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Portale ENEA, le scadenze di settembre per Ecobonus e Bonus Casa

di Anna Fabi

16 Settembre 2026 07:06

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La scheda ENEA va inviata entro il 23 settembre per i lavori avviati dal 4 febbraio e chiusi prima del 25 giugno: tabella dei termini ed esempi di calcolo

Chi porta in detrazione lavori di efficienza energetica con Ecobonus o Bonus Casa deve trasmettere la scheda descrittiva dell’intervento sul portale ENEA, entro un termine che si calcola di regola dalla fine dei lavori e che l’ente sposta in avanti quando la piattaforma non accetta le pratiche. Quest’anno l’ENEA è intervenuta due volte: a gennaio, con l’apertura del portale 2026, e a fine giugno, quando ha riaperto l’invio delle pratiche bloccate dal decreto sulle rinnovabili e ha fatto slittare al 23 settembre la scadenza per i lavori conclusi durante il blocco.

Individuare la data di partenza del conteggio serve a evitare un invio fuori termine e le contestazioni che l’Agenzia delle Entrate ha sollevato in passato sull’Ecobonus, nonostante l’orientamento favorevole ai contribuenti espresso poi dalla Cassazione.

In sintesi:

  • con l’avviso del 25 giugno 2026 l’ENEA ha reso attivo l’aggiornamento di bonusfiscali.enea.it al D.Lgs. 5/2026 e al decreto sui requisiti minimi degli edifici, e accetta di nuovo le schede con inizio lavori dal 4 febbraio 2026;
  • il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2413 sulle fonti rinnovabili, è in vigore dal 4 febbraio 2026 secondo la Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026;
  • per i lavori iniziati prima del 4 febbraio 2026 e per quelli conclusi dal 25 giugno 2026 i 90 giorni decorrono dalla data di fine lavori dichiarata nella scheda;
  • la Corte di Cassazione (ord. n. 12422/2025 e n. 12426/2025) ha escluso che l’invio tardivo o omesso della comunicazione ENEA faccia decadere dall’Ecobonus.

Scheda ENEA, termini in base alla data dei lavori

Per i soli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno i 90 giorni per la scheda descrittiva decorrono dalla data di riapertura del portale e cioè dal 25 giugno stesso, mentre le altre fattispecie seguono regole generali sulla data di fine lavori.

In tabella i quattro scenari possibili nel 2026: le scadenze indicate sono calcolate escludendo dal conteggio il giorno di decorrenza.

Date dell’intervento Decorrenza dei 90 giorni
Fine lavori tra il 1° e il 22 gennaio 2026, oppure lavori conclusi nel 2025 con parte delle spese detraibili sostenute nel 2026 Dal 22 gennaio 2026, data di apertura del portale 2026, con termine scaduto il 22 aprile 2026
Inizio lavori prima del 4 febbraio 2026 e fine lavori tra il 23 gennaio e il 24 giugno 2026 Dalla data di fine lavori dichiarata
Inizio lavori dal 4 febbraio 2026 e fine lavori prima del 25 giugno 2026 Dal 25 giugno 2026, con scadenza il 23 settembre 2026
Fine lavori dal 25 giugno 2026, con qualsiasi data di inizio Dalla data di fine lavori dichiarata

Tre casi con date reali mostrano come si sposta la scadenza. Un cappotto termico avviato il 12 gennaio 2026 e ultimato il 20 marzo non ha goduto della sospensione, perché il portale accettava le schede con inizio lavori anteriore al 4 febbraio, e il termine è scaduto il 18 giugno 2026. La sostituzione degli infissi iniziata il 10 marzo e chiusa il 15 maggio ricade invece nella regola transitoria, con invio possibile fino alla scadenza indicata in tabella.

Una pompa di calore installata con lavori dal 2 marzo al 12 agosto segue la regola ordinaria, e la scheda va trasmessa entro il 10 novembre 2026. Chi ha ultimato i lavori tra il 25 giugno e il 2 luglio applica il calcolo dalla fine lavori e ha comunque una scadenza a settembre: si va dalla stessa data della regola transitoria, per i lavori chiusi il 25 giugno, al 30 settembre per quelli chiusi il 2 luglio.

Trasmissione scheda per lavori dal 4 febbraio 2026

L’invio delle schede con inizio lavori dal 4 febbraio 2026 si è fermato perché il portale doveva recepire il decreto legislativo di attuazione della direttiva RED III e il nuovo Decreto Requisiti Minimi, due provvedimenti che modificano i parametri richiesti agli interventi di efficienza energetica. Il decreto sulle rinnovabili ha ampliato l’obbligo di rinnovabili negli edifici e ha riscritto l’allegato IV del D.Lgs. n. 199/2021, che fissa i requisiti degli impianti a fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, come le pompe di calore.

