Ristrutturazioni edilizie con obbligo di Rinnovabili, escluse sostituzioni caldaia

di Barbara Weisz

5 Agosto 2026 10:03

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Rinnovabili obbligatore nelle ristrutturazioni di edifici per titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026: nuove percentuali e regole per sostituzione di impianti e caldaie a biomassa.

L’obbligo di integrare fonti rinnovabili negli edifici si applica dal 3 agosto 2026 a una platea di interventi molto più ampia di prima, e la prima domanda che arriva agli sportelli comunali riguarda la caldaia. Alla luce delle indicazioni agli operatori pubblicate dal MASE nel giugno 2026, la sostituzione del solo generatore non fa scattare alcuna quota minima.

Le nuove regole sono contenute nell’articolo 29 del decreto legislativo 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III e riscrive l’allegato III del Dlgs 199/2021. A contare è la data di presentazione della pratica edilizia, non l’avvio del cantiere né la firma dell’attestato energetico: chi ha protocollato entro il 2 agosto lavora ancora con la disciplina precedente.

In sintesi:

  • le nuove quote si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto 2026, per effetto dell’articolo 29 del Dlgs 5/2026;
  • le pratiche protocollate entro il 2 agosto 2026 seguono la disciplina previgente;
  • le soglie sono quattro e vanno dal 60% delle nuove costruzioni al 15% delle ristrutturazioni di secondo livello, con cinque punti in più negli edifici pubblici;
  • la sostituzione del solo generatore non configura ristrutturazione dell’impianto termico secondo le indicazioni MASE del giugno 2026;
  • l’inosservanza comporta il diniego del titolo edilizio ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Dlgs 199/2021.

Le quattro soglie di rinnovabili in vigore per gli edifici

L’allegato III fissa quattro soglie diverse, graduate secondo la portata dell’intervento. Fino al 2 agosto 2026 ne valeva una sola, il 60% riferito agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni rilevanti del Dlgs 28/2011, cioè agli immobili oltre i mille metri quadrati con rifacimento integrale dell’involucro e a quelli demoliti e ricostruiti.

Tipo di intervento Quota minima da fonti rinnovabili
Nuova costruzione e demolizione con ricostruzione 60% dei consumi per acqua calda sanitaria e 60% della somma di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva (65% negli edifici pubblici)
Ristrutturazione importante di primo livello, oltre il 50% della superficie disperdente lorda con intervento sull’impianto termico 40% su entrambi i fronti (45% negli edifici pubblici)
Ristrutturazione importante di secondo livello, oltre il 25% della superficie disperdente lorda 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva, con l’acqua calda sanitaria fuori dal calcolo (20% negli edifici pubblici)
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva (20% negli edifici pubblici)

L’allargamento non è un inasprimento uniforme. Un edificio di grandi dimensioni che prima ricadeva nelle ristrutturazioni rilevanti, se oggi l’intervento si qualifica come ristrutturazione importante, scende al 40% o al 15%, e nel secondo caso perde anche l’obbligo autonomo sull’acqua calda sanitaria. La demolizione con ricostruzione continua a valere il 60%, perché il decreto Requisiti Minimi la assimila alla nuova costruzione.

Le definizioni di primo e secondo livello arrivano infatti dall’allegato 1 del DM 26 giugno 2015, come modificato dal DM 28 ottobre 2025 in vigore dal 3 giugno 2026, e le Regioni hanno la facoltà di innalzare le soglie sul proprio territorio.

Quando la sostituzione della caldaia rientra nell’obbligo

Il criterio non è il cambio del generatore, è la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione dell’impianto termico. Nelle indicazioni agli operatori del giugno 2026, predisposte con il supporto di ENEA e CTI, il MASE legge la nozione nel senso che la modifica sostanziale debba interessare insieme generazione, distribuzione ed emissione. Chi sostituisce la sola caldaia lasciando tubazioni e terminali al loro posto non attiva la quota del 15%.

Il Ministero precisa anche che il passaggio da una caldaia tradizionale a gas a una a condensazione non costituisce cambio di tipologia, perché vettore energetico e tecnologia di combustione sono i medesimi. Fa eccezione il caso degli impianti privi di rete di distribuzione, come il riscaldamento locale: lì la modifica sostanziale della sola produzione può bastare a configurare la ristrutturazione dell’impianto.

Gli interventi esclusi dalle quote di rinnovabili

Fuori dalle definizioni di ristrutturazione importante di primo o secondo livello e di ristrutturazione dell’impianto termico, le quote minime non si applicano. Ricadono nell’esclusione:

  • la sostituzione dei soli serramenti;
  • la sostituzione del solo generatore di calore, senza opere su distribuzione ed emissione;
  • le riqualificazioni energetiche che interessano una superficie pari o inferiore al 25% della superficie disperdente lorda senza toccare l’impianto termico;
  • gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti, che secondo il MASE non sono soggetti né agli obblighi sulle rinnovabili né al target nZEB.

