La Commissione europea porta avanti contro l’Italia due procedure d’infrazione sulle regole UE per il risparmio energetico. La prima riguarda la direttiva Case Green: l’Italia non ha infatti trasmesso a Bruxelles la bozza del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici con le misure per ridurre i consumi di abitazioni e immobili non residenziali. La seconda riguarda la direttiva sull’efficienza energetica, recepita solo in parte.
In entrambi i casi Bruxelles ha inviato il 1° ottobre 2026 un parere motivato, l’ultimo avvertimento prima del ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, e Roma ha due mesi per rispondere e mettersi in regola.
Il richiamo arriva nelle settimane in cui il Governo scrive la Manovra 2027, con un possibile rafforzamento delle detrazioni per la riqualificazione energetica della prima casa, e ha già provocato la replica del vicepremier Matteo Salvini, che esclude l’applicazione delle case green in Italia.
In sintesi:
- il parere motivato sul Piano edifici (procedura INFR(2026)2024) riguarda la Direttiva (UE) 2024/1275 (Case Green), che prevedeva l’invio della bozza entro il 2025 con il Piano definitivo entro il 2026;
- sulla Direttiva (UE) 2023/1791 (Efficienza energetica), da recepire entro l’11 ottobre 2025, il parere motivato (INFR(2025)0334), in caso di ricorso alla Corte, la Commissione annuncia la richiesta di sanzioni;
- senza nuove norme, per le spese 2027 la detrazione sugli interventi di efficienza energetica scende al 36% sull’abitazione principale e al 30% negli altri casi (art. 1, comma 22, L. n. 199/2025).
Piano edifici: il parere motivato della UE
La Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato per la persistente mancata trasmissione della bozza del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, prevista dall’art. 3 della Direttiva (UE) 2024/1275. È il secondo atto della procedura aperta l’11 marzo 2026 con le lettere di costituzione in mora a diciannove Stati: dieci di quei Paesi non compaiono tra i destinatari del nuovo atto, che con l’Italia raggiunge altri otto Stati.
Il Piano edifici è lo strumento con cui ogni Stato descrive il proprio patrimonio immobiliare, fissa gli obiettivi di ristrutturazione al 2030, al 2040 e al 2050 e indica politiche, fabbisogno di investimenti e fonti di finanziamento. Per la Commissione serve a dare a famiglie, imprese edili e banche una traiettoria prevedibile degli interventi fino alla decarbonizzazione del parco edilizio nel 2050.
Dal parere motivato l’Italia ha due mesi per rispondere e trasmettere la bozza; in mancanza, la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, come indica il pacchetto di infrazioni di ottobre della Direzione generale Energia.
Obiettivi 2030 e 2035 della direttiva Case Green
Il Piano deve tradurre in misure nazionali gli obiettivi dell’art. 9 della Direttiva (UE) 2024/1275, la EPBD: il consumo medio di energia primaria delle abitazioni va ridotto di almeno il 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035 rispetto al 2020, e almeno il 55% del calo deve arrivare dalla ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori.
Per gli immobili non residenziali, come uffici e negozi, la direttiva introduce norme minime di prestazione energetica che impongono di ristrutturare il 16% degli edifici meno efficienti entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Le nuove costruzioni dovranno essere a emissioni zero dal 1° gennaio 2028 se di proprietà pubblica e dal 1° gennaio 2030 in tutti gli altri casi.
Sulle abitazioni la direttiva fissa obiettivi per l’intero patrimonio nazionale e nessuna classe energetica obbligatoria per il singolo immobile: sarà il Piano a stabilire priorità, incentivi ed eventuali obblighi, nel rispetto delle esenzioni previste per gli edifici esclusi dagli obblighi di riqualificazione, dalle seconde case agli immobili storici.
Sul fronte normativo l’Italia non ha ancora approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva Case Green, dovuto entro il 29 maggio 2026. Dal 3 giugno 2026 è in vigore il Decreto Requisiti Minimi, che attua la direttiva precedente e aggiorna i metodi di calcolo della prestazione energetica, mentre la nuova scala A-G dell’APE e il passaporto di ristrutturazione richiedono una norma di recepimento.
Direttiva Efficienza energetica: recepimento incompleto
Il secondo parere motivato, adottato lo stesso giorno, contesta all’Italia il recepimento incompleto della Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica, che ha sostituito la direttiva 2012/27/UE e andava trasposta entro l’11 ottobre 2025, salvo alcune disposizioni con scadenze proprie. Nel novembre 2025 la Commissione aveva aperto la procedura d’infrazione contro ventisei Stati; dopo l’esame delle misure notificate e delle spiegazioni ricevute, il parere motivato è partito verso quattro Paesi e indica le singole disposizioni ritenute non recepite. Se entro due mesi l’Italia non completa il recepimento, la Commissione può chiedere alla Corte di giustizia di infliggere sanzioni pecuniarie.
La direttiva fissa un obiettivo di riduzione del consumo di energia finale di almeno l’11,7% al 2030 rispetto alle proiezioni del 2020, impone agli enti pubblici di ristrutturare ogni anno almeno il 3% della superficie degli edifici di loro proprietà e rende vincolante il principio «l’efficienza energetica al primo posto» nelle decisioni di politica e di investimento.
