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Subappalto a cascata, sindacati e imprese europee chiedono un tetto ai livelli

di Anna Fabi

28 Luglio 2026 11:02

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Il Parlamento europeo chiede regole sulle catene lunghe e a settembre arriva la proposta sugli appalti. In Italia il tetto ai livelli non esiste più dal 2023

Sindacati e organizzazioni datoriali dell’edilizia europea, che su quasi tutto il resto si trovano su fronti opposti, hanno firmato la stessa richiesta a Bruxelles: mettere un tetto al numero di livelli di subappalto ammessi negli appalti pubblici. La convergenza tra European Builders Confederation, che rappresenta le micro-imprese delle costruzioni, e European Federation of Building and Woodworkers, che rappresenta i lavoratori del settore, arriva mentre la Commissione europea prepara la revisione delle regole sugli appalti pubblici. Per le imprese italiane la questione ha un risvolto particolare, perché il subappalto a cascata in Italia era vietato fino al 2023 e oggi è espressamente ammesso.

In sintesi:

  • la risoluzione del Parlamento europeo sulle catene di subappalto è stata approvata il 12 febbraio 2026 con 332 voti favorevoli, 209 contrari e 33 astensioni;
  • la proposta di regolamento unico sugli appalti pubblici, che sostituirebbe le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è attesa per settembre 2026;
  • in Italia il subappalto a cascata è disciplinato dall’art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, come integrato dall’art. 41 del D.Lgs. 209/2024;
  • almeno il 20% dei contratti di subappalto va affidato a micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice;
  • nel 2024 le denunce di infortunio nelle costruzioni sono state 43.931 con 210 casi mortali, secondo il periodico Dati INAIL di dicembre 2025.

Sindacati e imprese edilizi chiedono un tetto alla catena di subappalto

Le due organizzazioni chiedono di limitare il numero di livelli di subappalto ammessi negli affidamenti finanziati con denaro pubblico, sul modello dei due livelli già adottato in alcuni ordinamenti nazionali. Il presidente della European Builders Confederation, Jean-Christophe Repon, sostiene che il subappalto sia indispensabile per le micro-imprese perché garantisce accesso al mercato, e che proprio per questo vada regolato prima di arrivare al settimo o all’ottavo livello della catena, dove i margini si assottigliano e i rischi crescono per lavoratori e imprenditori.

Sul versante sindacale, l’ex presidente della European Federation of Building and Woodworkers, Bruno Bothua, indica nella diluizione della responsabilità lungo la catena il meccanismo che produce orari fuori controllo e misure di sicurezza carenti, e stima nel 70% la quota di incidenti gravi e mortali in cui il subappalto è un fattore contributivo. Il dato è una posizione sindacale e non una rilevazione statistica ufficiale, ma indica la direzione della pressione politica.

La convergenza tra rappresentanze contrapposte ha un peso specifico. In Francia le due parti hanno ottenuto la legge del 30 giugno 2025 contro le frodi sui sussidi pubblici, che limita il subappalto a due livelli per i lavori di riqualificazione energetica finanziati con risorse pubbliche. La tesi delle organizzazioni europee è che una regola sugli appalti pubblici finisca per riorientare anche il mercato privato.

Il voto del Parlamento europeo sulle catene di subappalto

Il 12 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulle catene di subappalto e il ruolo degli intermediari, su relazione di Johan Danielsson, con 332 voti favorevoli, 209 contrari e 33 astensioni. Il testo è di iniziativa e non produce effetti giuridici, ma orienta il lavoro della Commissione.

Il contenuto merita una lettura ravvicinata, perché diverse ricostruzioni gli hanno attribuito un tetto generale a due livelli che nel documento finale non compare. La sintesi ufficiale del testo adottato chiede alla Commissione e agli Stati membri di chiarire gli spazi per adottare legislazioni nazionali proporzionate sui rischi delle catene lunghe e complesse, di contrastare il subappalto abusivo, di intervenire sulla pratica del contraente principale che subappalta l’intera opera senza eseguire alcuna lavorazione, e di rafforzare il mandato dell’Autorità europea del lavoro fino a consentirle ispezioni transfrontaliere di propria iniziativa. Gli emendamenti sul tetto a due livelli erano stati depositati e sostenuti dalle organizzazioni firmatarie, senza confluire nella formulazione finale.

La differenza conta per chi lavora negli appalti. Un tetto europeo uniforme avrebbe effetto diretto sulle gare, mentre l’apertura a legislazioni nazionali proporzionate rimanda la decisione ai singoli Stati e apre uno spazio che l’Italia, per ragioni storiche, aveva provato a occupare e si era vista chiudere.

In Italia il subappalto a cascata è ammesso dal Codice Appalti

Fino al 2023 l’ordinamento italiano vietava al subappaltatore di subappaltare a sua volta e fissava un tetto quantitativo generale alle prestazioni subappaltabili. Entrambe le regole sono cadute sotto la pressione europea: la procedura di infrazione n. 2018/2273, avviata con lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019, e le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Vitali (C-63/18, 26 settembre 2019) e Tedeschi (C-402/18, 27 novembre 2019) hanno dichiarato incompatibili con le direttive del 2014 sia il limite generale e astratto del 30%, sia il divieto assoluto di subappalto a cascata.