Il DLgs. 5/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026. Con la precisazione del 23 febbraio 2026 l’ENEA ha stabilito che per gli interventi con inizio lavori dal 4 febbraio il termine di 90 giorni si calcola dal giorno in cui la trasmissione della scheda torna possibile, e ha applicato lo stesso vincolo al portale per le asseverazioni SuperEcobonus.

L’avviso ENEA del 25 giugno 2026 riguarda soltanto le schede descrittive di Ecobonus e Bonus Casa e non dà indicazioni sulle asseverazioni SuperEcobonus. Il documento richiama il decreto sui requisiti minimi con la data del 26 ottobre 2025; secondo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 e in vigore dal 3 giugno 2026 è il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna il DM 26 giugno 2015.

Portale ENEA, scadenze per lavori a cavallo d’anno

Per gli interventi conclusi tra il 1° e il 22 gennaio 2026 e per i lavori terminati nel 2025 con parte delle spese detraibili sostenute nel 2026, i 90 giorni sono decorsi dal 22 gennaio, giorno in cui l’ENEA ha attivato il portale aggiornato alla legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025).

Per i lavori conclusi e pagati interamente nel 2025 il termine segue la data effettiva di fine lavori.

Ecobonus e Bonus Casa con obbligo di comunicazione ENEA

La scheda descrittiva è obbligatoria per gli interventi che accedono a due agevolazioni fiscali:

  • Ecobonus, disciplinato dalla legge n. 296/2006 e dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013;
  • Bonus Casa, ai sensi dell’articolo 16-bis del DPR n. 917/1986 (TUIR) e dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013, per i soli interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili.

La scheda è un adempimento informativo separato dalla dichiarazione dei redditi: serve al monitoraggio del risparmio energetico e si trasmette anche per il Bonus Casa quando i lavori hanno effetto sui consumi. La procedura della comunicazione ENEA richiede la registrazione sul portale, l’inserimento dei dati del beneficiario e dell’immobile, la scelta del comma agevolativo applicato e la compilazione degli allegati, e si conclude con l’invio della scheda e la stampa della ricevuta.

L’accesso a bonusfiscali.enea.it richiede lo SPID di persona fisica o la Carta d’Identità Elettronica (come indicato dall’ENEA nel comunicato del 22 gennaio 2026).

Interventi da comunicare all’ENEA

L’obbligo di invio riguarda i lavori che incidono sull’efficienza energetica dell’edificio, tra cui:

  • isolamento termico delle strutture opache;
  • sostituzione di infissi e serramenti;
  • installazione o sostituzione di generatori di calore e pompe di calore;
  • installazione di impianti solari termici;
  • interventi sugli impianti agevolati in detrazione che riducono i consumi energetici.

Portali ENEA per Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa

Le schede descrittive di Ecobonus e Bonus Casa si trasmettono su bonusfiscali.enea.it, mentre le asseverazioni degli interventi di efficienza energetica agevolati con il Superbonus si inviano sul portale ENEA riservato a quella misura. I due canali non sono intercambiabili e l’adempimento si considera assolto solo con l’invio sul portale corretto; a trasmissione completata il sistema rilascia una ricevuta da conservare insieme a fatture e bonifici.

Comunicazione ENEA tardiva, gli effetti sulla detrazione

Il ritardo o l’omissione della scheda non fanno perdere il Bonus Casa secondo l’Agenzia delle Entrate, e secondo la Cassazione non fanno decadere neppure dall’Ecobonus, benché la prassi dell’amministrazione finanziaria su questa seconda agevolazione sia stata a lungo di segno opposto.

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019), condividendo un parere del Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che la trasmissione all’ENEA prevista dall’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63/2013, pur obbligatoria, se omessa non determina la perdita della detrazione per il recupero edilizio. Per l’Ecobonus la Corte di Cassazione (ord. n. 12422/2025 e n. 12426/2025) ha escluso che la comunicazione ENEA tardiva o mancante faccia decadere dal beneficio, perché l’invio serve soprattutto a fini statistici e non costituisce requisito di accesso alla detrazione.

Le due ordinanze riguardano l’Ecobonus e non si estendono alle asseverazioni Superbonus, soggette a una disciplina propria. Per le pratiche sbloccate a giugno l’invio entro il termine evita comunque il rischio di una contestazione, che il contribuente dovrebbe poi superare richiamando le ordinanze della Cassazione.