Split payment, nessuno stop dal 1° luglio e proroga fino al 2029

di Teresa Barone

1 Luglio 2026 07:57

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Il MEF conferma la continuità oltre il 30 giugno: la proposta UE porta la scissione dei pagamenti al 30 giugno 2029, con le quotate FTSE MIB fuori dalla platea

Lo split payment non si ferma il 30 giugno 2026. Il Ministero dell’Economia conferma che i soggetti interessati possono continuare ad applicare la scissione dei pagamenti senza interruzioni in attesa che il Consiglio UE chiuda l’iter. La proposta della Commissione europea estende il meccanismo fino al 30 giugno 2029, senza modifiche alla platea oggi coinvolta.

In sintesi:

  • la proroga dello split payment è prevista dalla proposta di decisione COM(2026) 281 final del 17 giugno 2026, all’esame del Consiglio UE con conclusione attesa il 10 luglio;
  • l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026 e arriva fino al 30 giugno 2029, per i medesimi soggetti già interessati (comunicato MEF n. 77 del 30 giugno 2026);
  • la platea attuale comprende le pubbliche amministrazioni e le società controllate, mentre le società quotate FTSE MIB sono uscite dal 1° luglio 2025;
  • la base normativa interna è l’art. 17-ter del DPR 633/1972, applicato in deroga all’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Proroga split payment fino al 30 giugno 2029

La proroga dello split payment è fissata dalla proposta di decisione COM(2026) 281 final, adottata dalla Commissione europea il 17 giugno 2026, che autorizza l’Italia ad applicare la scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2029. Trattandosi di una deroga al funzionamento ordinario dell’IVA (art. 395 della direttiva 2006/112/CE), la misura deve ricevere il via libera del Consiglio UE.

L’autorizzazione precedente, contenuta nella Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023, scadeva il 30 giugno 2026. Per evitare un ritorno improvviso al regime IVA ordinario dal 1° luglio, il MEF con il comunicato n. 77 assicura la continuità applicativa in attesa della chiusura dell’iter europeo.

L’Italia aveva chiesto di prorogare la misura fino a fine 2029; Bruxelles ha circoscritto l’autorizzazione al 30 giugno 2029, segnalando che dovrebbe trattarsi dell’ultima estensione e chiedendo una relazione di monitoraggio sui tempi dei rimborsi IVA ai fornitori.

Istruzioni per imprese fornitrici della PA

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2026 verso la PA e gli altri soggetti inclusi, le imprese continuano ad applicare lo split payment senza tornare al regime IVA ordinario. La continuità confermata dal MEF evita un cambio di regole in corsa.

Tuttavia, il nodo per i fornitori è la liquidità: non incassando l’imposta esposta in fattura, maturano spesso posizioni a credito IVA, con diritto al rimborso in via prioritaria. È il punto su cui la stessa Commissione europea chiede all’Italia un monitoraggio.

Come funziona la scissione dei pagamenti

Con lo split payment il fornitore emette regolare fattura con l’IVA esposta ma non incassa l’imposta: a versarla direttamente all’Erario è la pubblica amministrazione o il soggetto committente, che paga al fornitore il solo imponibile (circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Il meccanismo è opposto a quello del reverse charge, dove il committente riceve una fattura senza IVA esposta e integra l’imposta.

Lo split payment riguarda le forniture alla PA e ai soggetti dell’art. 17-ter, non comparti come edilizia, pulizie o elettronica di consumo, in cui opera invece l’inversione contabile.

La logica è quella di un presidio antievasione: separando il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta, si evita che il fornitore incassi l’IVA senza versarla. Lo strumento agisce in combinazione con la fatturazione elettronica, che consente all’Amministrazione di incrociare i dati e intercettare le anomalie.

Chi è obbligato allo split payment

Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati dall’art. 17-ter del DPR 633/1972: enti pubblici economici, fondazioni e società controllate o partecipate da PA o da enti e fondazioni.

Gli elenchi dei soggetti obbligati sono pubblicati e aggiornati sul sito del Dipartimento delle Finanze. La verifica va fatta sugli elenchi e non sulla memoria del rapporto commerciale, perché una società può rientrare o uscire dalla platea da un anno all’altro.

Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro dal 1° luglio 2025, per le fatture trasmesse al Sistema di Interscambio da quella data, come disposto dalla Decisione 2023/1552.

Rimangono fuori dallo split payment diverse fattispecie, fra cui:

  • le operazioni soggette a reverse charge;
  • le operazioni rientranti in regimi IVA speciali;
  • le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale;
  • le cessioni all’esportazione non imponibili;
  • le operazioni rese a favore di dipendenti con fattura intestata agli stessi.