Il fondo pensione non fa rientrare il pensionato nel forfettario

Risposta di Barbara Weisz

4 Agosto 2026 08:29

Giuseppe chiede:

La mia CU di pensionato supera di poco i 35.000 euro. Mi basterebbe versare 2.000 in un fondo pensione per tornare dall’anno prossimo al forfettario. Il commercialista dice che non è possibile.

Il suo commercialista ha ragione. Il versamento al fondo pensione non le consente di rientrare nel regime forfettario. La deduzione dei contributi abbassa l’imponibile IRPEF e lascia intatto l’importo della pensione indicato nella Certificazione Unica, che è il solo parametro di reddito da utilizzare ai fini del calcolo della soglia massima per non fuoriuscire dal regime.

Reddito da pensione in CU e soglia del regime forfettario

L’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190/2014 esclude dal regime chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, oltre il limite di legge. La pensione appartiene alla prima categoria, per effetto dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. Il valore da leggere è quello del punto 3 della sezione dati fiscali della Certificazione Unica: in presenza di più certificazioni gli importi si sommano, mentre gli arretrati assoggettati a tassazione separata non concorrono al calcolo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 102 del 14 aprile 2020.

Deducibilità contributi al fondo pensione e imponibile IRPEF

I contributi alla previdenza complementare si deducono dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, che rinvia all’articolo 10 del TUIR, quindi agiscono a valle, quando i redditi di categoria sono già determinati. Il tetto sale a 5mila 300 euro dal periodo d’imposta 2026 in base all’articolo 1, comma 201, della legge n. 199/2025.

Un solo meccanismo riduce il reddito certificato e riguarda i lavoratori dipendenti. L’articolo 51, comma 2, lettera h), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme trattenute per gli oneri di cui all’articolo 10: quando il datore di lavoro trattiene i contributi in busta paga, l’imponibile esposto è già più basso. Gli enti pensionistici non effettuano trattenute analoghe sul cedolino, quindi la strada non le è aperta.

Tetto nel Forfettario a 30mila euro dal 2027

Il limite di 35mila euro ha durata limitata. L’articolo 1, comma 12, della legge n. 207/2024 lo ha introdotto per il 2025 e l’articolo 1, comma 27, della legge n. 199/2025 lo ha esteso al 2026. Al netto di eventuali estensioni di legge, chi applica il regime nel 2027 dovrà confrontare i redditi percepiti nel 2026 con il limite ordinario di 30mila euro, salvo una nuova proroga nella prossima manovra economica.

Rendita del fondo pensione tra i redditi rilevanti per il forfettario

Le somme che il fondo le erogherà sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR, e la causa di esclusione richiama sia l’articolo 49 sia l’articolo 50. La rendita andrà quindi sommata alla pensione INPS nello stesso conteggio che oggi la tiene fuori dal regime. Nel suo caso il versamento produce un risparmio IRPEF immediato e un vantaggio sulla tassazione della prestazione finale, senza spostare di un euro la pensione lorda certificata che determina l’accesso al forfettario.

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