Da regime ordinario a forfettario: fatture a cavallo d’anno

Risposta di Anna Fabi

29 Dicembre 2025 07:05

Mario chiede:

Nel caso di prestazione erogata a fine anno in regime ordinario ma pagata a gennaio, quando maturerò i requisiti per rientrare nel forfettario potrò emettere fattura al momento dell’incasso?

Nel caso di cessione di un servizio, la fattura può essere emessa al momento dell’incasso del corrispettivo. Di conseguenza, se dal 1° gennaio si accede al regime forfettario, la fattura potrà essere emessa nel nuovo anno applicando le regole proprie di tale regime, verificando naturalmente il rispetto di tutti i requisiti di accesso.

Diverso è il caso della vendita di un bene materiale. In questa ipotesi, la fattura deve essere emessa nel momento in cui il bene viene consegnato o spedito. Pertanto, se la cessione avviene entro la fine dell’anno precedente, l’operazione deve essere fatturata secondo il regime fiscale in vigore in quel momento, indipendentemente dalla data di incasso.

=> Da regime forfettario a ordinario: regole di fatturazione

La regola generale da tenere presente è che, nel regime forfettario, il reddito imponibile viene determinato secondo il principio di cassa, ossia considerando esclusivamente i compensi effettivamente incassati nel periodo d’imposta.

Di conseguenza, se una prestazione professionale viene eseguita a fine anno mentre si applica il regime ordinario, ma il pagamento avviene nel mese di gennaio dell’anno successivo e in tale anno il contribuente possiede i requisiti per aderire al regime forfettario, la fattura dovrà essere emessa al momento dell’incasso, quindi nel nuovo anno, applicando il regime forfettario.

=> Regime forfettario: tasse e requisiti di accesso

Requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario

Per accedere o permanere nel regime forfettario, i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente non devono superare i 100.000 euro. Non possono aderire al regime:

  • coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • i soggetti che detengono il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che svolgono attività economiche riconducibili a quelle esercitate in forma individuale;
  • i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno precedente.

Restano inoltre esclusi dal regime forfettario i soggetti che, nell’anno precedente, hanno applicato il regime ordinario superando i limiti di ricavi o compensi previsti dalla normativa.

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Risposta di Anna Fabi