Il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, pari a 2,17 giorni al mese (26 ÷ 12). Questo vale per tutti i tipi di contratto: tempo pieno, part-time, tempo indeterminato, determinato e apprendistato. Per le regole generali sulla maturazione delle ferie previste dalla legge per tutti i lavoratori dipendenti, si rimanda alla guida completa.
- Come si calcolano le ferie nel CCNL Commercio
- Ferie su 5 giorni lavorativi: il calcolo corretto
- Ferie consecutive: come si contano sabato e domenica
- Ferie per i lavoratori in apprendistato
- Ferie part-time nel CCNL Commercio
- Come vengono retribuite le ferie nel CCNL Commercio
- ROL e permessi nel CCNL Commercio
- CCNL Commercio 2026: gli aggiornamenti retributivi
- Ferie non godute nel CCNL Commercio
Come si calcolano le ferie nel CCNL Commercio
Ai fini del computo delle ferie, il CCNL Commercio considera la settimana lavorativa di 6 giorni (dal lunedì al sabato), indipendentemente dall’orario effettivo. Le domeniche e le festività nazionali sono escluse dal conteggio. Il rateo mensile di 2,17 giorni matura nei mesi in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Le frazioni inferiori non vengono conteggiate, quelle superiori valgono come mese intero.
Le ferie iniziano a maturare dal primo giorno di lavoro e continuano a maturare anche durante i periodi di malattia, infortunio e maternità.
Ferie su 5 giorni lavorativi: il calcolo corretto
Per i lavoratori che seguono la settimana corta (lunedì-venerdì), il monte ferie annuo rimane 26 giorni, ma il computo delle giornate fruite avviene con un meccanismo di riproporzionamento. Ogni giornata di ferie goduta scala 1,2 giorni dal monte ferie, per tenere conto della settimana contrattuale di 6 giorni. In pratica, due settimane di ferie consecutive fanno scalare 12 giorni (1,2 × 10 giorni lavorativi). Lo stesso calcolo si applica a chi lavora su settimana ancora più corta, ad esempio dal lunedì al giovedì.
Ferie consecutive: come si contano sabato e domenica
Per chi lavora su 5 giorni, il sabato compreso tra due settimane consecutive di ferie non viene conteggiato come giorno di ferie fruito, a meno che il proprio contratto aziendale non lo consideri giornata lavorativa a zero ore. La domenica è sempre esclusa. Chi si assenta da lunedì a lunedì successivo fruisce quindi di 12 giorni di ferie (10 lavorativi + 2 sabati non computati) e non 14.
Ferie per i lavoratori in apprendistato
L’articolo 52 del CCNL Commercio stabilisce che gli apprendisti hanno diritto allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori della qualifica per cui sono stati assunti: 26 giorni di ferie all’anno, pari a 2,17 giorni al mese. Per gli apprendisti con contratto part-time si applicano le stesse regole dei lavoratori a tempo pieno.
Ferie part-time nel CCNL Commercio
I lavoratori part-time del settore commercio maturano lo stesso numero di giorni di ferie dei colleghi full-time: 26 giorni all’anno. Cambia la retribuzione, che è proporzionata alle ore giornaliere effettive. Per il part-time orizzontale il conteggio dei giorni è identico al full-time. Per il part-time verticale i giorni di ferie si calcolano in proporzione ai giorni lavorativi settimanali effettivi rispetto ai 6 giorni contrattuali di riferimento.
Come vengono retribuite le ferie nel CCNL Commercio
Durante le ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione di fatto, che include la paga base, la contingenza, il terzo elemento e tutti gli altri elementi retributivi fissi e continuativi previsti dal contratto. Il valore economico di una singola giornata di ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile lorda per 26, che è il divisore giornaliero contrattuale del CCNL Commercio. Questo importo è soggetto a tassazione IRPEF ordinaria e a contribuzione INPS.
ROL e permessi nel CCNL Commercio
Oltre alle ferie, il CCNL Commercio prevede ore di ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) e permessi per ex festività. Il calcolo del rateo mensile di ROL e permessi per ogni CCNL segue regole specifiche illustrate nella guida dedicata. Anche i permessi maturano nei mesi in cui si siano lavorati almeno 15 giorni e, a differenza delle ferie, le ore residue non godute entro l’anno possono essere monetizzate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
CCNL Commercio 2026: gli aggiornamenti retributivi
Il rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio del 22 marzo 2024, valido fino al 31 marzo 2027, non ha modificato i giorni di ferie né le modalità di maturazione. Le novità che impattano indirettamente sulla retribuzione durante le ferie riguardano i minimi tabellari: una nuova tranche di aumenti è prevista dal 1° novembre 2026, che si aggiunge a quelle già scattate nel 2024 e nel 2025. Poiché le ferie sono retribuite sulla base della normale retribuzione di fatto, l’aumento dei minimi tabellari si riflette automaticamente sul valore economico di ogni giornata di ferie goduta. Per i permessi, il contratto conferma 56 ore annue retribuite per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per quelle con organico superiore.
Ferie non godute nel CCNL Commercio
Le ferie non godute entro l’anno di maturazione possono essere fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno in cui sono maturate. Il lavoratore non le perde: il diritto permane. Il datore di lavoro che non garantisce la fruizione del periodo minimo legale è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 7 della Legge n. 183/2010.