Chi porta in detrazione lavori di efficienza energetica con Ecobonus o Bonus Casa deve trasmettere la scheda descrittiva dell’intervento sul portale ENEA, entro un termine che si calcola di regola dalla fine dei lavori e che l’ente sposta in avanti quando la piattaforma non accetta le pratiche. Quest’anno l’ENEA è intervenuta due volte: a gennaio, con l’apertura del portale 2026, e a fine giugno, quando ha riaperto l’invio delle pratiche bloccate dal decreto sulle rinnovabili e ha fatto slittare al 23 settembre la scadenza per i lavori conclusi durante il blocco.
Individuare la data di partenza del conteggio serve a evitare un invio fuori termine e le contestazioni che l’Agenzia delle Entrate ha sollevato in passato sull’Ecobonus, nonostante l’orientamento favorevole ai contribuenti espresso poi dalla Cassazione.
In sintesi:
- con l’avviso del 25 giugno 2026 l’ENEA ha reso attivo l’aggiornamento di bonusfiscali.enea.it al D.Lgs. 5/2026 e al decreto sui requisiti minimi degli edifici, e accetta di nuovo le schede con inizio lavori dal 4 febbraio 2026;
- il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2413 sulle fonti rinnovabili, è in vigore dal 4 febbraio 2026 secondo la Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026;
- per i lavori iniziati prima del 4 febbraio 2026 e per quelli conclusi dal 25 giugno 2026 i 90 giorni decorrono dalla data di fine lavori dichiarata nella scheda;
- la Corte di Cassazione (ord. n. 12422/2025 e n. 12426/2025) ha escluso che l’invio tardivo o omesso della comunicazione ENEA faccia decadere dall’Ecobonus.
- Scheda ENEA, termini in base alla data dei lavori
- Trasmissione scheda per lavori dal 4 febbraio 2026
- Portale ENEA, scadenze per lavori a cavallo d’anno
- Ecobonus e Bonus Casa con obbligo di comunicazione ENEA
- Interventi da comunicare all’ENEA
- Portali ENEA per Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa
- Comunicazione ENEA tardiva, gli effetti sulla detrazione
Scheda ENEA, termini in base alla data dei lavori
Per i soli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno i 90 giorni per la scheda descrittiva decorrono dalla data di riapertura del portale e cioè dal 25 giugno stesso, mentre le altre fattispecie seguono regole generali sulla data di fine lavori.
In tabella i quattro scenari possibili nel 2026: le scadenze indicate sono calcolate escludendo dal conteggio il giorno di decorrenza.
| Date dell’intervento | Decorrenza dei 90 giorni |
|---|---|
| Fine lavori tra il 1° e il 22 gennaio 2026, oppure lavori conclusi nel 2025 con parte delle spese detraibili sostenute nel 2026 | Dal 22 gennaio 2026, data di apertura del portale 2026, con termine scaduto il 22 aprile 2026 |
| Inizio lavori prima del 4 febbraio 2026 e fine lavori tra il 23 gennaio e il 24 giugno 2026 | Dalla data di fine lavori dichiarata |
| Inizio lavori dal 4 febbraio 2026 e fine lavori prima del 25 giugno 2026 | Dal 25 giugno 2026, con scadenza il 23 settembre 2026 |
| Fine lavori dal 25 giugno 2026, con qualsiasi data di inizio | Dalla data di fine lavori dichiarata |
Tre casi con date reali mostrano come si sposta la scadenza. Un cappotto termico avviato il 12 gennaio 2026 e ultimato il 20 marzo non ha goduto della sospensione, perché il portale accettava le schede con inizio lavori anteriore al 4 febbraio, e il termine è scaduto il 18 giugno 2026. La sostituzione degli infissi iniziata il 10 marzo e chiusa il 15 maggio ricade invece nella regola transitoria, con invio possibile fino alla scadenza indicata in tabella.
Una pompa di calore installata con lavori dal 2 marzo al 12 agosto segue la regola ordinaria, e la scheda va trasmessa entro il 10 novembre 2026. Chi ha ultimato i lavori tra il 25 giugno e il 2 luglio applica il calcolo dalla fine lavori e ha comunque una scadenza a settembre: si va dalla stessa data della regola transitoria, per i lavori chiusi il 25 giugno, al 30 settembre per quelli chiusi il 2 luglio.
Trasmissione scheda per lavori dal 4 febbraio 2026
L’invio delle schede con inizio lavori dal 4 febbraio 2026 si è fermato perché il portale doveva recepire il decreto legislativo di attuazione della direttiva RED III e il nuovo Decreto Requisiti Minimi, due provvedimenti che modificano i parametri richiesti agli interventi di efficienza energetica. Il decreto sulle rinnovabili ha ampliato l’obbligo di rinnovabili negli edifici e ha riscritto l’allegato IV del D.Lgs. n. 199/2021, che fissa i requisiti degli impianti a fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, come le pompe di calore.
