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Prodotti da lavoro coatto, sanzioni e divieto UE per tutte le imprese

di Anna Fabi

28 Luglio 2026 10:20

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Dal 14 dicembre 2027 il blocco raggiunge anche le scorte già acquistate, con sanzioni che gli Stati potranno calcolare sul fatturato globale annuo

Il conto alla rovescia per le imprese europee ha una data e ora anche un manuale di istruzioni. La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’applicazione del regolamento UE sul lavoro forzato, il testo che dal 14 dicembre 2027 vieta di vendere nell’Unione o di esportare da essa qualunque prodotto realizzato in tutto o in parte con lavoro coatto. Il documento chiarisce come le autorità sceglieranno i casi da indagare, quali documenti chiederanno alle aziende, quanto tempo avranno per rispondere e con quali criteri gli Stati membri dovranno calcolare le sanzioni.

In sintesi:

  • il divieto discende dal Regolamento (UE) 2024/3015 del 27 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2024 ed efficace dal 13 dicembre 2024;
  • l’applicazione decorre dal 14 dicembre 2027 e riguarda ogni prodotto, ogni settore e ogni origine, comprese le merci già a scaffale o in magazzino;
  • le linee guida attuative sono la Comunicazione della Commissione C(2026) 4386 final del 26 giugno 2026, adottata ai sensi dell’art. 11 del regolamento e frutto di 160 contributi raccolti nella call for evidence;
  • gli Stati membri devono notificare alla Commissione le norme sanzionatorie nazionali entro il 14 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 37, par. 3;
  • le linee guida indicano due metodi di calcolo delle sanzioni, uno sul valore dei prodotti e uno sul fatturato globale annuo dell’impresa.

Divieto UE di prodotti ottenuti con lavoro forzato

L’art. 3 del Regolamento (UE) 2024/3015 stabilisce che gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né li esportano. Le linee guida qualificano il divieto come incondizionato e assoluto, e precisano che il regolamento impone un obbligo di risultato: la conformità del prodotto, indipendentemente dalla correttezza delle procedure aziendali. La definizione applicabile è quella dell’art. 2 della Convenzione OIL n. 29, richiamata dall’art. 2, punto 1) del regolamento, e comprende il lavoro minorile forzato.

L’ambito è volutamente largo. È vietato il prodotto ottenuto con lavoro forzato in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese lavorazioni e trasformazioni connesse in un punto qualunque della catena di approvvigionamento. Non esistono soglie: una quota minima di componente contaminato basta a far ricadere il prodotto finito nel divieto. La nozione di prodotto è più ampia di quella del nuovo quadro legislativo europeo e comprende manufatti, prodotti agricoli ai sensi dell’art. 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e materie prime estratte, minerali inclusi.

Un chiarimento delle linee guida incide direttamente sulla pianificazione degli acquisti. Il divieto colpisce tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dal 14 dicembre 2027, anche se fabbricati o importati prima di quella data: le merci ferme in magazzino o già esposte in negozio rientrano nel campo di applicazione, mentre ne escono soltanto quelle che hanno raggiunto l’utilizzatore finale. Fuori dal perimetro applicativo rimangono i servizi, compresi trasporto, magazzinaggio e logistica.

Il regolamento raggiunge anche il commercio elettronico. L’art. 4 considera messi a disposizione sul mercato i prodotti offerti online quando l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione, e le linee guida elencano gli indizi da valutare caso per caso, ossia le aree di spedizione, la lingua e la valuta usate, i metodi di pagamento e il dominio registrato in uno Stato membro. Le autorità possono agire sull’offerta online prima ancora che la merce sia immessa sul mercato.

Linee guida UE e strumenti per le imprese

Le linee guida sono state adottate il 26 giugno 2026 con la Comunicazione C(2026) 4386 final, in attuazione dell’art. 11 del regolamento, che ne fissava il termine al 14 giugno 2026. Il documento copre gli indicatori di rischio, l’intero processo investigativo, l’esecuzione delle decisioni alle frontiere, il calcolo delle sanzioni e la due diligence sul lavoro forzato. Non hanno forza vincolante, poiché solo il testo del regolamento produce effetti giuridici, però costituiscono il riferimento comune di tutte le autorità nazionali.

