Spesometro 2012: le istruzioni per la compilazione

di Noemi Ricci

Pubblicato 19 Gennaio 2012
Aggiornato 13 Marzo 2012 16:01

Si avvicina la scadenza del 31 gennaio 2012 per aziende e società obbligate a comunicare le fatture delle operazioni rilevanti ai fini IVA attraverso lo Spesometro: tutte le istruzioni per la compilazione e le transazioni da includere o escludere.

Si avvicina la scadenza prima della quale imprese e lavoratori autonomi chiamati a compilare lo Spesometro devono comunicare i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA da inviare al Fisco per via telematica tramite il servizio Entratel o Internet (Fisconline): il 31 gennaio 2012.

Scadenze

Quella di fine gennaio è solo la prima delle scadenze legata allo Spesometro e fa riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno 2010; per quelle del 2011 la scadenza è fissata al 30 aprile 2012. In generale, d’ora in poi la data di riferimento sarà il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

In vista di tale scadenza ecco le istruzioni per la compilazione alla luce una panoramica delle spese che è necessario inserire

Chi è chiamato a compilare lo Spesometro

L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti IVA.

Sono esclusi dallo Spesometro solo i negozianti ed artigiani non obbligati all’emissione di fatture e i contribuenti che rientrano nel nuovo regime dei minimi, mentre gli ex-minimi, anche se rientranti nel regime super agevolato, non sono esonerati.

La compilazione delle Spesometro è cambiata, e ora prevede l’inserimento delle fatture emesse e ricevute e non più dei soli dati dei clienti e dei fornitori con i quali le imprese hanno a che fare e con i quali effettuano transazioni di denaro con importi rilevanti.

L’obiettivo dello Spesometro è  infatti quello di combattere l’evasione fiscale effettuando un controllo incrociato sulla posizione reddituale dei contribuenti.

  • Per l’anno 2010 il numero di dati da inserire è ridotto, perché si fa riferimento a cessioni di beni e prestazioni di servizi relative all’anno 2010 che siano rilevanti ai fini IVA e di importo pari o superiori ai 25 mila euro, al netto dell’IVA;
  • per il 2011 il tetto scende a 3 mila euro, quindi il numero di fatture da registrare sarà superiore. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura, il limite è elevato a 3600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Transazioni esonerate  dallo Spesometro

Sono escluse dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni IVA relative a:

  • importazioni
  • esportazioni
  • cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
  • operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria
  • operazioni il cui pagamento, anche se superiore ai limiti individuati, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela
  • operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate fino al 30 giugno 2011 e per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura.

Voci da inserire nello Spesometro

Per ciascuna fattura nello Spesometro vanno indicati:

  • l’anno di riferimento;
  • la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Sanzioni

Il mancato adempimento potrebbe costare dai 258 ai 2.065 euro. In caso di errore il Fisco concede 30 giorni di tempo per correggere i dati inseriti nello Spesometro a partire dalla scadenza del termine. Superato questo intervallo di tempo bisognerà procedere con il ravvedimento operoso.