In base al CCNL Metalmeccanici PMI CONFAPI esiste una distinzione d’inquadramento tra operaio ed impiegato per la malattia breve di sette giorni? Qual è la quota a carico dell’azienda in caso di inquadramento come operaio? Qual’e la carenza a carico dell’azienda per i primi tre giorni di malattia?
Nel contesto del CCNL Metalmeccanici PMI CONFAPI, la disciplina della malattia breve e il relativo trattamento economico sono regolati da disposizioni contrattuali specifiche, integrate da quanto previsto dall’articolo 2110 del Codice Civile. L’attuale contratto collettivo nazionale, pur scaduto al 31 dicembre 2024, è ancora applicabile nella parte normativa e in attesa di rinnovo, che in ogni caso non interesserà – secondo le anticipazioni – la gestione delle assenze per malattia.
Trattamento uniforme per operai e impiegati in caso di malattia breve
Il contratto collettivo non distingue tra operai e impiegati in relazione al trattamento economico durante l’assenza per malattia, nemmeno per eventi di breve durata, come una malattia di sette giorni. Le medesime regole si applicano indistintamente a tutta la platea dei lavoratori subordinati non in prova.
Trattamento economico in caso di malattia
L’articolo 55 del CCNL stabilisce che, in caso di malattia, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore assente un’integrazione di quanto percepito dall’INPS, fino a garantire il trattamento economico complessivo netto che il dipendente avrebbe percepito lavorando.
Tale integrazione si applica a partire dal primo giorno di assenza, compresi i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) non coperti dall’INPS. In questi giorni, l’intera retribuzione è a carico dell’azienda, senza franchigie o scoperture per il lavoratore.
La certificazione medica di malattia è trasmessa telematicamente all’INPS, esonerando il lavoratore dall’invio al datore di lavoro, che può verificare l’assenza tramite i servizi INPS.
Assenza per malattia di sette giorni: cosa succede
- i primi tre giorni (periodo di carenza) non sono indennizzati dall’INPS, ma sono retribuiti interamente dall’azienda tramite l’integrazione contrattuale prevista dal CCNL;
- dal quarto giorno, l’indennità economica è a carico dell’INPS e integrata dal datore di lavoro per raggiungere il normale trattamento economico netto. L’INPS corrisponde al lavoratore una indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e al 66,66% dal 21° al 180° giorno. Il datore di lavoro integra tale percentuale fino a garantire il 100% dello stipendio netto normalmente percepito dal dipendente.
Cosa accade in caso di assenze brevi ripetute nel triennio
Il CCNL prevede una disciplina particolare per le assenze per malattia di durata non superiore a cinque giorni, qualora ricorrano con elevata frequenza nel triennio mobile considerato per il computo dei limiti di trattamento economico:
- se durante tale triennio si verificano almeno sette eventi di malattia di durata pari o inferiore a cinque giorni, a partire dall’ottavo episodio tali assenze verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico previsti dal contratto;
- sono escluse dal computo le assenze dovute a ricovero ospedaliero (incluso il day hospital) e ai trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle gravi patologie indicate dal contratto, effettuati presso enti ospedalieri e documentati con apposita certificazione.
Riferimenti normativi
- Articolo 2110 Codice Civile: disciplina il diritto alla retribuzione durante l’assenza per malattia, rinviando alla contrattazione collettiva per modalità e durata;
- Articoli 54, 55 e 56 del CCNL Metalmeccanici PMI CONFAPI 2021-24: definiscono modalità, durata, percentuali e integrazioni a carico del datore di lavoro in caso di malattia e infortunio.
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