Un’impresa che fattura una prestazione soggetta a reverse charge ad un’azienda agricola con regime semplificato (con le % di compensazione), deve comunque applicare l’inversione contabile?
Sì: il reverse charge si applica. Un’azienda agricola in regime IVA speciale — quello con le percentuali di compensazione — è a tutti gli effetti soggetto passivo ai sensi dell’art. 17, co. 6, del DPR 633/72, quindi non rientra nelle categorie di impresa con esonero dall’inversione contabile elencate nella circolare 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate. Si emette quindi fattura senza IVA e dicitura «inversione contabile»; sarà l’azienda committente a integrarla e a versare l’imposta.
Regime speciale e regime di esonero: due istituti diversi
È utile chiarire la distinzione, perché i due regimi vengono spesso confusi. Il regime di esonero (art. 34, co. 6, DPR 633/72) riguarda i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, composto per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli: questi soggetti sono esonerati dagli adempimenti IVA ordinari — annotazione delle fatture, tenuta dei registri, liquidazioni periodiche — e per questa ragione il reverse charge non è compatibile con il loro status.
Il regime speciale IVA (art. 34, co. 1, DPR 633/72) è invece il regime naturale di tutte le aziende agricole che superano quella soglia o che comunque non rientrano nell’esonero. In questo regime, l’IVA a debito si calcola sulle vendite applicando le aliquote ordinarie; l’IVA detraibile viene invece forfetizzata applicando alle cessioni le percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale. L’imprenditore agricolo in regime speciale ha partita IVA attiva, tiene i registri e presenta la dichiarazione annuale: è soggetto passivo IVA a pieno titolo.
Come funziona il reverse charge per l’azienda agricola
Quando l’azienda agricola in regime speciale riceve una fattura soggetta a inversione contabile — ad esempio per un intervento edilizio su un fabbricato aziendale, per l’installazione di un impianto o per la cessione di energia elettrica — deve:
- integrare la fattura ricevuta applicando l’aliquota IVA ordinaria vigente per quella tipologia di prestazione;
- registrare la fattura integrata sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture emesse;
- includere l’importo nella liquidazione IVA, dove comparirà sia nell’IVA a debito sia nell’IVA a credito.
C’è però un effetto pratico da considerare: nel regime speciale la detrazione IVA sugli acquisti non segue il metodo ordinario, ma viene forfetizzata sulle cessioni tramite le percentuali di compensazione. L’IVA relativa al reverse charge non genera quindi una detrazione corrispondente, e finisce per restare a debito netto nella liquidazione. È un aspetto che può avere un peso economico rilevante in caso di acquisti significativi, ed è opportuno che il committente ne tenga conto nella pianificazione fiscale.
Chi è escluso dal reverse charge
La circolare 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate elenca le categorie per le quali l’inversione contabile non si applica: soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione; enti non commerciali senza partita IVA; soggetti in regimi che non consentono la detrazione dell’imposta. Nessuna di queste ipotesi riguarda l’azienda agricola in regime speciale, che rimane pienamente assoggettata al meccanismo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi