Forfettari, accesso e decadenza con reddito da dipendente

Risposta di Anna Fabi

22 Gennaio 2026 13:40

Gaetano chiede:

Il superamento del tetto per il reddito da lavoro dipendente ai fini del requisito di accesso e mantenimento dello status di forfettario, è relativo all’anno precedente o allo stesso anno in cui si adotta il regime? Si parla di tetti al lordo o al netto?

Tra i requisiti per l’accesso e per la permanenza nel Regime Forfettario secondo le regole 2026, c’è anche il rispetto delle soglie di reddito massimo per lavoro dipendente. Il tetto di reddito da lavoro per i dipendenti che aspirano al regime fiscale agevolato (per parallele attività di lavoro autonomo) si riferisce all’anno precedente ed è di 35mila euro annui lordi. Stesso discorso per le Partite IVA forfettarie che stipulano un contratto di lavoro dipendente: la soglia di cumulabilità rileva ai fini del regime nell’anno successivo.

Il vincolo non si applica se il rapporto di lavoro è cessato (fermi restando gli altri requisiti richiesti), come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta a specifico interpello 50/2024.

Se la prestazione di lavoro dipendente da cui scaturisce un reddito superiore a 35mila euro annui lordi risulta cessata, non si configurano le cause ostative all’applicazione della flat tax di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, lettera d-ter.

NB la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In ultima analisi, è possibile applicare il regime fiscale di vantaggio per il lavoratore dipendente che, nell’anno precedente, ha avuto uno stipendio lordo annuo inferiore ai 35mila euro annui lordi oppure superiore al tetto ma con contratto di lavoro cessato.

Di contro, il contribuente a partita IVA fuoriesce dal regime agevolato forfettario nell’anno d’imposta successivo alla stipula di un contratto dipendente con RAL superiore a 35mila euro.

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Risposta di Anna Fabi