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Regime forfettario 2027, verso i 100mila euro con la stretta sui dipendenti

di Barbara Weisz

15 Settembre 2026 10:06

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Il Governo punta ad alzare il tetto dei ricavi in Legge di Bilancio 2027, mentre il limite di reddito da lavoro dipendente compatibile scende a 30mila euro

Il regime forfettario cambia nel 2027 su due fronti opposti. Il Governo vuole alzare a 100mila euro il tetto dei ricavi che consente di applicare la tassa piatta e lo ha messo tra le priorità della Manovra 2027, dove però dovrà passare l’esame delle coperture e quello di Bruxelles. Nella direzione opposta va una scadenza già scritta: dal 1° gennaio il limite di reddito da lavoro dipendente compatibile con la flat tax al 15% scende da 35mila a 30mila euro. Chi ha anche uno stipendio o una pensione rischia quindi di uscire dal regime proprio mentre si discute di ampliarlo.

In sintesi:

  • oggi si applica la tassa piatta con ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno precedente, secondo l’articolo 1, comma 54, della L. n. 190/2014;
  • chi supera quel tetto esce dal regime dall’anno dopo, mentre chi incassa oltre 100.000 euro esce subito e torna a fatturare con IVA dall’operazione che determina lo sforamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della stessa legge;
  • la proposta del Governo porterebbe il tetto a 100.000 euro, ma l’esonero IVA non potrebbe seguirlo senza una revisione della direttiva (UE) 2020/285, come chiarito dal MEF il 25 giugno 2025 rispondendo all’interrogazione n. 5-04144;
  • il limite dei redditi da lavoro dipendente vale nella misura più alta solo per il 2026, perché l’articolo 1, comma 27, della L. n. 199/2025 lo ha prorogato di un anno;
  • i forfettari sono 2.027.665 e di questi 81.077 hanno ricavi vicini al tetto, secondo la Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato del 24 giugno 2026.

Regime forfettario 2027, una modifica proposta e una già in vigore

Sul regime forfettario convivono una modifica annunciata e una che scatta da sola. L’innalzamento del tetto dei ricavi è una proposta priva di testo normativo, e la parte che riguarda l’esonero IVA è subordinata a una revisione della direttiva europea, mentre la discesa del limite di reddito da lavoro dipendente opera in automatico dal 1° gennaio 2027, perché la proroga della soglia più alta copre il solo anno in corso. Restano ferme le altre condizioni, dal tetto di 20mila euro per le spese di personale alla fuoriuscita immediata al superamento della soglia più alta di incassi.

La distinzione conta per chi deve decidere adesso. Le misure annunciate producono effetti solo se entrano nel disegno di legge di Bilancio e superano l’esame parlamentare, mentre le scadenze di legislazione vigente si applicano senza bisogno di alcun intervento. Su questa asimmetria si regge la pianificazione degli incassi e dei compensi di fine anno, che va costruita sulle regole certe e non sulle ipotesi.

Il limite dei redditi da lavoro dipendente torna a 30mila euro

Dal 1° gennaio 2027 il limite di redditi da lavoro dipendente e assimilati compatibile con il regime forfettario torna al valore a regime, perché l’innalzamento disposto dalla Legge di Bilancio 2026 copre il solo anno in corso. La verifica si fa sull’anno precedente: chi nel 2026 percepisce da stipendio o pensione più della soglia ordinaria perde l’accesso al regime agevolato nel 2027, salvo un nuovo intervento in Legge di Bilancio.

Quella soglia è fissata dalla lettera d-ter) del comma 57 della L. n. 190/2014. L’aumento temporaneo è arrivato con la L. n. 207/2024 per il solo 2025 ed è stato prorogato di un anno dall’articolo 1, comma 27, della L. n. 199/2025, senza mai diventare strutturale. In sede di conversione del decreto Milleproroghe la Camera ha approvato un ordine del giorno a prima firma Alberto Bagnai che impegna il Governo a rendere permanente il limite più alto, atto di indirizzo che non modifica la norma vigente.

Valgono le eccezioni di sempre: la verifica non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, salvo che nello stesso anno siano stati percepiti una pensione o redditi da un altro rapporto di lavoro, e non si conteggiano gli arretrati soggetti a tassazione separata.

Le soglie del regime forfettario per il 2027

Il regime forfettario nel 2027 si applica a chi rispetta quattro parametri, tre dei quali si misurano sui valori del 2026 e vanno quindi controllati adesso. I ricavi o compensi incassati nell’anno in corso decidono l’accesso, le spese per il personale decidono la permanenza, il reddito da lavoro dipendente decide la compatibilità.

Parametri Effetti dal 1° gennaio 2027
Redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2026 il limite torna a 30.000 euro e il superamento preclude il regime nel 2027, salvo una nuova proroga in Legge di Bilancio
Ricavi o compensi percepiti nel 2026 oltre 85.000 euro il regime cessa dal 1° gennaio 2027, con passaggio a IRPEF, addizionali e applicazione dell’IVA
Ricavi o compensi incassati nel corso del 2027 oltre 100.000 euro la fuoriuscita è immediata e l’IVA si applica dall’operazione che determina il superamento
Spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni sostenute nel 2026 oltre 20.000 euro lordi il regime non è applicabile nel 2027

Il superamento del tetto di accesso produce effetti solo dall’anno successivo e lascia l’anno in corso interamente in regime agevolato, mentre il superamento della soglia di uscita immediata produce effetti nello stesso anno e obbliga a esporre lIVA in fattura a partire dall’operazione che determina lo sforamento, secondo i chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023.

A quali Partite IVA conviene la soglia innalzata

Con il tetto più alto resterebbero nel regime agevolato le Partite IVA che superano il limite attuale, vi entrerebbero quelle che nell’anno precedente hanno incassato oltre il tetto e non possono applicarlo e potrebbero rientrarvi quelle uscite negli anni scorsi per lo stesso motivo, perché l’accesso si verifica sui ricavi dell’anno precedente e non esiste un vincolo di permanenza nel regime ordinario.

È l’ampiezza di questi tre gruppi a determinare il costo per l’Erario, cioè il nodo su cui si gioca l’inserimento in manovra. Gli ostacoli per l’ampliamento della platea non sono dunque pochi. A ridurre la probabilità di approvazione concorrono tre fattori:

  • l’innalzamento era già stato annunciato in vista delle due manovre precedenti e in entrambi i casi non è entrato nel testo finale;
  • nella Legge di Bilancio in preparazione concorre con l’estensione dell’IRPEF al 33% e con la detassazione degli aumenti contrattuali, che gravano sulle stesse coperture;
  • la disciplina sull’esonero IVA non dipende dal Parlamento italiano, come chiarito dal MEF in Commissione Finanze nel giugno 2025.

Una riforma che si fermasse all’imposta sul reddito darebbe a quella fascia la tassa piatta al 15% senza l’esonero IVA di cui godono oggi i forfettari sotto il tetto. Quei contribuenti continuerebbero ad addebitare l’imposta in fattura, con liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, e verso i clienti privati resterebbero più cari del 22% rispetto a un concorrente che fattura in franchigia. Il vantaggio sarebbe fiscale ma non amministrativo, mentre lo scalino di competitività alla soglia rimarrebbe.

Tetto alla franchigia IVA nella Direttiva UE

Il vincolo europeo riguarda l’IVA ma non tocca l’imposta sul reddito. L’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, nel testo sostituito dalla direttiva (UE) 2020/285, consente agli Stati membri di esentare dall’imposta i soggetti passivi stabiliti nel proprio territorio entro un volume d’affari annuo che nessuna legislazione nazionale può superare, e subordina la franchigia transfrontaliera a un volume d’affari nell’Unione non superiore alla soglia più alta.

La stessa direttiva ha soppresso l’articolo 285, base giuridica delle deroghe individuali, e ha introdotto l’articolo 288-bis: gli Stati possono tollerare uno sforamento entro il 25% o per l’intero anno civile, ma la franchigia non spetta mai oltre il volume d’affari massimo nello Stato che la concede. Da lì discende la doppia soglia applicata in Italia. Il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, che ha inserito il Titolo V-ter nel DPR n. 633/1972 con effetto dal 1° gennaio 2025.

L’Italia non può alzare la soglia dell’esonero IV

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2019 l’Italia aveva già chiesto di portare la soglia di esenzione da 65.000 euro al livello oggi proposto, richiesta documentata nella proposta COM(2020) 124 final del 31 marzo 2020: il Consiglio autorizzò 65.000 euro con la decisione di esecuzione (UE) 2020/647 dell’11 maggio 2020. Il salto al tetto attuale arrivò tre anni dopo, con la decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del 21 marzo 2023, quando lo strumento della deroga era ancora disponibile. Oggi la stessa operazione richiede una modifica della direttiva, con proposta della Commissione e voto all’unanimità del Consiglio.

Il Ministero dell’Economia ha tuttavia escluso che l’innalzamento in deroga del limite di franchigia rientri nella disponibilità dei governi nazionali, rispondendo il 25 giugno 2025 all’interrogazione a risposta immediata n. 5-04144 in Commissione Finanze della Camera. Il sottosegretario Federico Freni ha motivato la preclusione con la soppressione dell’articolo 285 e con l’introduzione di un regime di franchigia unico, riservandosi di verificare in sede unionale eventuali revisioni della direttiva.

Calcolo convenienza sopra e sotto il tetto massimo

Chi si avvicina al tetto decide su tre variabili misurabili: il coefficiente di redditività associato al codice ATECO, che determina la quota di incassi tassata a prescindere dai costi effettivi; i contributi previdenziali obbligatori, che si deducono dal reddito così determinato; l’IVA che il cliente privato non può detrarre e che nel regime ordinario si traduce in un rincaro del corrispettivo.

Ad esempio, un’attività con coefficiente di redditività all’86% e spese elevate può trovare più conveniente il regime ordinario ben prima del tetto, mentre un professionista con coefficiente al 78% e costi contenuti perde il vantaggio soltanto uscendo dal regime.

Fino a un’eventuale modifica delle soglie in Legge di Bilancio, la pianificazione degli incassi di fine anno per chi applica la flat tax va fatta sui limiti oggi in vigore.