Insieme alle linee guida la Commissione ha attivato il portale unico sul lavoro forzato previsto dall’art. 12, che raccoglie in un solo indirizzo l’elenco delle autorità competenti nazionali, la banca dati dei rischi per zone geografiche e prodotti, le linee guida in tutte le lingue ufficiali e le decisioni di divieto adottate. Dal 14 dicembre 2027 ospiterà anche il punto unico di presentazione delle informazioni disciplinato dall’art. 9, attraverso cui chiunque potrà segnalare una violazione sospetta.

Per le imprese minori la Direzione generale Mercato interno ha pubblicato una checklist di preparazione dedicata alle PMI, coerente con l’art. 11, che impone alle indicazioni su diligenza, buone pratiche e lavoro forzato imposto dalle autorità statali di concentrarsi in particolare sull’assistenza alle piccole e medie imprese.

I criteri con cui le autorità effettuano i controlli

La selezione dei casi segue un approccio basato sul rischio codificato nell’art. 14, par. 2, che indica tre criteri da valutare insieme: l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione, la percentuale della parte sospetta rispetto al prodotto finale. Le linee guida precisano che la quota va intesa in senso fisico, funzionale o economico, e che la gravità si misura sul numero di indicatori presenti, sulla difficoltà di rimediare, sulla durata delle pratiche e sulla loro natura sistemica.

Il lavoro forzato imposto dalle autorità statali riceve una priorità implicita, perché per definizione coinvolge un numero elevato di persone attraverso pratiche strutturali. Sul fronte dei soggetti, le linee guida individuano gli importatori come interlocutori privilegiati quando lo sfruttamento avviene fuori dall’Unione, poiché i fornitori a monte spesso non hanno un legame diretto con il mercato europeo. Le autorità devono considerare le dimensioni e le risorse dell’impresa, sorvegliando allo stesso tempo il rischio di elusione tramite esternalizzazione verso soggetti più piccoli.

La competenza si divide secondo l’art. 15. Se lo sfruttamento avviene fuori dal territorio dell’Unione l’autorità capofila è la Commissione europea; se avviene sul territorio di uno Stato membro è l’autorità nazionale di quel Paese. Le fonti informative comprendono la banca dati dei rischi, le segnalazioni ricevute tramite il punto unico, il modulo dedicato del sistema europeo di vigilanza del mercato e le informazioni provenienti da ispettorati del lavoro, autorità sanitarie, fiscali e giudiziarie.

Documentazione di indagine e adempimenti

Il calendario procedurale è la parte che incide di più sull’organizzazione aziendale, perché fissa finestre misurate in giorni lavorativi. Prima ancora di aprire un’indagine formale, l’art. 17, par. 1 impone all’autorità capofila di chiedere all’impresa quali misure ha adottato per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato. Le linee guida chiariscono che questa fase offre l’occasione di dissipare i sospetti prima che l’indagine venga aperta.

Adempimento Termine
Risposta dell’impresa alla richiesta della fase preliminare, art. 17, par. 2 30 giorni lavorativi dal ricevimento
Chiusura della fase preliminare da parte dell’autorità, art. 17, par. 3 30 giorni lavorativi dalla risposta dell’impresa
Informativa all’impresa sull’avvio dell’indagine, art. 18, par. 1 3 giorni lavorativi dalla decisione
Trasmissione delle informazioni durante l’indagine, art. 18, par. 4 da 30 a 60 giorni lavorativi, prorogabili su richiesta motivata
Conclusione dell’indagine indicata dalle linee guida termine ragionevole, in linea di principio non oltre 9 mesi
Conformità agli ordini contenuti nella decisione almeno 30 giorni lavorativi, ridotti a 10 per i beni deperibili
Decisione sulla richiesta di riesame, art. 21 30 giorni lavorativi

L’elenco dei documenti richiedibili occupa diverse pagine delle linee guida e somiglia a una specifica tecnica di tracciabilità. Comprende le mappe della catena di fornitura estese ai livelli e ai sottolivelli, con fornitori diretti e indiretti; i certificati di catena di custodia e i dati di tracciabilità delle materie prime; le distinte base necessarie a determinare la quota del componente sospetto; i certificati di origine; nomi, indirizzi e geolocalizzazione degli stabilimenti; ordini di acquisto, fatture, liste di imballaggio e documentazione di spedizione; le evidenze di capacità produttiva che dimostrino coerenza tra volumi in ingresso e in uscita; l’identificativo unico del passaporto digitale del prodotto, dove esiste.

