La scadenza annuale per la Dichiarazione IVA riguarda anche una parte dei contribuenti forfettari: si tratta di coloro che sono transitati nel regime agevolato dopo aver applicato un regime IVA ordinario nell’anno precedente.
In questi casi, pur non essendo più soggetti agli obblighi IVA nel nuovo regime, resta l’adempimento relativo all’ultimo periodo d’imposta assoggettato a IVA. La dichiarazione deve quindi essere presentata entro i termini ordinari, anche se il contribuente oggi applica il forfettario.
Di seguito una sintesi operativa su chi è tenuto all’adempimento, cosa accade in caso di superamento delle soglie e quando si applica la rettifica IVA.
Dichiarazione IVA: quando è dovuta dai Forfettari
I contribuenti che applicano il regime forfettario non liquidano l’IVA e, in via ordinaria, non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale. L’obbligo permane tuttavia per chi è transitato nel forfettario dopo un regime IVA ordinario nell’anno precedente.
In questo caso deve essere presentata l’ultima dichiarazione IVA, riferita al periodo d’imposta in cui l’IVA era ancora applicabile. La scadenza resta fissata al 30 aprile dell’anno successivo, secondo le regole ordinarie.
Chi presenta la Dichiarazione IVA dopo il passaggio al forfettario
| Contribuente | Dichiarazione IVA dovuta | Scadenza |
|---|---|---|
| Forfettario “puro” (mai applicato IVA) | No | — |
| Transito al forfettario dal regime ordinario | Sì, ultima dichiarazione IVA | 30 aprile |
| Superamento soglia 85.000 euro | Sì, per l’anno precedente | Secondo termini ordinari |
| Superamento soglia 100.000 euro | Sì, nello stesso anno | Termini ordinari |
Forfettari e superamento delle soglie
Il regime forfettario è accessibile e mantenibile entro la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Il superamento di tale limite comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.
È prevista inoltre una seconda soglia, pari a 100.000 euro: il suo superamento determina la cessazione immediata del regime forfettario nel corso dello stesso anno, con applicazione del regime ordinario dal momento dello sforamento.
Per le attività avviate in corso d’anno, la verifica delle soglie avviene sul dato effettivo, senza ragguagli a periodo.
Rettifica IVA per chi esce dal regime forfettario
La fuoriuscita dal regime forfettario può comportare la necessità di rettifica dell’IVA non detratta, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972.
La tempistica della rettifica dipende dalla soglia superata:
Il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1, da presentare nell’anno x+2.
Se invece viene superata la soglia di 100.000 euro, la rettifica deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno in cui avviene lo sforamento.
Dichiarazione IVA per Forfettari: regole in pillole, caso per caso
Di seguito, un riepilogo sintetico dei principali casi in cui i contribuenti forfettari sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA e agli eventuali obblighi di rettifica dell’imposta:
- nessun obbligo di dichiarazione IVA per chi applica il regime forfettario senza precedenti periodi in regime IVA ordinario;
- obbligo di presentare l’ultima dichiarazione IVA per i contribuenti transitati dal regime ordinario al forfettario, limitatamente al periodo d’imposta precedente;
- superamento della soglia di 85.000 euro con permanenza nel forfettario fino a fine anno e passaggio al regime ordinario dall’anno successivo, con possibile rettifica dell’IVA non detratta;
- superamento della soglia di 100.000 euro con uscita immediata dal forfettario e applicazione dell’IVA sulle operazioni successive allo sforamento;
- obbligo di rettifica IVA ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972 per i beni e servizi acquistati durante il periodo forfettario, da esporre nella dichiarazione IVA secondo l’anno di fuoriuscita dal regime.