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Mance: tasse e adempimenti ad ampio raggio per imprese e lavoratori

di Barbara Weisz

18 Luglio 2025 11:05

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Tassa al 5% sulle mance in hotel, bar e ristoranti anche per i lavoratori in somministrazione, il sostituto d'imposta è l'agenzia di somministrazione.

La tassazione al 5% sulle mance ricevute dai dipendenti che lavorano presso strutture ricettive, bar e ristoranti si applica anche a fronte di contratti di somministrazione: in questo caso, però, a fare da sostituto d’imposta è l’agenzia di lavoro.

La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello 7/2025, che spiega la corretta procedura fiscale da seguire.

Tassazione delle mance: come funziona

Le disposizioni dell‘articolo 1, comma 58, della legge 197/2022, modificata dalla Manovra 2025, stabiliscono che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 30% del reddito annuo. Tale imposta si può applicare a redditi da lavoro dipendente fino a 75mila euro annui.

Le mance sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, dai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dal calcolo del trattamento di fine rapporto.

Adempimenti in capo ai datori di lavoro

La legge non contiene alcun elemento che possa giustificare un diverso trattamento fiscale in ragione del soggetto destinatario delle somme erogate a titolo di liberalità. Quindi, l’imposta sostitutiva si applica indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente di hotel, bar e ristoranti, sia ai dipendenti di fornitori esterni.

Per quanto riguarda gli obblighi del sostituto d’imposta, secondo l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 81/2015, «con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori». Di conseguenza, il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l’agenzia di somministrazione.

Spesso la prassi prevede che le mance vengano raccolte dalla stessa struttura ricettiva che poi le distribuisce ai lavoratori, effettuando le relative trattenute. Se questo avviene anche nei confronti di lavoratori in somministrazione, è necessario che si attivi un adeguato sistema di comunicazione tra la società di somministrazione (sostituto d’imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore), al fine applicare correttamente la tassazione trasmettendo le somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d’imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.