Ho sostituito la porta del garage con una rinforzata ed apertura con telecomando. Ho effettuato i bonifici con dicitura “Recupero Patrimonio Edilizio – art. 16-Bis TUIR”. Nel modello 730 in quale rigo del Quadro E riportare la spesa sostenuta e con quale codice?
La sostituzione della porta del garage con un modello rinforzato ad apertura motorizzata rientra tra gli interventi ammessi al Bonus Sicurezza, agevolati dalla detrazione IRPEF prevista dall’articolo 16-bis del TUIR nell’ambito del Bonus Ristrutturazioni. La dicitura nel bonifico è corretta. La spesa va dichiarata nel Quadro E del Modello 730, Sezione III-A, righi da E41 a E43, con la sezione III-B per i dati catastali dell’immobile.
Bonus Sicurezza nel Quadro E del 730: righi E41-E43 e aliquote
Per le spese sostenute nel 2025 (dichiarazione 730/2026), l’aliquota di detrazione non è più uniforme: spetta al 50% sull’abitazione principale e al 36% sulle altre unità immobiliari, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare in entrambi i casi. Per le spese effettuate nel 2024, invece, la detrazione era al 50% su qualsiasi tipo di immobile residenziale.
Nella Sezione III-A del Quadro E, ogni rigo da E41 a E43 si riferisce a un singolo intervento su un singolo immobile. Chi ha realizzato un solo intervento su un solo immobile compila un rigo unico; chi ha effettuato più lavori, o ha fruito di agevolazioni diverse, compila un rigo per ciascuno. In ogni rigo vanno indicati:
- in colonna 1 l’anno in cui le spese sono state sostenute;
- in colonna 8 il numero della rata che si utilizza nella dichiarazione in corso;
- in colonna 9 l’importo complessivo della spesa;
- in colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile, che collega il rigo ai dati catastali della Sezione III-B.
Il 730/2026 introduce una novità rilevante per le spese 2025: la colonna 7 dei righi E41-E43 determina quale aliquota viene applicata. Lasciata vuota, il sistema calcola automaticamente la detrazione al 36%; va compilata con il codice previsto dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per segnalare che l’immobile è adibito ad abitazione principale e accedere così al 50%. Per le rate residue di spese sostenute fino al 2024 — già inserite nelle dichiarazioni precedenti — la colonna 7 non va modificata: l’aliquota applicata resta quella vigente nell’anno di sostenimento della spesa.
I dati catastali per il Bonus Sicurezza nella Sezione III-B del 730
Per ogni immobile indicato nella Sezione III-A va compilata anche la Sezione III-B del Modello 730 precompilato, che raccoglie i dati identificativi dell’unità immobiliare nei righi da E51 a E53. Per le spese sostenute nel 2025, nel rigo E51 vanno indicati:
- in colonna 1 il numero d’ordine dell’immobile, lo stesso riportato in colonna 10 del rigo E41;
- in colonna 3 il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile;
- in colonna 4 la lettera U per gli immobili censiti al Catasto urbano;
- in colonna 5 la Sezione Urbana o il Comune Catastale, come riportato nel documento catastale;
- nelle colonne successive i dati di foglio, particella e subalterno.
Il rigo E53 va compilato soltanto da chi detiene l’immobile come inquilino o comodatario, per i dati del contratto di locazione, oppure per immobili non ancora censiti in Catasto, indicando gli estremi della domanda di accatastamento. Per le spese sostenute negli anni dal 2015 al 2024 già dichiarate in anni precedenti, i dati catastali della Sezione III-B non devono essere reinseriti: nella precompilata sono già presenti.
Nota: chi ha sostenuto la spesa per il Bonus Sicurezza in anni precedenti al 2025 e fruisce nella dichiarazione 2026 di una quota pluriennale successiva alla prima non deve reinserire i dati della Sezione III-B. Nella precompilata queste rate residue sono già riportate dall’Agenzia delle Entrate con l’aliquota corretta relativa all’anno di sostenimento della spesa.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi