Un ETS ha aperto partita IVA nel 2026, aderendo al regime forfettario. Utilizzando il software di fatturazione fornito gratuitamente da Agenzia delle Entrate, nella tendina del campo “Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando” propone come Regime Forfettario il riferimento “all’art. 1, c. 54-9, Legge 190/2014″ che è riferito ai titolare di partita iva persone fisiche (imprese individuali e professionisti) e null’altro. Per la fatturazione forfettaria dell’ETS posso usare questa dicitura ed integrare nella causale ” regime forfetario art. 80-86 Dlgs 117/2017 del CTS”? Se non viene implementato il software con questa nuova opzione non vedo soluzioni migliori.
Per la fatturazione elettronica degli ETS come nel caso descritto è consigliabile utilizzare il codice RF18 “Altro”. Nel tracciato FatturaPA, infatti, RF19 identifica espressamente il regime forfettario previsto dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Per gli Enti del Terzo settore che applicano il regime forfetario degli Enti del Terzo settore manca invece un codice dedicato.
Fattura ETS con codice RF18
Il codice RF18 “Altro” è la scelta coerente con l’attuale tracciato della fattura elettronica quando l’ente applica uno dei regimi forfetari previsti dal Codice del Terzo settore. RF19 rimanda a una disciplina fiscale diversa e l’inserimento di una specificazione nella causale non modifica il significato attribuito a quel codice nel file XML.
È quindi preferibile indicare RF18 nel campo “Regime fiscale” e riportare nella causale il riferimento normativo applicabile all’ente. La dicitura deve però individuare uno specifico regime CTS: gli articoli 80 e 86 del D.Lgs. 117/2017 disciplinano fattispecie differenti e non vanno richiamati insieme.
Quando indicare l’articolo 86 del Codice del Terzo Settore
L’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 è riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che possiedono i requisiti previsti dalla norma. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 chiarisce che questo regime comprende una disciplina specifica sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA.
Se l’ETS è una ODV o una APS che ha optato per questo regime, nella causale può essere indicata la formula “Operazione effettuata in regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117”. Per le operazioni nazionali soggette al regime, l’IVA non viene addebitata in rivalsa, secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 7, del Codice del Terzo settore.
Quando usare come riferimento l’articolo 80
L’articolo 80 disciplina invece la determinazione forfetaria del reddito d’impresa degli ETS non commerciali. Il suo ambito è quindi diverso da quello dell’articolo 86 e l’applicazione del regime non determina, di per sé, l’esclusione dell’IVA dalle fatture emesse dall’ente.
In questo caso può essere riportata nella causale la formula “Regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117”. Il trattamento IVA deve essere determinato separatamente in base alla natura dell’operazione e alle disposizioni del DPR 633/1972.
Il codice RF19 non si corregge aggiungendo la causale
La soluzione proposta nella domanda, cioè selezionare RF19 e aggiungere successivamente il richiamo al Codice del Terzo settore, crea una discordanza tra il codice fiscale del file XML e la norma indicata nella causale. RF19 continua infatti a dichiarare l’applicazione del regime della Legge 190/2014.
Finché il tracciato FatturaPA o il software dell’Agenzia delle Entrate non prevederanno una voce specifica per i regimi del Terzo settore, la compilazione più coerente è quindi RF18 accompagnato dal corretto riferimento all’articolo 80 oppure all’articolo 86, in funzione del regime effettivamente adottato dall’ente.
Va infine verificata l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. Per i documenti degli ETS che rientrano nella disposizione, il tracciato della fattura elettronica prevede anche il codice NB2 nel blocco “AltriDatiGestionali”.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi