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Regime dei Minimi, i nuovi requisiti di accesso 2015

di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Ottobre 2014
Aggiornato 12 Gennaio 2015 11:49

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Requisiti e regole per accedere al nuovo Regime dei Minimi previsto dalla Legge di Stabilità 2015: soglie di reddito, spese per il personale, beni strumentali, cause di esclusione.

Cambiano i requisiti di accesso al Regime dei Minimi, o meglio quelli per il nuovo forfait agevolato per autonomi con aliquota sostitutiva del 15% introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (regolamentato dall’articolo 9). 

Spese sul personale

Le spese relative al personale non devono superare i 5mila euro l’anno. Riguardano: lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003; lavoratori dipendenti; collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR (Dpr 917/1986), anche se assunti a progetto (articoli 61 e seguenti del citato dlgs 276/2003); gli utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR (compensi dell’imprenditore e dei familiari).

=> Regime dei Minimi 2015: cosa cambia per PMI e Professionisti

Spese beni strumentali

Il costo dei beni strumentali d’impresa non può superare i 20mila euro al termine dell’esercizio. Ai fini del computo valgono le seguenti regole.

  • Beni in locazione finanziaria: rileva il costo sostenuto dal concedente.
  • Beni in locazione, noleggio e comodato: rileva il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;
  • Beni detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente: concorrono nella misura del 50%.
  • Non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del TUIR (516,4 euro).
  • Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

=> Regime Minimi 2015: periodo transitorio per attuali forfait

Soglie di reddito

Oltre ai nuovi vincoli sulle spese sostenute e alle nuove regole per considerarle, si introducono nuove soglie di reddito, variabili in base alla categoria di attività (e ai codici ATECO). Riassumiamoli in tabella:

Tipologia attività Codice ATECO Limite di reddito
industrie alimentari e delle bevande 10, 11 35.000
commercio all’ingrosso e al dettaglio 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 40.000
commercio ambulante di alimentari e bevande 47.81 30.000
commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 20.000
costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 15.000
intermediari del commercio 46.1 15.000
attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 40.000
attività professionali 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 15.000
altre attività economiche 01, 02, 03, 05, 06,  07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37,  38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92,
93, 94,95, 96, 97, 98, 99
20.000

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Calcolo ricavi

Per l’individuazione dei ricavi non rilevano più quelli derivanti dall’adeguamento agli Studi di Settore (di cui all’articolo 62-bis dl 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993) e ai parametri previsti dai commi 181-189, articolo 3, legge 549/1995. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Esclusi

  • Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
  • Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% di quello complessivamente prodotto.
  • Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  • Esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra descritte.