i giorni di permesso a un solo lavoratore con l’eccezione dei genitori. Da quella data il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più aventi diritto per la stessa persona con disabilità grave, a condizione che lo esercitino in via alternativa e senza superare il limite complessivo mensile.
Ogni familiare presenta la propria domanda telematica, accompagnata dalla “Dichiarazione disabile” con cui la persona assistita indica di volersi far assistere dal richiedente. La circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 ricorda che la Cassazione (sent. n. 30628/2024) ha stabilito che il procedimento si attiva con la domanda amministrativa del lavoratore. Verificati i requisiti, l’Istituto autorizza i permessi e consente al datore di lavoro di compensare le somme corrisposte con i contributi dovuti.
Il provvedimento di autorizzazione, inviato al richiedente, alla persona con disabilità e al datore di lavoro, riporta già sia il limite massimo complessivo di giorni mensili sia l’obbligo di fruirli alternativamente tra tutti gli aventi diritto. Le istruzioni riguardano i dipendenti per i quali l’INPS autorizza i permessi e li rimborsa al datore tramite conguaglio, cioè il settore privato, a cui era rivolta anche la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 che per prima ha applicato la riforma.
Superamento dei tre giorni, il recupero va a chi fruisce per ultimo
Quando i familiari autorizzati consumano più di tre giorni di permesso nello stesso mese per la stessa persona, le giornate o le ore eccedenti sono una violazione di legge e l’INPS è tenuto a recuperarle dal lavoratore che le ha fruite dopo il raggiungimento del limite. Il criterio è la priorità temporale nell’esercizio del diritto: il primo familiare che usa il permesso consuma la dotazione anche per gli altri, e chi si assenta a tetto raggiunto esercita un diritto esaurito, pur avendo un’autorizzazione valida.
L’esempio della circolare riguarda due lavoratori autorizzati per la stessa persona nel marzo 2026. Il lavoratore A si assenta il 5 e il 18, il lavoratore B il 25 e il 30: il limite si raggiunge il 25, per cui la giornata del 30 è indebita e il recupero è a carico di B. La regola vale anche per i permessi a ore, perché il tetto comprende le frazioni orarie fruite da ciascun familiare nel mese.
Ne discende che a rispondere dell’eccedenza è chi arriva per ultimo nel calendario del mese, anche se ha usato meno giorni degli altri familiari. L’ordine cronologico delle assenze conta quindi più della ripartizione dei giorni concordata in famiglia, e senza un calendario condiviso il rischio ricade sul familiare che si assenta più tardi.
Permessi 104 nello stesso giorno e indebito diviso
Se due familiari usano i permessi 104 nello stesso giorno o nelle stesse ore per la stessa persona, la circolare qualifica la sovrapposizione come violazione dell’obbligo di alternanza e dispone il recupero a carico di entrambi. Poiché manca una priorità temporale, l’indebito si ripartisce in parti uguali tra tutti i lavoratori che hanno fruito contestualmente del beneficio, e ciascuno restituisce il 50% della giornata rapportato al proprio orario di lavoro.
La circolare sanziona la sovrapposizione in sé, senza subordinarla al superamento del tetto mensile, quindi una giornata presa in due genera un recupero anche in un mese in cui il totale delle assenze non supera le tre giornate. Nell’esempio INPS, A si assenta il 5 e il 18, B il 18 e il 25: la giornata del 18 è indebita per metà a ciascuno. Il recupero complessivo equivale a una giornata, cioè esattamente l’eccedenza rispetto al tetto, e la circolare non considera indebita la giornata del 25.
Un dubbio interpretativo riguarda la fruizione a ore. La formula della circolare, «nella medesima giornata e/o nelle medesime ore», non chiarisce se due frazioni orarie collocate nello stesso giorno in fasce non sovrapposte siano ammesse nel settore privato. Per i dipendenti del comparto Funzioni Centrali l’ARAN, con l’orientamento applicativo n. 37654 del 16 luglio 2026, le considera compatibili con l’alternanza purché le assenze non coincidano. Finché l’INPS non si pronuncia su questo caso, collocare i permessi dei diversi familiari in giornate diverse è l’unica scelta che esclude con certezza la contestazione per contestualità.
Recupero dei permessi 104 caso per caso
La tabella applica i criteri della circolare alle combinazioni più frequenti tra due familiari autorizzati per la stessa persona, indicando anche i casi che il documento non disciplina.
| Situazione nel mese | Esito |
|---|---|
| A fruisce due giornate e B una, in date diverse | Nessun indebito, con tre giornate complessive fruite in alternanza |
| A il 5 e il 18, B il 25 e il 30 | Indebita la giornata del 30, con recupero a carico di B |
| A tre giornate nella prima metà del mese, B una giornata il 20 | Indebita la giornata di B, anche se è l’unica che ha fruito nel mese |
| A il 5, A e B insieme il 18, B il 25 | Giornata del 18 indebita per metà a ciascuno, calcolata sull’orario di ognuno |
| A il 5, A e B insieme il 12, nessun’altra assenza | Giornata del 12 indebita per metà a ciascuno anche senza superamento del tetto |
| A e B a ore nello stesso giorno in fasce non sovrapposte, settore privato | Caso non chiarito dalla circolare, con rischio di contestazione per contestualità |
| Sovrapposizione e sforamento del tetto nello stesso mese | Caso non disciplinato, perché la circolare tratta le due violazioni separatamente |
| A in congedo straordinario e B in permesso 104 lo stesso giorno | Fruizione vietata dal messaggio INPS n. 4143/2023, senza criterio di recupero indicato dalla circolare n. 100/2026 |
La pianificazione congiunta che l’INPS pone a carico dei familiari si traduce in alcune verifiche da ripetere ogni mese:
- un calendario unico delle assenze per la persona assistita, aggiornato prima di ogni richiesta al datore di lavoro e comprensivo delle ore già usate da tutti;
- il conteggio delle frazioni orarie sul tetto complessivo, perché le ore fruite da un familiare riducono la disponibilità degli altri;
- la collocazione dei permessi dei diversi familiari in giornate diverse, anche quando ciascuno li usa a ore;
- la possibilità di rinunciare in tutto o in parte ai permessi già richiesti con la funzione INPS di comunicazione di variazione, quando la ripartizione tra familiari cambia.
Permessi per sé, congedo straordinario e congedo parentale
Il limite condiviso riguarda solo i permessi per assistere un familiare previsti dall’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992. Il lavoratore con disabilità grave conserva il diritto individuale ai permessi per sé stesso del comma 6, cioè i tre giorni mensili o i riposi orari giornalieri alternativi, e la circolare INPS n. 39/2023 ne ammette la fruizione nello stesso mese insieme ai permessi dei familiari che lo assistono.
Il congedo straordinario biennale può essere riconosciuto a un solo lavoratore per la stessa persona, salvo i genitori. Il messaggio INPS n. 4143 del 22 novembre 2023 consente però di autorizzare il congedo a un familiare e i permessi ad altri, alternativamente e mai negli stessi giorni, perché i due istituti rispondono alla stessa finalità di assistenza. Il cumulo tra congedo straordinario e permessi 104 è quindi soggetto allo stesso vincolo di non sovrapposizione.
I giorni di permesso mensili dei familiari non si cumulano invece con il prolungamento del congedo parentale né con le ore di riposo alternative per la stessa persona nel medesimo mese. Se una di queste domande è accolta, le autorizzazioni ai giorni di permesso in corso negli stessi mesi sono sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già accolti.