Il quadro attuale è quello dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il comma 17 ammette l’ulteriore subappalto e affida alla stazione appaltante l’individuazione delle lavorazioni non ulteriormente subappaltabili. L’art. 41 del decreto correttivo al Codice Appalti ha poi chiarito che al sub-subappalto si applicano le stesse disposizioni previste per il subappalto di primo livello, autorizzazione della stazione appaltante compresa.

Regola Disciplina italiana vigente
Numero di livelli ammessi nessun tetto generale, la stazione appaltante individua le lavorazioni non ulteriormente subappaltabili (art. 119, comma 17, D.Lgs. 36/2023)
Autorizzazione del sub-subappalto necessaria, per effetto del rinvio introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. 209/2024
Quota riservata alle MPMI almeno il 20% dei contratti di subappalto, salvo deroghe motivate (art. 119, comma 2)
Contratto collettivo applicabile lo stesso del contraente principale o un contratto che garantisca tutele equivalenti (art. 119, comma 12)
Vigilanza sulla filiera attività ispettiva orientata in via prioritaria sui datori di lavoro operanti in subappalto (art. 29, comma 7, D.L. 159/2025)

La riserva del 20% alle PMI complica un tetto ai livelli di subappalto

Qui si apre la questione meno esplorata. Il Codice italiano contiene due dispositivi che tirano in direzioni opposte se sopra ci si applica un tetto ai livelli. Da un lato l’obbligo di destinare almeno il 20% dei contratti di subappalto a micro, piccole e medie imprese. Dall’altro l’ipotesi europea di fermare la catena al secondo livello.

Nella pratica dei cantieri italiani le micro-imprese specializzate raramente firmano con il contraente principale. Entrano al secondo livello, quando lavorano per un subappaltatore generalista, e al terzo quando la specializzazione è ulteriore. Un tetto a due livelli applicato senza correttivi produrrebbe due effetti in tensione tra loro: da un lato accorcerebbe le catene opache che le organizzazioni datoriali stesse denunciano, dall’altro escluderebbe dalle commesse pubbliche una parte delle imprese artigiane che oggi la quota del 20% intende invece proteggere.

La conseguenza operativa per un’impresa italiana che oggi si colloca al terzo livello è che la sua posizione contrattuale dipende da due variabili distinte: il numero di livelli ammessi, che una futura regola europea potrebbe comprimere, e la riserva alle MPMI, che opera sul valore dei contratti e non sulla loro profondità nella catena. Le due leve non si sommano, si ostacolano. È il motivo per cui la posizione della European Builders Confederation chiede un limite ai livelli e insieme la tutela dell’accesso al mercato delle micro-imprese, e per cui la traduzione normativa di quella posizione è meno lineare di quanto la formula dei due livelli lasci intendere.

La proposta europea sugli appalti pubblici attesa a settembre

La revisione della disciplina europea degli appalti è il veicolo su cui le parti sociali puntano. La proposta, inizialmente calendarizzata per il primo luglio 2026, è attesa ora per settembre 2026, e le anticipazioni circolate sulla bozza informale delineano la sostituzione delle tre direttive del 2014 con un regolamento unico direttamente applicabile per le procedure sopra soglia.

Il cambio di strumento non è un dettaglio procedurale. Un regolamento riduce lo spazio di adattamento dei legislatori nazionali, quindi la scelta se fissare o meno un tetto ai livelli di subappalto verrebbe presa a Bruxelles e non a Roma. Il negoziato tra Parlamento e Consiglio è indicativamente atteso in chiusura entro il quarto trimestre del 2027, con l’applicazione ancora successiva: nessuna delle ipotesi in discussione produce effetti sulle gare in corso.

Per le imprese che lavorano su commesse pubbliche il calendario suggerisce di seguire due indicatori distinti: il contenuto della proposta di settembre sul fronte dei limiti alla catena di subappalto, e le iniziative che il Governo italiano potrebbe assumere sfruttando lo spazio per legislazioni nazionali proporzionate che la risoluzione parlamentare chiede di chiarire.

I controlli sulla filiera dopo il Decreto Sicurezza Lavoro

In assenza di limiti quantitativi, l’ordinamento italiano ha scelto la strada della tracciabilità. Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha orientato l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro in via prioritaria verso le imprese che operano in regime di subappalto, pubblico o privato, ha reso obbligatoria l’indicazione delle imprese subappaltatrici nella notifica preliminare del cantiere e ha introdotto il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione, la cui operatività è subordinata al decreto attuativo del Ministero del Lavoro. La Circolare INL 23 febbraio 2026, n. 1 ha fornito le indicazioni applicative.

Sul fronte sanzionatorio la soglia minima per chi opera senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti è salita a 12.000 euro, e per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 la decurtazione è di 5 crediti per ogni lavoratore in nero individuato.

I numeri su cui questo impianto interviene restano rilevanti. Secondo il periodico Dati INAIL di dicembre 2025, nel 2024 le denunce di infortunio nelle costruzioni sono state 43.931, in calo del 2,6% sull’anno precedente, con 210 casi mortali. Il Rapporto INAIL-Regioni pubblicato il 4 settembre 2025 indica nelle cadute dall’alto o in profondità il 58,3% delle morti nei cantieri. La differenza tra l’approccio italiano e quello proposto dalle parti sociali europee è di metodo: l’Italia agisce sulla visibilità della filiera, la proposta europea sulla sua lunghezza.