Assegno divorzile, reclusione per gli inosservanti

di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Luglio 2017
Aggiornato 27 Marzo 2018 10:26

Carcere per chi non paga l’assegno divorzile, anche se disoccupato: la sentenza della Cassazione.

Con la sentenza n. 25043/2017 la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha preso un’importante decisione che sta facendo molto discutere: è legittima la reclusione dell’ex-coniuge che non versi alla controparte l’assegno di mantenimento imposto dopo il divorzio, anche se risulta disoccupato.

=> Assegno divorzile e pensione sociale: i casi

Il caso riguardava un uomo condannato a due mesi di reclusione che aveva presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello di prevedere la pena detentiva in sostituzione di quella pecuniaria, motivando la propria mancanza con lo stato di disoccupato.

I giudici Supremi hanno chiarito che la decisione se convertire, o meno, in sanzione pecuniaria la pena definitiva breve per il reato di cui all’art. 12-sexies della L. n. 898/1970 commesso dal disoccupato che non versi, per più volte, l’assegno di mantenimento all’ex coniuge è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ricorrendo ai criteri di cui all’articolo 133 del codice penale, a prescindere dalla condizione economica e lavorativa.

=> Assegni di mantenimento: normativa e casi particolari 

Nel caso in esame i giudici hanno tuttavia tenuto conto di alcuni elementi e hanno ridotto la pena detentiva finale ad un mese e dieci giorni.

.