Invalidità civile al 100%, le spese di assistenza specifica in struttura sono deducibili

Risposta di Barbara Weisz

17 Luglio 2026 08:24

Marco chiede:

Una persona disabile ai sensi dell’art 2 e 12 legge 118/71 riconosciuta invalida al 100%, ha diritto a portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi le spese assistenza specifica? Premetto che la struttura rilascia idonea dichiarazione nella quale vengono scorporate le spese di vitto e alloggio dalle spese di assistenza specifica.

Sì, le spese di assistenza specifica sostenute nella struttura in cui è ricoverato sono deducibili dal reddito complessivo, e il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% è sufficiente a integrare il requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR. Non le serve una certificazione ulteriore ai sensi della legge 104/1992.

Invalidità civile totale, il requisito per la deduzione

La norma consente la deduzione delle spese mediche generiche e di assistenza specifica “necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione”. La platea dei beneficiari comprende sia chi ha ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/1992, sia chi è stato riconosciuto invalido dalle altre Commissioni mediche pubbliche competenti per l’invalidità civile, di lavoro e di guerra. Il suo caso ricade nella seconda ipotesi.

Per gli invalidi civili il requisito della grave e permanente invalidità deve essere accertato e, se non è indicato in modo espresso nel verbale, l’Agenzia delle Entrate lo considera ravvisabile quando è attestata un’invalidità totale oppure quando è attribuita l’indennità di accompagnamento. Lo precisa la guida delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, edizione febbraio 2026, che riprende la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016.

La formula “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%” che compare nel suo verbale attesta proprio l’invalidità totale. Il presupposto è quindi soddisfatto già dalla certificazione in suo possesso, senza integrazioni.

Spese di assistenza specifica deducibili in caso di ricovero

In caso di ricovero in un istituto di assistenza, la deduzione riguarda soltanto la quota di spese mediche e paramediche di assistenza specifica. La componente alberghiera della retta, cioè vitto e alloggio, è esclusa dall’agevolazione, e per questo la documentazione della struttura deve tenere le voci separate.

Rientrano nell’assistenza specifica le prestazioni indicate dalla prassi delle Entrate:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • le prestazioni del personale con la qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato in via esclusiva all’assistenza diretta della persona;
  • le prestazioni del personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • le prestazioni del personale con la qualifica di educatore professionale;
  • le prestazioni del personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le spese sanitarie specialistiche seguono un binario diverso: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% sulla parte eccedente 129,11 euro e vanno indicate tra le spese sanitarie del quadro E, non tra gli oneri deducibili. Tutte le altre voci agevolabili sono riepilogate tra le spese detraibili o deducibili per disabili e caregiver.

Calcolo deduzione sul reddito complessivo

La deduzione abbatte il reddito imponibile, quindi il risparmio dipende dall’aliquota marginale e non da una percentuale fissa. Ipotizzi una quota di assistenza specifica scorporata dalla struttura pari a 850 euro al mese, cioè 10.200 euro l’anno, e un reddito complessivo di 35.000 euro.

Sui redditi 2025, dichiarati nel 730/2026, l’IRPEF lorda su 35.000 euro è pari a 8.890 euro. Sottraendo la deduzione, l’imponibile scende a 24.800 euro e l’imposta lorda a 5.704 euro.

Il risparmio d’imposta è di 3.186 euro, perché 7.000 euro di deduzione erodono reddito tassato al 35% e i restanti 3.200 euro reddito tassato al 23%.

Voce Importo
Quota di assistenza specifica scorporata (anno) 10.200 euro
IRPEF lorda senza deduzione (redditi 2025) 8.890 euro
IRPEF lorda con deduzione (redditi 2025) 5.704 euro
Risparmio d’imposta (redditi 2025) 3.186 euro
Risparmio con seconda aliquota al 33% (redditi 2026) 3.046 euro

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha ridotto dal 35% al 33% l’aliquota del secondo scaglione, quello compreso fra 28.000 e 50.000 euro. La novità si riflette sui redditi 2026 e quindi sulla dichiarazione dell’anno prossimo, con un beneficio della deduzione lievemente inferiore a parità di spesa.

L’entità del beneficio dipende dall’aliquota marginale applicabile al suo reddito complessivo: il calcolo IRPEF eseguito prima sul reddito pieno e poi sul reddito ridotto della quota di assistenza specifica restituisce la differenza esatta.

Compilazione Rigo E25 e documenti da conservare

Le spese vanno indicate nel rigo E25 del modello 730, nella sezione degli oneri deducibili dal reddito complessivo, oppure nel corrispondente rigo del Modello Redditi PF. Trattandosi di oneri deducibili non opera l’obbligo di pagamento tracciabile previsto per le detrazioni al 19%, e non è richiesta la prescrizione medica.

Serve però il documento di certificazione del corrispettivo, dal quale risultino la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria. Fatture, ricevute e quietanze vanno conservate in originale per tutto il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può richiederle.

Un elemento utile riguarda i familiari: le spese di assistenza specifica sono deducibili anche da coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, nonni e discendenti dei figli, anche se la persona con disabilità non è fiscalmente a carico. Se il documento di spesa è intestato solo a lei, il familiare che ha pagato può dedurre annotando sulla fattura l’importo sostenuto.

Dichiarazione della struttura, quando serve

La struttura che rilascia una dichiarazione con lo scorporo delle spese di vitto e alloggio da quelle di assistenza specifica soddisfa il requisito documentale richiesto dalle Entrate, che chiedono appunto l’indicazione separata delle voci nella documentazione dell’istituto di assistenza.

Le suggerisco un solo controllo sul documento che riceve: la quota qualificata come assistenza specifica deve corrispondere alle figure professionali sanitarie e assistenziali elencate sopra. Voci di natura socio-assistenziale generica o servizi alberghieri riclassificati non superano un controllo formale, e la deduzione andrebbe disconosciuta per quella parte. Con la certificazione di invalidità civile totale già in suo possesso e un prospetto che distingue le voci in modo puntuale, la deduzione delle spese di assistenza specifica le spetta per intero.

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