Due precisazioni cambiano il valore probatorio del silenzio. La prima riguarda la tracciabilità mancante: quando un prodotto o una materia prima può essere stato mescolato con materiale ad alto rischio, l’impossibilità di fornire informazioni di tracciabilità incide negativamente sulla valutazione complessiva delle prove. La seconda riguarda la mancata collaborazione, che le linee guida qualificano come prova in sé e che, combinata con gli altri elementi disponibili, costituisce in genere base sufficiente per accertare la violazione. Rientrano nella nozione il rifiuto ingiustificato, il ritardo senza valida motivazione e l’invio di informazioni incomplete o fuorvianti allo scopo di ostacolare l’indagine.

Un’ultima avvertenza colpisce chi ha costruito la propria compliance sulle certificazioni. Gli audit sociali svolti dove i lavoratori si trovano sotto minaccia o sorveglianza costante della direzione, oppure dove l’accesso agli impianti produttivi è limitato, non vengono considerati prova credibile. Nelle aree interessate da lavoro forzato imposto dallo Stato la valutazione è ancora più stringente, perché la credibilità dell’audit presuppone accesso senza restrizioni e possibilità per i lavoratori di parlare liberamente e senza supervisione.

Le conseguenze del divieto su prodotti e fornitori condivisi

La decisione che accerta la violazione produce tre effetti simultanei previsti dall’art. 20, par. 4: il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione e di esportazione, l’ordine di ritiro delle merci già disponibili e l’ordine di smaltimento. Tutte le decisioni vengono pubblicate sul portale unico. I beni deperibili vanno donati a scopo caritativo o di pubblico interesse, quelli non deperibili riciclati secondo la gerarchia dei rifiuti e, quando il riciclo è impossibile, resi inutilizzabili, sempre a spese dell’impresa e senza che questa ne tragga vantaggio economico.

Il chiarimento che cambia il calcolo del rischio riguarda l’ampiezza del divieto. Le linee guida affermano che la decisione di divieto ha portata generale e si applica a qualsiasi operatore economico che immetta quei prodotti sul mercato dell’Unione o li esporti, non soltanto alle aziende destinatarie dell’indagine. La Commissione fonda questa lettura sul principio di effettività e sulla necessità di evitare l’elusione. Per un’impresa italiana significa che una decisione adottata nei confronti di un concorrente che condivide lo stesso fornitore colpisce anche le proprie merci, senza alcun contatto preventivo da parte delle autorità.

Quando la parte contaminata è sostituibile, l’operatore ottiene la possibilità di estrarla e rimpiazzarla con un componente esente entro un tempo ragionevole, rimettendo poi il prodotto sul mercato. Per le filiere di importanza strategica o critica per l’Unione l’art. 20, par. 5 consente di ordinare che la merce venga trattenuta anziché smaltita, a spese dell’impresa, mentre questa lavora a eliminare lo sfruttamento. Cambiare fornitore non vale come rimedio, perché ne risulterebbe un prodotto diverso.

Calcolo sanzioni nazionali sul valore o fatturato

Le sanzioni pecuniarie colpiscono l’inosservanza della decisione e non la violazione del divieto in sé. Le linee guida elencano quattro condotte sanzionabili: la vendita dei prodotti in contrasto con la decisione, il mancato ritiro o il mancato smaltimento, la mancata sostituzione della parte colpita e la mancata custodia dei prodotti quando è stato ordinato di trattenerli per ragioni strategiche. La competenza a irrogarle spetta soltanto alle autorità nazionali, anche quando la decisione proviene dalla Commissione.

La sezione dedicata al calcolo è la parte più utile per quantificare l’esposizione, perché illustra due schemi alternativi che gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione. Il primo parte dal valore complessivo dei prodotti immessi sul mercato in violazione della decisione e applica una percentuale che riflette la gravità, con esempi che vanno da zero a 10 per cento per gravità molto bassa, da 10 a 30 per cento per gravità media e da 30 a 60 per cento per gravità elevata, il tutto moltiplicato per un coefficiente legato alla durata dell’inadempimento. Il secondo parte dal fatturato globale annuo dell’operatore e vi applica una percentuale che tiene conto insieme di gravità e durata, con esempi che vanno da zero a 1 per cento nei casi meno seri, da 1 a 2 per cento nei casi intermedi e da 1 a 4 per cento nei casi più gravi.