Il DLgs. 5/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026. Con la precisazione del 23 febbraio 2026 l’ENEA ha stabilito che per gli interventi con inizio lavori dal 4 febbraio il termine di 90 giorni si calcola dal giorno in cui la trasmissione della scheda torna possibile, e ha applicato lo stesso vincolo al portale per le asseverazioni SuperEcobonus.
L’avviso ENEA del 25 giugno 2026 riguarda soltanto le schede descrittive di Ecobonus e Bonus Casa e non dà indicazioni sulle asseverazioni SuperEcobonus. Il documento richiama il decreto sui requisiti minimi con la data del 26 ottobre 2025; secondo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 e in vigore dal 3 giugno 2026 è il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna il DM 26 giugno 2015.
Portale ENEA, scadenze per lavori a cavallo d’anno
Per gli interventi conclusi tra il 1° e il 22 gennaio 2026 e per i lavori terminati nel 2025 con parte delle spese detraibili sostenute nel 2026, i 90 giorni sono decorsi dal 22 gennaio, giorno in cui l’ENEA ha attivato il portale aggiornato alla legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025).
Per i lavori conclusi e pagati interamente nel 2025 il termine segue la data effettiva di fine lavori.
Ecobonus e Bonus Casa con obbligo di comunicazione ENEA
La scheda descrittiva è obbligatoria per gli interventi che accedono a due agevolazioni fiscali:
- Ecobonus, disciplinato dalla legge n. 296/2006 e dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013;
- Bonus Casa, ai sensi dell’articolo 16-bis del DPR n. 917/1986 (TUIR) e dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013, per i soli interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili.
La scheda è un adempimento informativo separato dalla dichiarazione dei redditi: serve al monitoraggio del risparmio energetico e si trasmette anche per il Bonus Casa quando i lavori hanno effetto sui consumi. La procedura della comunicazione ENEA richiede la registrazione sul portale, l’inserimento dei dati del beneficiario e dell’immobile, la scelta del comma agevolativo applicato e la compilazione degli allegati, e si conclude con l’invio della scheda e la stampa della ricevuta.
L’accesso a bonusfiscali.enea.it richiede lo SPID di persona fisica o la Carta d’Identità Elettronica (come indicato dall’ENEA nel comunicato del 22 gennaio 2026).
Interventi da comunicare all’ENEA
L’obbligo di invio riguarda i lavori che incidono sull’efficienza energetica dell’edificio, tra cui:
- isolamento termico delle strutture opache;
- sostituzione di infissi e serramenti;
- installazione o sostituzione di generatori di calore e pompe di calore;
- installazione di impianti solari termici;
- interventi sugli impianti agevolati in detrazione che riducono i consumi energetici.
Portali ENEA per Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa
Le schede descrittive di Ecobonus e Bonus Casa si trasmettono su bonusfiscali.enea.it, mentre le asseverazioni degli interventi di efficienza energetica agevolati con il Superbonus si inviano sul portale ENEA riservato a quella misura. I due canali non sono intercambiabili e l’adempimento si considera assolto solo con l’invio sul portale corretto; a trasmissione completata il sistema rilascia una ricevuta da conservare insieme a fatture e bonifici.
Comunicazione ENEA tardiva, gli effetti sulla detrazione
Il ritardo o l’omissione della scheda non fanno perdere il Bonus Casa secondo l’Agenzia delle Entrate, e secondo la Cassazione non fanno decadere neppure dall’Ecobonus, benché la prassi dell’amministrazione finanziaria su questa seconda agevolazione sia stata a lungo di segno opposto.
L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019), condividendo un parere del Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che la trasmissione all’ENEA prevista dall’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63/2013, pur obbligatoria, se omessa non determina la perdita della detrazione per il recupero edilizio. Per l’Ecobonus la Corte di Cassazione (ord. n. 12422/2025 e n. 12426/2025) ha escluso che la comunicazione ENEA tardiva o mancante faccia decadere dal beneficio, perché l’invio serve soprattutto a fini statistici e non costituisce requisito di accesso alla detrazione.
Le due ordinanze riguardano l’Ecobonus e non si estendono alle asseverazioni Superbonus, soggette a una disciplina propria. Per le pratiche sbloccate a giugno l’invio entro il termine evita comunque il rischio di una contestazione, che il contribuente dovrebbe poi superare richiamando le ordinanze della Cassazione.