Sono titolare di assegno ordinario di invalidità, mi è stata offerta la opportunità di fornire una prestazione di lavoro autonomo occasionale (art.2222 codice civile) per un importo lordo non superiore a € 5000, quindi con il 20% di ritenuta di acconto. Tale prestazione ha incidenza sull’importo dell’assegno percepito? E in che misura? Occorre comunicare all’INPS che si prevede di avere tale incasso? In che modo (es.: casella di posta MyINPS)?
L’assegno di invalidità, per il cui riconoscimento è necessaria una soglia di riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi, viene corrisposto in misura piena soltanto se non si supera la soglia minima stabilita per quell’anno di reddito da lavoro dalle apposite.
Trattenute INPS
Se il titolare di assegno di invalidità continua a lavorare l’INPS applica una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n.335 e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi e se l’importo dell’assegno ridotto per applicazione della legge 335/1995 resta comunque superiore al trattamento minimo:
- per redditi sino a 4 volte il trattamento minimo INPS, non è prevista alcuna riduzione;
- per redditi superiori a 4 volte e sino a 5 volte il trattamento minimo INPS, è prevista una riduzione del 25%;
- per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, la riduzione applicata è del 50%.
Qualora l’assegno così ridotto sia comunque superiore al trattamento minimo INPS, viene applicata una decurtazione sulla quota eccedente il trattamento minimo pari al 50% se lavoratore dipendente, del 30% se lavoratore autonomo a patto che l’assegno sia stato determinato con meno di 40 anni di contributi.
In ogni caso la trattenuta non può essere superiore al reddito da lavoro percepito.
Dichiarazione reddituale
I titolari di assegno di invalidità assoggettati al regime di incumulabilità devono obbligatoriamente presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.
In caso di lavoro autonomo deve essere presentata la dichiarazione attestante i redditi, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, riferiti all’anno precedente e la dichiarazione “a preventivo” che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
La dichiarazione reddituale a consuntivo deve essere presentata anche se la situazione reddituale dichiarata a preventivo non ha avuto variazioni e la dichiarazione reddituale a preventivo deve essere presentata anche se la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
Modalità di presentazione
Per inoltrare la dichiarazione reddituale, è necessario accedere ai servizi online dell’Istituto con PIN INPS, al percorso:
Servizi per il cittadino – Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato (per la dichiarazione RED) – Campagna di riferimento (Dichiarazione redditi per l’anno xxxx).
In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto “MODULI”, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
Per approfondimenti consigliamo la lettura dell’apposita scheda INPS.
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Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci