Approvata definitivamente in Parlamento la delega sul nucleare sostenibile, affidando al Governo la disciplina della produzione di energia, degli impianti, della sicurezza, del combustibile e dei rifiuti radioattivi. Dopo il voto del Senato si apre la fase dei decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
In sintesi:
- il Senato ha approvato il DDL A.S. 1924 sulla delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni;
- l’articolo 1 assegna al Governo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare uno o più decreti legislativi e 24 mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto per eventuali disposizioni integrative e correttive;
- gli articoli 2 e 3 affidano ai decreti la disciplina di impianti, localizzazione, autorizzazioni, sicurezza, combustibile nucleare, rifiuti radioattivi e fusione;
- l’articolo 5 destina 20 milioni di euro l’anno nel 2027, 2028 e 2029 agli investimenti previsti dalla delega e autorizza 1,5 milioni nel 2026 e 6 milioni nel 2027 per le iniziative informative.
- Il Parlamento ha approvato la legge delega sul nucleare
- Delega sul nucleare, decreti attuativi entro 12 mesi
- Regole già definite e materie affidate ai decreti
- Localizzazione impianti e autorizzazioni
- Sicurezza, controlli e garanzie finanziarie
- Rifiuti radioattivi, combustibile e smantellamento
- Le risorse stanziate per il nucleare
Il Parlamento ha approvato la legge delega sul nucleare
Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sul nucleare sostenibile il 23 settembre 2026, senza modificare il testo già licenziato dalla Camera. Il provvedimento è l’Atto n. 1924 (Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile). Dopo la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà fissato ufficialmente il cronoprogramma per l’emanazione dei provvedimenti attuativi (decreti delegati ed eventuali correttivi e integrativi).
La nuova disciplina è alla base del ritorno del nucleare in Italia. La legge delega stabilisce infatti finalità e criteri dell’intervento legislativo.
Delega sul nucleare, decreti attuativi entro 12 mesi
L’articolo 1 della legge delega assegna al Governo 12 mesi dalla data di entrata in vigore per adottare uno o più decreti legislativi destinati a disciplinare l’intero ciclo dell’energia nucleare sostenibile. Dopo ciascun decreto legislativo, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
I decreti riguarderanno la produzione e l’utilizzo di energia nucleare sul territorio nazionale, la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile, la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, la ricerca e lo sviluppo della fusione e il riordino delle competenze pubbliche.
Regole già definite e materie affidate ai decreti
La legge delega definisce obiettivi e criteri che il Governo dovrà rispettare, mentre molte delle regole necessarie per autorizzare e gestire gli impianti saranno stabilite dai successivi decreti legislativi.
| Materia | Disciplina prevista |
|---|---|
| Programma nazionale | la legge delega ne prevede l’adozione per lo sviluppo del nucleare sostenibile e della fusione; i decreti definiranno criteri di approvazione, attuazione e monitoraggio |
| Tipologie di impianti | la delega ammette le migliori tecnologie nucleari, comprese quelle modulari e avanzate; i decreti stabiliranno le tipologie abilitabili e le relative condizioni |
| Localizzazione | la legge stabilisce i criteri generali; i decreti disciplineranno procedure, individuazione dei siti e consultazione dei territori interessati |
| Autorizzazioni | la delega prevede procedimenti abilitativi integrati; la normativa delegata definirà modalità, competenze e adempimenti |
| Sicurezza | la legge prevede il riordino di vigilanza e controlli e consente di valutare un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare |
| Rifiuti e combustibile | i decreti disciplineranno stoccaggio, smaltimento, combustibile esaurito, disattivazione e smantellamento degli impianti |
| Sostegni | la delega consente di disciplinare eventuali forme di sostegno alla realizzazione degli impianti e alla produzione di energia nucleare |
Localizzazione impianti e autorizzazioni
I decreti legislativi dovranno stabilire criteri e procedimenti per la localizzazione degli impianti nucleari e disciplinare le procedure necessarie per costruzione, esercizio e successiva dismissione.
L’articolo 3 prevede procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nel rispetto delle procedure previste per le valutazioni ambientali. La delega contempla anche l’eventuale individuazione preventiva di aree con caratteristiche idonee ad accogliere determinate categorie di impianti.
In questo caso dovranno essere garantite forme di consultazione dei Comuni interessati. Il testo consente inoltre misure di promozione e valorizzazione dei territori e compensazioni ambientali, territoriali o economiche, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo con oneri a carico dei proponenti.
Sicurezza, controlli e garanzie finanziarie
La legge delega prevede il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sui controlli, attraverso una revisione delle competenze degli organismi già attivi nel settore e la possibilità di valutare l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare.
Il Senato ha inoltre approvato un ordine del giorno che impegna il Governo, nell’eventuale istituzione della nuova autorità, a considerare il patrimonio di competenze già maturato presso l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e gli altri soggetti pubblici del settore.
La delega impone inoltre adeguate garanzie finanziarie a carico degli operatori per l’intero ciclo di vita degli impianti. I fondi dovranno coprire anche i costi della disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito fino allo smantellamento finale.
Rifiuti radioattivi, combustibile e smantellamento
La disciplina delegata comprenderà anche fabbricazione e riprocessamento del combustibile nucleare, disattivazione degli impianti, stoccaggio temporaneo, smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e gestione del combustibile esaurito.
La legge affida quindi ai decreti una disciplina che comprende l’intero ciclo di vita degli impianti nucleari, dalla sperimentazione alla localizzazione, dalla costruzione all’esercizio fino alla disattivazione. Per gli impianti di stoccaggio e smaltimento dovranno essere definiti anche sistemi di sicurezza e radioprotezione.
La delega contempla inoltre la possibilità di autocandidature dei territori per la localizzazione di impianti destinati allo stoccaggio temporaneo o allo smaltimento definitivo, secondo condizioni e procedure che dovranno essere sviluppate con la normativa delegata.
Le risorse stanziate per il nucleare
L’articolo 5 assegna 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 agli investimenti previsti dalla delega, utilizzando risorse già attribuite al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Secondo la Nota di lettura n. 377 del Servizio del bilancio del Senato, queste risorse finanziano la fase iniziale di attuazione della delega e non rappresentano il finanziamento complessivo per la costruzione di future centrali. Riguardano attività propedeutiche come ricerca, sperimentazione, sviluppo delle competenze e predisposizione delle condizioni regolatorie.
Per le campagne di informazione ai cittadini e per le iniziative rivolte alle popolazioni direttamente interessate sono inoltre autorizzati 1,5 milioni di euro nel 2026 e 6 milioni nel 2027. Anche queste somme sono espressamente indicate nell’articolo 5 del testo approvato.