Sono titolare di assegno ordinario di invalidità, mi è stata offerta l’opportunità di fornire una prestazione di lavoro autonomo occasionale per un importo lordo non superiore a € 5000 (con il 20% di ritenuta di acconto). Tale prestazione ha incidenza sull’importo dell’assegno percepito? E in che misura? Occorre comunicare all’INPS che si prevede di avere tale incasso? In che modo (es.: casella di posta MyINPS)?
Chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità (AOI, disciplinato dalla legge 12 giugno 1984, n. 222) e continua a lavorare non perde automaticamente la prestazione, ma deve fare i conti con un sistema di doppie trattenute che incide sia sullo stipendio sia sull’importo dell’assegno. Le regole variano in base al tipo di attività — dipendente o autonoma — e all’anzianità contributiva: superati i 40 anni di contributi, una parte delle decurtazioni cessa.
Cumulabilità AOI e redditi da lavoro: le soglie
L’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro — dipendente, autonomo o d’impresa — fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, aggiornato ogni anno con la rivalutazione automatica. Per il 2026, ai sensi della Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, il trattamento minimo è pari a 611,85 euro mensili, quindi la soglia di cumulabilità piena si colloca intorno a 2.447 euro mensili lordi. Superata quella soglia, l’INPS riduce l’importo dell’assegno:
- del 25% se il reddito da lavoro supera quattro volte il trattamento minimo annuo;
- del 50% se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo.
Questa prima riduzione opera indipendentemente dall’anzianità contributiva e si applica all’assegno già prima dell’erogazione, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La trattenuta del datore di lavoro per i dipendenti
Se dopo la prima riduzione l’assegno supera ancora il trattamento minimo INPS, e il lavoratore ha meno di 40 anni di contributi, scatta una seconda decurtazione: la trattenuta giornaliera operata dal datore di lavoro direttamente in busta paga, anch’essa disciplinata dall’art. 1, comma 42, della legge 335/1995. L’importo trattenuto è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, moltiplicato per i giorni retribuiti del periodo di paga, con i seguenti massimali:
- 6 giornate in caso di paga settimanale;
- 12 giornate in caso di paga quattordicinale;
- 13 giornate in caso di paga quindicinale;
- 26 giornate in caso di paga mensile.
Rientrano nel conteggio tutte le giornate comunque retribuite, compresi i giorni di malattia indennizzati dall’INPS. La trattenuta non può in ogni caso superare l’importo della retribuzione percepita.
Per il lavoro autonomo, invece, non è il committente a operare la trattenuta: è il titolare dell’AOI a presentare all’INPS la dichiarazione reddituale, e la riduzione — pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo — viene applicata direttamente sull’assegno dall’Istituto, nel limite del 30% del reddito prodotto (art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). I redditi da attività svolta senza vincolo di subordinazione si considerano da lavoro autonomo indipendentemente dalla qualificazione fiscale.
Dichiarazione reddituale per i lavoratori autonomi
I titolari di AOI assoggettati al regime di incumulabilità per redditi da lavoro autonomo devono presentare all’INPS due dichiarazioni reddituali distinte, entrambe obbligatorie anche quando la situazione non varia rispetto all’anno precedente:
- la dichiarazione a consuntivo, con i redditi effettivi dell’anno precedente, al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute fiscali, da presentare entro il termine della dichiarazione IRPEF;
- la dichiarazione a preventivo, con i redditi stimati per l’anno in corso, che consente all’INPS di applicare provvisoriamente le trattenute.
La dichiarazione si presenta online sul portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS, al percorso: Servizi per il cittadino — Dichiarazioni Reddituali — Red Semplificato — Campagna di riferimento.
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