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Case Green: gli edifici senza obbligo di riqualificazione

di Alessandra Gualtieri

27 Marzo 2023 09:01

Obbligo case green dal 2030: le deroghe UE salvano 4 milioni di edifici, ossia il 30% degli immobili interessati, ecco quali sono.

L’obbligo di adeguamento energetico imposto dalla cosiddetta Direttiva UE Case Green, che prevede già dal 203o una prima riqualificazione degli edifici immobiliari con aumento della classe energetica, prevede in realtà numerose deroghe fin dalla norma primaria, oltre a quelle che potranno poi essere indicate anche dai diversi Stati membri UE nel recepimento nazionale della direttiva.

Al momento si salvano già almeno 4 milioni di edifici, ossia il 30% di tutti gli immobili potenzialmente interessati dalla riqualificazione energetica, che prevede il passaggio in classe E entro il 2030 ed in classe D entro il 2033.

Vediamo dunque quali sono le abitazioni e gli edifici che possono derogare dall’obbligo di adeguamento della prestazione energetica.

Case Green: edifici in Italia senza obbligo

Tra le diverse eccezioni alla regola, non sono soggetti all’obbligo di riqualificazione (o meglio, possono fruire della deroga), circa quattro milioni di edifici in Italia.

Quasi tutti, ossia circa tre milioni dei 4 individuati, rientrano nelle categorie giù previste dalla Direttiva UE (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive), trattandosi di edifici storici. Ci sono poi tutte le tipologie di immobile e fabbricati che possono essere ricompresi nelle altre deroghe previste dal provvidemento. Le eccezioni:

  • case vacanza / seconde case utilizzate per meno di quattro mesi l’anno (in base al consumo energetico),
  • fabbricati indipendenti (come le villette) con superficie coperta inferiore ai 50 mq,
  • edilizia sociale pubblica,
  • edifici di interesse storico,
  • edifici vincolati e ricadenti in zone vincolate,
  • luoghi di culto.

Nell’ambito della flessibilità concessa agli Stati membri, sarà possibile disapplicare gli obblighi per le seguenti categorie e con le regole indicate:

  • edifici adibiti a luogo di culto e svolgimento di attività religiose;
  • fabbricati temporanei con utilizzo non superiore a 2 anni;
  • siti industriali, officine, depositi, edifici di servizio non residenziali a bassissimo fabbisogno energetico e di riscaldamento o raffrescamento;
  • stazioni di approvvigionamento infrastrutturale;
  • edifici agricoli non residenziali utilizzati in settori disciplinato da accordi nazionali di settore sulla prestazione energetica;
  • edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi l’anno oppure con un consumo energetico  inferiore al 25% di quello presunto annuo;
  • fabbricati indipendenti con superficie calpestabile totale entro i 50 metri quadri.

Edifici con obbligo di adeguamento della classe energetica

In Italia, circa 11 milioni di abitazioni sono in classe energetica inferiore alla D (il 74% del totale), di cui solo il 15,9% è già in classe E. Per l’adeguamento degli impianti di riscaldamento e di produzione energetica da fonti rinnovabili, i costi stimati per unità immobiliare si stimano in un minimo di 20mila euro fino a un massimo di 80mila euro.

Per tutti gli altri edifici, in pratica tutti quelli di nuova costruzione, quelli pubblici non storici e quelli privati senza vincoli, il calendario di adeguamento della prestazione energetica è il seguente.

  • Nuovi edifici pubblici: zero emissioni dal 2026
  • Edifici non residenziali/pubblici: classe E/F  entro il 2027
  • Tutti i nuovi edifici: tecnologie solari entro il 2028
  • Nuovi edifici residenziali: zero emissioni dal 2028
  • Edifici non residenziali/pubblici: classe D/E entro il 2030
  • Edifici residenziali: classe E entro il 2030
  • Case in ristrutturazione: tecnologie solari entro il 2032
  • Edifici residenziali classe D entro il 2033

Per le case private, dunque, il primo adeguamento scatta entro il 2030, il secondo entro il 2033 e quello “definitivo” entro il 205o. Per gli immobili non residenziali e pubblici si anticipa al 2027 e per i nuovi edifici pubblici dal 2026 e privati dal 2028.

Ogni Stato dovrà fissare requisiti minimi di prestazione energetica distinguendo tra esistenti e di nuova costruzione, e per tipologia edilizia. Da stabilire anche il livello minimo di efficienza energetica dell’involucro dell’edificio e il consumo massimo di energia per kWh/m2/anno.

Tali regole saranno revisionate a cadenza periodica per monitorare risultati e criticità.