Diagnosi energetica: le soglie per le imprese
Per le imprese l’art. 11 della Direttiva (UE) 2023/1791 lega gli obblighi al consumo medio annuo di energia, indipendentemente dalla dimensione aziendale:
- sopra gli 85 TJ annui, circa 2.030 tonnellate equivalenti di petrolio (tep), l’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma EN ISO 50001 entro l’11 ottobre 2027;
- sopra i 10 TJ annui, circa 240 tep, una diagnosi energetica ogni quattro anni, la prima entro l’11 ottobre 2026, per le imprese prive del sistema di gestione.
Le soglie europee diventano obblighi per le imprese italiane solo con il decreto di recepimento, di cui circola uno schema senza approvazione definitiva: fino ad allora si applica l’art. 8 del D.Lgs. n. 102/2014, che impone la diagnosi ogni quattro anni alle grandi imprese e alle imprese a forte consumo di energia. Per una PMI sopra i 10 TJ il nuovo regime può quindi tradursi in un obbligo nuovo, con tempi fissati dal decreto italiano.
Procedure d’infrazione UE aperte contro l’italia
La tabella riepiloga le quattro procedure d’infrazione su edifici ed efficienza energetica avviate dalla Commissione europea contro l’Italia tra novembre 2025 e ottobre 2026, con l’ultimo atto pubblicato e quello successivo previsto dall’art. 258 del TFUE.
| Procedura | A che punto siamo |
|---|---|
| Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, art. 3 della Direttiva (UE) 2024/1275, INFR(2026)2024 | lettera di costituzione in mora dell’11 marzo 2026 e parere motivato del 1° ottobre 2026; senza la bozza del Piano entro due mesi, possibile ricorso alla Corte di giustizia UE |
| Recepimento della direttiva Case Green, art. 35 della Direttiva (UE) 2024/1275 | lettera di costituzione in mora del 15 luglio 2026 a tutti i 27 Stati per il termine del 29 maggio 2026; senza risposta soddisfacente, possibile parere motivato |
| Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili, art. 17, par. 15, della Direttiva (UE) 2024/1275, INFR(2025)2186 | lettera di costituzione in mora di novembre 2025 a Italia, Estonia e Ungheria; senza risposta soddisfacente, possibile parere motivato |
| Efficienza energetica, Direttiva (UE) 2023/1791, INFR(2025)0334 | parere motivato adottato insieme a quello sul Piano edifici; senza recepimento completo entro due mesi, possibile ricorso alla Corte con richiesta di sanzioni pecuniarie |
La differenza tra i fascicoli riguarda le sanzioni. Per la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva, l’art. 260, par. 3, del TFUE consente alla Commissione di chiedere sanzioni pecuniarie già con il primo ricorso alla Corte, ed è la strada annunciata per la direttiva sull’efficienza energetica. Sul Piano edifici il comunicato prospetta il solo deferimento: una condanna accerterebbe l’inadempimento, e le sanzioni richiederebbero un secondo ricorso se l’Italia non si adeguasse alla sentenza (art. 260, par. 2, TFUE).
Il termine di due mesi sul Piano scade all’inizio di dicembre, a poche settimane dal 31 dicembre 2026 fissato per il Piano definitivo.
Detrazioni per l’efficienza energetica in Manovra 2027
Per le spese del 2026 la detrazione per la riqualificazione energetica vale il 50% sull’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento e il 36% negli altri casi; dalle spese del 2027, a legge invariata, le aliquote calano. Per tutto il triennio 2025-2027 è esclusa la sostituzione degli impianti con caldaie uniche a combustibili fossili, in linea con il divieto UE di incentivi alle caldaie a gas.
Il disegno di legge di Bilancio, che il Governo deve presentare alle Camere entro il 20 ottobre secondo il calendario della Legge di Bilancio 2027, può modificare queste aliquote. Le ipotesi in discussione sui bonus casa, ancora prive di un testo normativo, sono:
- l’Ecobonus al 65% sulla prima casa per infissi, cappotto, pompe di calore e altri interventi di efficienza energetica, con il 36% sugli altri immobili;
- la conferma nel 2027 del Bonus Ristrutturazioni al 50% per la prima casa e al 36% per le altre abitazioni, proposta dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo il 29 settembre.
Le aliquote decise in Manovra sono uno degli strumenti che il Piano dovrà descrivere, insieme alle risorse pubbliche e private necessarie per sostenere i costi degli interventi di riqualificazione.
Governo contrario alla direttiva Case Green
Sulla direttiva Case Green il Governo è contrario fin dall’approvazione: il 12 aprile 2024 l’Italia ha votato contro nel Consiglio dell’Unione europea insieme all’Ungheria, senza riuscire a bloccare il testo, adottato a maggioranza qualificata.
Dopo il parere motivato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha scritto: «In Italia nessuna applicazione dell’eurofollia delle case green». La direttiva è comunque vincolante per lo Stato, e il mancato invio del Piano e il mancato recepimento sono la materia delle procedure d’infrazione; per i singoli proprietari non esistono oggi obblighi di ristrutturazione derivanti dalla direttiva.