Mance tassabili come redditi da lavoro: sentenza di Cassazione

di Alessandra Gualtieri

1 Ottobre 2021 10:29

Cassazione, le tasse sulle mance sono redditi da lavoro se rientrano in un rapporto subordinato, assimilabili a regalie di terzi: la nuova sentenza.

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione (la n. 26512) ammette l’imposizione fiscale sulle mance ricevute da un dipendente a margine di un servizio prestato: accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate,la Suprema Corte fa riferimento all’articolo 51 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) nella sua più recente accezione, che prevede un’interpretazione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente non limitata al solo salario. In tale definizione vi rientrano anche le somme a qualunque titolo percepite se collegate al rapporto di lavoro, anche sotto forma di erogazioni liberali.

Pertanto anche le mance devono essere tassate se hanno origine dal rapporto subordinato, perchè costituiscono un’entrata per certi versi “fissa” e prevedibile, al pari dello stipendio in busta paga. Così sintetizza la sentenza della Cassazione:

in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione.

Nel caso in oggetto, la Commissione tributaria della Regione Sardegna aveva rigettato la pretesa del Fisco, motivandola con la natura aleatoria delle mance e dal loro mancato legame con i datore di lavoro. Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui tali elargizioni rientrano nel quadro normativo del reddito da lavoro dipendente, ai fini fiscali e contributivi.