L’esclusione degli ampliamenti ha un limite netto. Se l’intervento genera una nuova unità immobiliare accatastata ex novo, non si tratta più di ampliamento: l’immobile è trattato come edificio nuovo, con soglia al 60% e requisiti pieni.

Potenza minima da installare e calcolo superficie in pianta

Accanto alla copertura dei consumi corre l’obbligo di installare una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili sopra o all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze. Il calcolo moltiplica la superficie in pianta al livello del terreno per 0,05 nelle nuove costruzioni e per 0,025 negli edifici esistenti, e il fotovoltaico installato a terra non concorre al raggiungimento della soglia.

Su una superficie in pianta di 150 metri quadrati i tre risultati sono diversi fra loro: un edificio esistente sottoposto a ristrutturazione importante deve installare 3,75 kW, la stessa sagoma realizzata ex novo arriva a 7,5 kW, mentre un edificio pubblico esistente sale a 4,125 kW per effetto della maggiorazione del 10% prevista per il patrimonio della pubblica amministrazione. La differenza fra il primo e il secondo caso è quasi sempre la ragione per cui una demolizione con ricostruzione richiede una copertura libera da ombreggiamenti che l’intervento conservativo non impone.

Una regola incide poi sulla scelta impiantistica. Gli obblighi non si assolvono con impianti che producono soltanto elettricità destinata ad alimentare dispositivi a effetto Joule, salvo che l’unità immobiliare sia in classe energetica B o superiore. La norma non specifica se la classe da considerare sia quella di partenza o quella di progetto, e finché il chiarimento manca è prudente dichiarare in relazione l’ipotesi adottata.

Deroghe, relazione ex Legge 10 e aggiornamento APE

Il decreto amplia le condizioni di deroga. Oltre alla tradizionale impossibilità tecnica, il progettista può attestare la non convenienza economica dell’intervento nella relazione ex lege 10, di cui una copia è trasmessa al GSE; dove la relazione non è dovuta, le informazioni vanno comunicate al Comune. L’inosservanza degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Dlgs 199/2021, quindi non una sanzione pecuniaria: senza la verifica, il progetto non ottiene l’autorizzazione.

Sulla deroga si è creata però un’asimmetria. Il requisito alternativo sull’energia primaria non rinnovabile è riferito ai soli edifici nuovi e alle ristrutturazioni importanti di primo livello, mentre per le altre categorie il parametro sostitutivo non è indicato; prima del 3 agosto valeva invece per chiunque invocasse l’esonero. Quanto all’attestato di prestazione energetica, la scadenza di agosto non lo tocca: si redige con la disciplina vigente al momento dell’emissione e va aggiornato quando l’intervento ne modifica la classe e occorre utilizzarlo per una compravendita o una nuova locazione, secondo l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005.

Caldaie a biomassa, limiti di emissione e manutenzione

Il Dlgs 5/2026 introduce requisiti più stringenti per chi sostituisce la caldaia con un generatore a biomassa. Chi passa da un impianto alimentato a gas naturale o a GPL a uno a pellet deve rispettare un limite preciso: il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato primario non superiori a 1 milligrammo per metro cubo.

Per le imprese agricole e forestali che operano in aree non metanizzate è prevista una deroga: possono sostituire generatori a GPL con dispositivi a biomassa a condizione che la riduzione delle emissioni di particolato primario sia di almeno il 50% rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle. In tutti i casi, le caldaie a biomassa richiedono una manutenzione obbligatoria con cadenza biennale.

Le decorrenze del Decreto Rinnovabili

La data del 3 agosto non compare in nessuna disposizione ma si ricava dai 180 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, fissata al 4 febbraio 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio. La formula riprodotta dall’articolo 29 rinvia però letteralmente al “presente decreto”, espressione che nel testo previgente indicava il Dlgs 199/2021, e la ricostruzione che porta ad agosto è interpretativa.

Vi si somma un disallineamento interno, perché l’articolo 26 continua a parlare di ristrutturazioni rilevanti mentre l’allegato III ragiona con le categorie del decreto Requisiti Minimi, e il documento ministeriale di lettura integrata fra i due provvedimenti è annunciato e non ancora adottato. ANCE segnala inoltre che il Dlgs 5/2026 ha modificato anche l’allegato IV del Dlgs 199/2021, quello sui requisiti degli impianti a fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento come le pompe di calore, con ulteriori chiarimenti attesi. Sul fronte industriale Assotermica ha chiesto gradualità e neutralità tecnologica, richiamando l’impatto economico degli obblighi sulle ristrutturazioni di secondo livello.