Una ODV idi pubblica assistenza scritta al RUNTS, che effettua prevalentemente trasporto malati in convenzione con la Asl, è obbligata all’apertura della Partita Iva?
Un’organizzazione di volontariato (ODV) iscritta al RUNTS che svolge prevalentemente trasporto malati in convenzione con la ASL non ha obbligo di aprire la partita IVA. L’attività descritta rientra tra le attività di interesse generale non commerciali previste dal Codice del Terzo Settore e non configura esercizio d’impresa: mancando il presupposto commerciale, non sussiste alcun obbligo di identificazione IVA. A ciò si aggiunge il rinvio al 2036 — disposto dal DLgs 186/2025 — dell’intero nuovo regime IVA per gli enti associativi che avrebbe imposto tale obbligo anche in presenza di operazioni esenti.
L’attività in convenzione ASL non è commerciale
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, art. 5, lett. l) include espressamente tra le attività di interesse generale i servizi di trasporto sanitario e assistito. Quando un’ODV svolge tale attività in convenzione con la ASL, nell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità istituzionali e senza scopo di lucro, l’attività non è qualificabile come commerciale ai fini fiscali.
La Circolare n. 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri per determinare la non commercialità degli ETS iscritti al RUNTS, aggiornando e integrando le indicazioni già contenute nella Circolare 38/E/2011 (emanata all’epoca per le Onlus). Il parametro centrale è l’equilibrio tra i corrispettivi percepiti e i costi effettivi dell’attività: quando l’ente non persegue un risultato economico e opera in modo coerente con le finalità statutarie, l’attività resta non commerciale. Per un’ODV che eroga trasporto malati in virtù di una convenzione con l’ente pubblico, questo requisito è strutturalmente soddisfatto.
L’esenzione IVA e il rinvio dell’obbligo al 2036
Il decreto legge 146/2021 (art. 5, comma 15-quater) aveva previsto un nuovo regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali degli enti associativi — tra cui le ODV — effettuate nei confronti dei soci o di terzi. La stessa norma aveva però introdotto, in abbinamento all’esenzione, l’obbligo di identificazione ai fini IVA: l’ente avrebbe dovuto aprire la Partita IVA anche in assenza di operazioni imponibili, per adempiere agli obblighi dichiarativi connessi alle operazioni esenti.
Tale obbligo era stato inizialmente fissato al 2026 dalla Legge di Bilancio 2022. Il DLgs 186/2025 ha rinviato l’intera applicazione del nuovo regime al 1° gennaio 2036, a seguito dei rilievi della Commissione Europea sul mancato allineamento con la direttiva IVA europea. Fino a quella data, le ODV che svolgono esclusivamente attività istituzionali non commerciali rimangono fuori dal perimetro IVA e non sono tenute ad aprire la Partita IVA.
Quando le ODV devono aprire Partita IVA
L’obbligo di Partita IVA sorge se l’ODV svolge — anche solo in parte — attività commerciali in senso proprio: vendita di beni o prestazioni di servizi a condizioni di mercato, non riconducibili alle finalità istituzionali o eccedenti la soglia di attività secondarie e strumentali consentita dal CTS. In tal caso, l’ente è soggetto alle ordinarie regole IVA per la parte commerciale, mentre le attività istituzionali restano separate. Se invece, come nel caso prospettato, l’ente svolge esclusivamente trasporto malati in convenzione pubblica nell’ambito delle proprie finalità statutarie, il presupposto per l’apertura della Partita IVA non sussiste allo stato attuale della normativa.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz