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Regime dei Minimi 2015: calcolo del tetto sui beni strumentali

di Noemi Ricci

Pubblicato 11 Dicembre 2014
Aggiornato 15 Maggio 2015 11:36

Le nuove regole sul calcolo del tetto massimo ai beni strumentali per l'accesso al Regime dei Minimi così come riformato dalla Legge di Stabilità 2015.

La Legge di Stabilità 2015 ha riformato il Regime dei Minimi prevedendo tra i requisiti di accesso un nuovo tetto massimo di spesa per i beni strumentali, pari a non più di 20mila euro a chiusura esercizio.

=> Regime dei Minimi: i nuovi requisiti di accesso

Regime forfetario

Ricordiamo brevemente i nuovi requisiti di accesso al nuovo Regime dei Minimi:

  • forfait agevolato al 15%, che sostituisce i precedenti dal primo gennaio (fermi restando i casi di periodo transitorio);
  • ricavi o compensi nei limiti previsti dalla norma per la categoria a cui appartiene;
  • spese non superiori ai 5mila euro annui per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori, associati;
  • spese non superiori a 20mila euro ogni anno per beni strumentali l’attività d’impresa o professionale.

=> Regime dei Minimi 2015, come calcolare il tetto sui beni

Tetto beni strumentali

Il vecchio regime agevolato prevedeva il vincolo di non superare nel triennio precedente la soglia di 15mila euro per gli investimenti in beni strumentali, il nuovo regime forfetario prevede un nuovo tetto, al lordo degli ammortamenti, pari 20mila euro ed un nuovo riferimento temporale, costituito dalla data di chiusura del precedente periodo di imposta.

Beni a deducibilità limitata

Per il calcolo di tale limite, bisogna precisare che i beni a deducibilità limitata di cui agli articoli 164 e 102, comma 9, TUIR devono essere sempre considerati nella misura del 50% del costo senza ulteriori limiti di riferimento.

Beni ad uso promiscuo

I beni a uso promiscuo o detenuti in regime di impresa, arte o professione per uso personale o familiare vanno calcolati al 50%.

=> Quando conviene il nuovo Regime dei Minimi

Beni immobili

Un’altra delle novità del nuovo Regime dei Minimi è che i beni immobili, diversamente da come avveniva in precedenza, non vengono mai rilevanti, a qualunque titolo siano stati acquisiti ed utilizzati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Locazioni

Per i beni diversi dagli immobili sono rilevanti forme contrattuali come locazione, noleggio e comodato:

  • per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR.

Esenti dal computo

La norma che fa riferimento ai beni strumentali non fa alcun riferimento ai beni immateriali come diritti d’autore, marchi e così via, dunque sembra lecita l’interpretazione che limita il computo agli elementi materiali strumentali nell’ambito dell’attività esercitata. Non rientrano nel computo neanche gli oneri pluriennali diversi dai beni strumentali, anche se relativi a più esercizi, e i beni strumentali nell’esercizio dell’attività di costo unitario non superiore a 516,46 euro.