All’importo base si applicano poi le circostanze attenuanti e aggravanti. Attenua la posizione la collaborazione dell’impresa nell’adeguarsi alla decisione, per esempio la trasmissione spontanea di informazioni sul proprio inadempimento. Aggravano la posizione le inadempienze precedenti dello stesso operatore, la condotta ostruttiva o fraudolenta volta a occultare la violazione, la coercizione di altri operatori all’inadempimento e i vantaggi economici ottenuti o le perdite evitate grazie alla violazione. Il regolamento non fissa minimi né massimi, lasciando agli Stati membri la scelta di stabilirli. La durata si misura dalla scadenza del termine indicato nella decisione.

Distanza dalla direttiva sulla due diligence delle filiere

Il regolamento sul lavoro forzato agisce su un piano diverso da quello della direttiva UE sulla sostenibilità delle filiere, e la differenza ha ricadute pratiche pesanti. L’art. 1, par. 3 esclude espressamente che il regolamento crei ulteriori obblighi di diligenza rispetto a quelli già previsti dal diritto europeo o nazionale. La CSDDD disciplina un processo e vincola le imprese sopra determinate soglie dimensionali a partire dal luglio 2029; il divieto sul prodotto vale per chiunque immetta merci sul mercato europeo, dalla multinazionale al piccolo importatore.

Le linee guida mettono in guardia anche dall’affidarsi alle sole garanzie contrattuali. Le clausole inserite nei contratti di fornitura e le dichiarazioni dei fornitori non bastano da sole senza verifica successiva, e accanto alla diligenza vengono riconosciute come approcci efficaci la tracciabilità di prodotto, le pratiche di acquisto responsabile, gli schemi di certificazione e il monitoraggio condotto dai lavoratori. La documentazione prodotta lungo questi percorsi diventa la materia che l’impresa può presentare per dissipare i sospetti, perché l’art. 17, par. 5 consente all’autorità di chiudere la fase preliminare senza aprire l’indagine quando le ragioni del sospetto fondato sono venute meno.

Il cronoprogramma per le PMI italiane

Le imprese hanno diciassette mesi prima che il divieto acquisti efficacia, e la Commissione ha già fissato le date del proprio programma di accompagnamento. Otto sessioni tra settembre e novembre 2026, tutte dalle 14:30 alle 16:30, con una dedicata alle PMI e sei ai settori più esposti ai rischi di lavoro forzato nelle filiere globali.

Sessione di preparazione Data
Presentazione generale del regolamento e del pacchetto di strumenti 14 settembre 2026
Focus su piccole e medie imprese 16 settembre 2026
Focus sul settore solare 13 ottobre 2026
Focus sul settore tessile 20 ottobre 2026
Focus su elettronica e semiconduttori 12 novembre 2026
Focus sul settore agroalimentare 17 novembre 2026
Focus sul settore automotive 19 novembre 2026
Focus sul settore della pesca 24 novembre 2026

Il regolamento prevede anche un canale di assistenza stabile. L’art. 10 impone alle autorità competenti di designare punti di contatto per le PMI incaricati di fornire informazioni sull’applicazione della norma, e le linee guida precisano che le piccole imprese sottoposte a valutazione possono chiedere sostegno a un punto di contatto nazionale su come dialogare con l’autorità capofila. I recapiti delle autorità di ciascuno Stato membro sono pubblicati dalla Commissione sul portale unico e vanno verificati lì, perché l’elenco viene aggiornato via via che arrivano le designazioni.

Le attività da avviare subito riguardano la documentazione più che le dichiarazioni di principio. Nella fase preliminare l’autorità chiede prove di misure adottate, e i trenta giorni lavorativi dell’art. 17 sono un tempo compatibile solo con archivi già ordinati. Le priorità sono la mappatura dei fornitori oltre il primo livello, la conservazione strutturata dei documenti di tracciabilità in forma recuperabile in settimane, la verifica della propria esposizione alle aree e ai prodotti indicati nella banca dati europea e la designazione di un referente aziendale per i rapporti con le autorità, che le linee guida raccomandano espressamente.