Incentivi alle Comunità Energetiche Rinnovabili: guida al Decreto CER

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 24 Gennaio 2024
Aggiornato 30 Maggio 2024 09:42

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Decreto CER e nuovi incentivi alle Comunità Energetiche Rinnovabili di produzione, autoconsumo e condivisione: tutte le nuove regole.

In vigore il Decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) con i nuovi contributi PNRR per auto-produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e nuove tariffe incentivanti.

=> Scarica le FAQ sulle CER

Vediamo in dettaglio come funzionano gli incentivi (5,7 miliardi), la regolamentazione per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e il trattamento fiscale dei profitti finanziari connessi.

Cosa sono le CER e come si costituiscono?

In base alla Risoluzione AdE n. 18/2021, una Comunità di energia rinnovabile (CER) è:

un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Le CER, dunque, permettono anche a piccole imprese e consumatori privati di diventare produttori di energia green (anche tramite l’impiego di sistemi di accumulo) per autoconsumo collettivo e condivisione locale.

NB: Una comunità energetica è costituita in maniera differente dai gruppi di autoconsumo collettivo, che agiscono sempre collettivamente ma in virtù di un accordo privato, e che si limitano in genere allo stesso condominio o edificio.

Chi può partecipare ad una comunità energetica?

Possono partecipare alle CER tutti i consumatori persone fisiche (compresi gli azionisti o i membri, che possono esercitare anche poteri di controllo), condomini, associazioni, cooperative, PMI, soggetti che operano in ambito commerciale o industriale collocati in poli logistici, interporti, centri commerciali o distretti industriali (assimilati ai supercondomini), enti e scuole.

Tutti possono partecipare, anche senza impianti di produzione. All’interno di una comunità energetica, infatti, i prosumer sono i soggetti che installano un impianto e i consumer quelli che si limitano alla fruizione dell’energia autoprodotta secondo gli accordi della CER.

Come funziona una comunità energetica?

Gli impianti incentivati dal nuovo Decreto CER devono avere una potenza non superiore a 1 MW, essere di nuova costruzione e collegati alla rete elettrica a media/bassa tensione, utilizzando la stessa cabina di trasformazione sia per il prelievo che per la cessione alla rete.

Possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021) e comunque successivamente alla costituzione della CER. Inoltre, non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Incentivi alle Comunità Energetiche Rinnovabili

In termini di incentivi, il nuovo Decreto CER italiano è incentrato su due misure principali: una tariffa incentivante nazionale ed un contributo a fondo perduto per i piccoli Comuni. Vediamo in dettaglio come funzionano.

Tariffa incentivante

La tariffa incentivante si applica sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa (la potenza dei singoli impianti non può superare 1 Megawatt). E’ disponibile su tutto il territorio ed è valida per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER.

La tariffa è calcolata dal GSE tra 60 €/MWh e 120€/MWh in relazione alla dimensione dell’impianto e del valore di mercato dell’energia, con una maggiorazione fino a 10 €/MWh in base alla localizzazione geografica.

E’ previsto anche un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA e pari a circa 8 €/MWh. Tutta l’energia prodotta ma non autoconsumata, invece, resta ai produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato, con le condizioni economiche del ritiro dedicato.

NB: La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. È invece compatibile con le detrazioni fiscali al 50% (resta però escluso il cumulo con altri contributi in conto capitale, compreso quello concesso tramite PNRR).

Contributi a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è concesso fino al 40% dei costi ammissibili ed è riservato ai soli territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, per le CER che realizzano un nuovo impianto o ne potenziano uno esistente (potenza agevolabile con 2,2 miliardi del PNRR per realizzare almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026).

Massimali per il contributo PNRR nei piccoli Comuni

Limiti del costo di investimento massimo:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Spese ammissibili al contributo PNRR

  1. Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili,
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo,
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software,
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento,
  5. connessione alla rete elettrica nazionale,
  6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari,
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche,
  8. direzione lavori e sicurezza,
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Come si attivano i nuovi incentivi CER: i 5 step

  1. I beneficiari degli incentivi alle CER possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi.
  2. Tutti i consumatori e i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla stessa cabina elettrica primaria.
  3. Dopo l’individuazione dell’area di costruzione dell’impianto e della cabina primaria, si deve firmare l’atto costitutivo della CER, con oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il GSE valuterà i requisiti di accesso ed erogherà gli incentivi.
  4. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi fino alla fine del 2027.
  5. La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale GSE dedicato, previa registrazione alla pagina https://areaclienti.gse.it.

Come e quando accedere agli incentivi CER

Per chiedere la tariffa incentivante bisogna presentare domanda al GSE entro 120 giorni dalla data di esercizio degli impianti. I dettagli operativi saranno contenuti in un decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente (MASE), atteso entro il 24 febbraio.  Per il contributo a fondo perduto, bisogna inoltrare domanda al GSE tramite sportello web, aperto entro 45 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto MASE.

Profitti finanziari e tassazione

Il GSE può riconoscere alle CER alcune agevolazioni le quali possono dar a profitti finanziari:

  • tariffa incentivante premio per l’energia prodotta dagli impianti rinnovabili delle CER;
  • ristorni di componenti tariffarie non applicabili all’energia condivisa, istantaneamente autoconsumata;
  • corrispettivi per l’energia venduta (l’eventuale energia prodotta e immessa in rete, che resta nella disponibilità della comunità ma con facoltà di cessione al GSE in forma di “ritiro dedicato”).

Quando i beneficiari sono persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni:

  • la tariffa premio non assume rilevanza reddituale;
  • le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti;
  • il corrispettivo per la vendita dell’energia è fiscalmente rilevante, in quanto dà luogo ad un reddito da attività commerciale.

Se la CER non produce reddito d’impresa, specifica l’Amministrazione finanziaria:

la rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Quando le CER sono costituite da soggetti diversi dalle persone fisiche:

  • per gli enti non commerciali valgono le regole della risoluzione n. 18/2021 e dunque solo il “corrispettivo per la vendita dell’energia” è assoggettato a IRES ex articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir e le somme corrisposte restano escluse dal campo di applicazione IVA per impianti di potenza fino a 200 kW;
  • per gli enti commerciali tutte le somme percepite  sono componenti positivi del reddito di impresa e concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e sono assoggettati a IVA.

Incentivi Rinnovabili e CER: riferimenti di legge

Oltre al nuovo Decreto CER, la normativa di riferimento per le CER è contenuta nel Decreto Legislativo n. 210/2021, nella Delibera ARERA 727/2022/R/EEL e nel al TIAD (Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso) redatto dall’ARERA, su cui si basano le nuove regole tecniche GSE sugli incentivi. A livello locale sono emanati anche bandi regionali che erogano incentivi per le comunità energetiche rinnovabili (CER).

I soggetti coinvolti nel mercato dell’autoconsumo diffuso di energie rinnovabili sono:

  • gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
  • gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
  • comunità energetiche rinnovabili (CER)
  • comunità energetiche dei cittadini
  • autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta
  • autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione
  • clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione.

Ulteriori dettagli nella scheda di presentazione del Decreto CER e le relative “pillole” del GSE.