Anche in assenza di situazioni di vero e proprio mobbing, il datore di lavoro è tenuto a tutelare i diritti del dipendente evitando condizioni lavorative che siano fonte di stress lavoro correlato, rispondendo di eventuali danni.
L’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, infatti, possono rivelarsi comportamenti colposi che ledono la personalità morale del lavoratore.
La sentenza n. 2084/2024 della Cassazione ha affrontato questa delicata tematica sottolineando come il giudice debba valutare una eventuale responsabilità del datore di lavoro anche se è stata accertata l’insussistenza di un intento persecutorio che configuri una condotta di mobbing. Per la Corte, il datore di lavoro deve provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire un danno.
La tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l’ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.
Questo implica anche l’obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burnout, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale.