Tratto dallo speciale:

Case Green: gli edifici senza obbligo di riqualificazione energetica

di Anna Fabi

13 Maggio 2026 08:21

logo PMI+ logo PMI+
La direttiva Case Green non impone obblighi al singolo edificio residenziale ma lo prevede a livello nazionale. Esenzioni, deroghe e calendario in Italia.

Con la direttiva (UE) 2024/1275 Case Green da recepire entro il 29 maggio 2026, l’Unione Europea stabilisce una traiettoria vincolante verso un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050. Il testo non impone comunque di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030, benché ogni Stato UE debba misurare la riduzione del consumo medio. Prevista anche un’ampia casistica di esenzioni e deroghe, che escludono numerose categorie di edifici dall’ambito degli obblighi.

Edifici esclusi dagli obblighi Case Green

La direttiva (UE) 2024/1275 individua le categorie di edifici escluse dagli obblighi di riqualificazione applicabili in tutti gli Stati membri. Sono esenti:

  • edifici ufficialmente protetti come beni storici, architettonici o paesaggistici, nei casi in cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica altererebbe in modo inaccettabile il loro carattere o aspetto;
  • luoghi di culto e immobili destinati allo svolgimento di attività religiose;
  • edifici temporanei, con utilizzo pianificato pari o inferiore a due anni;
  • siti industriali, officine, depositi non residenziali e altri fabbricati non residenziali a bassissimo fabbisogno energetico per riscaldamento o raffrescamento;
  • edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, oppure con consumo energetico annuale inferiore al 25% del consumo presunto in condizioni di utilizzo normale;
  • fabbricati indipendenti con superficie calpestabile totale inferiore a 50 metri quadri.

In aggiunta a queste categorie, la direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di disapplicare o attenuare gli obblighi in fase di recepimento nazionale per:

  • edifici militari e immobili adibiti alla difesa nazionale;
  • stazioni di approvvigionamento e infrastrutture di rete con caratteristiche tecniche particolari;
  • edifici agricoli non residenziali utilizzati in settori disciplinati da accordi nazionali di settore sulla prestazione energetica;
  • edilizia residenziale pubblica e sociale, nei casi in cui la ristrutturazione energetica comporterebbe aumenti di canone non compensati dai risparmi in bolletta per gli inquilini.

=> Direttiva UE Case Green: obbligo solo con incentivi statali

Gli obiettivi per il patrimonio residenziale

Per gli edifici residenziali esistenti la direttiva non fissa classi energetiche obbligatorie per il singolo immobile. Stabilisce invece una riduzione del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare nazionale, misurata in kWh/(m² anno):

  • almeno il 16% di riduzione rispetto ai livelli del 2020, da raggiungere entro il 2030;
  • almeno il 20-22% di riduzione rispetto al 2020, da raggiungere entro il 2035.

Almeno il 55% di questa riduzione dovrà derivare dalla ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni energetiche peggiori — i cosiddetti worst performing buildings. In Italia si tratta di circa 5 milioni di edifici nelle classi energetiche più basse su un totale di circa 12 milioni di immobili residenziali. Nessun proprietario è però direttamente obbligato dalla direttiva ad eseguire interventi: sarà il Piano Nazionale di Ristrutturazione, ancora da completare, a definire strumenti, incentivi e priorità per raggiungere gli obiettivi.

Edifici non residenziali e nuove costruzioni

Sul fronte non residenziale gli obblighi sono più definiti: la direttiva impone che gli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più basse vengano ristrutturati nella misura del 16% del parco non residenziale entro il 2030, quota che sale al 26% entro il 2033. Per le nuove costruzioni il calendario prevede:

  • tutti i nuovi edifici pubblici di nuova costruzione a zero emissioni (ZEB) a partire dal 1° gennaio 2028;
  • tutti i nuovi edifici, compresi quelli residenziali privati, a zero emissioni a partire dal 1° gennaio 2030;
  • installazione di impianti solari su nuovi edifici non residenziali con superficie superiore a 250 m² entro il 2026, su quelli esistenti entro il 2027;
  • installazione di impianti solari su tutti i nuovi edifici residenziali entro il 2029, dove tecnicamente fattibile.

Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non possono più concedere incentivi finanziari per l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili come il gas naturale. Fanno eccezione i sistemi ibridi che abbinano caldaia e pompa di calore.

Recepimento in Italia e scadenza 29 maggio 2026

Il Governo ha approvato il Decreto Requisiti Minimi 2025 (D.M. MASE del 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026), che aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche ma non esaurisce il recepimento della direttiva EPBD IV. La Commissione europea ha aperto a marzo 2026 una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato invio della bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici, scaduta il 31 dicembre 2025.

Fino all’approvazione del decreto legislativo di recepimento, in Italia restano in vigore le regole attuali: nessun obbligo diretto di riqualificazione per i proprietari di immobili esistenti, APE obbligatorio in caso di compravendita o locazione, incentivi fiscali disponibili attraverso Bonus Casa, Ecobonus e Conto Termico 3.0 per chi decide di migliorare volontariamente la classe energetica del proprio immobile.