Invalidità per depressione, percentuali di legge e assegno INPS

di Teresa Barone

15 Settembre 2026 09:33

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Le tabelle valutano la depressione dal 10% all'80% secondo la forma clinica: da quelle soglie dipendono categorie protette, esenzione ticket e assegno mensile.

La depressione è una malattia invalidante che può portare al riconoscimento dell’invalidità civile quando la commissione medica accerta una forma clinica di gravità tale da ridurre la capacità lavorativa. La percentuale di invalidità che ne deriva governa l’iscrizione alle liste del collocamento mirato per le categorie protette, l’esenzione dal ticket e le prestazioni economiche dell’INPS, con soglie diverse per ciascun beneficio. Chi presenta domanda in questi mesi viene valutato con la tabella indicativa delle percentuali di invalidità allegata al DM 5 febbraio 1992, in attesa del regolamento chiamato a sostituirla.

In sintesi:

  • la sindrome depressiva endoreattiva grave è valutata dal 31% al 40% e quella endogena grave dal 71% all’80%, secondo la tabella allegata al DM 5 febbraio 1992 (codici 2206 e 2210);
  • la percentuale del 100% nel gruppo dei disturbi dell’umore è prevista solo per i disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua (codice 2201);
  • l’iscrizione al collocamento mirato richiede una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999;
  • l’esenzione dal ticket con codice C03 spetta agli invalidi civili dal 67% al 99%, secondo la classificazione del Ministero della Salute;
  • le domande presentate entro il 31 dicembre 2026 sono valutate con la disciplina previgente, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 62/2024.

Percentuali di invalidità per forma di depressione

La tabella allegata al DM 5 febbraio 1992 valuta la depressione con percentuali comprese tra il 10% e l’80%, distinguendo la forma endoreattiva da quella endogena e graduando ciascuna in lieve, media e grave. Ogni voce ha un codice che la commissione riporta sul verbale sanitario, e quel codice è il primo elemento da leggere per capire quale risultato era ottenibile con la sola diagnosi psichiatrica. Lo stesso impianto governa la valutazione delle altre patologie invalidanti di natura psichica.

Voci in tabella allegata al DM 5 febbraio 1992 Percentuale di invalidità
Nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità (cod. 1201) dal 21% al 30%
Nevrosi fobica ossessiva lieve (cod. 1202) 15%
Nevrosi fobica ossessiva grave (cod. 1203) dal 41% al 50%
Psicosi ossessiva (cod. 1204) dal 71% all’80%
Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua (cod. 2201) 100%
Disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale (cod. 2202) 36%
Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale (cod. 2203) dal 51% al 60%
Sindrome depressiva endoreattiva lieve (cod. 2204) 10%
Sindrome depressiva endoreattiva media (cod. 2205) 25%
Sindrome depressiva endoreattiva grave (cod. 2206) dal 31% al 40%
Nevrosi ansiosa (cod. 2207) 15%
Sindrome depressiva endogena lieve (cod. 2208) 30%
Sindrome depressiva endogena media (cod. 2209) dal 41% al 50%
Sindrome depressiva endogena grave (cod. 2210) dal 71% all’80%

Un verbale che si ferma sul codice 2206 attribuisce al massimo il 40%, valore che lascia il titolare sotto la soglia delle categorie protette e sotto quella dell’esenzione dal ticket. Il codice 2210 attraversa invece la soglia del 74% e apre l’assegno mensile di assistenza quando la commissione si colloca nella parte alta della fascia. Nel gruppo dei disturbi dell’umore la percentuale del 100% compare solo al codice 2201, che descrive un quadro ciclotimico cronico con terapia continuativa e non la depressione in quanto tale. Il testo integrale della tabella è consultabile in Gazzetta Ufficiale.

Quando alla patologia psichica se ne aggiungono altre, il decreto prescrive un valore proporzionale alla perdita totale dell’organo o dell’apparato, e l’art. 5 del D.L. n. 509/1988 esclude dal computo le menomazioni comprese tra lo 0 e il 10% quando non concorrono con altre. Nella prassi medico-legale il criterio applicato è quello a scalare, per cui una comorbilità valutata al 40% aggiunta a una depressione al 50% porta al 70% e non al 90%. Il concorso con altre patologie è quindi il canale ordinario per superare le soglie che la sola diagnosi psichiatrica non raggiunge.

Depressione malattia invalidante: soglie e agevolazioni

La depressione è malattia invalidante agli effetti dell’invalidità civile solo oltre il 33%, perché la legge richiede una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo. Da quella soglia in poi ogni fascia aggiunge un diritto diverso, e la valutazione della percentuale segue gli stessi criteri per le patologie psichiche e per quelle fisiche.

  • dal 34% si ottiene il riconoscimento dello status di invalido civile e il diritto alla fornitura di protesi e ausili sanitari;
  • oltre il 45% è possibile iscriversi agli elenchi del collocamento mirato per le categorie protette, con le quote di riserva a carico dei datori di lavoro;
  • dal 67% spetta l’esenzione dal ticket sanitario con il codice C03, riservato agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
  • dal 74% al 99% si apre il diritto all’assegno mensile di assistenza, subordinato a un limite di reddito personale, e ai permessi orari aggiuntivi per visite e cure introdotti dall’art. 2 della L. n. 106/2025;
  • al 100% spetta la pensione di inabilità civile e, in presenza di incapacità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, l’indennità di accompagnamento.

L’iscrizione agli elenchi del collocamento mirato richiede che la persona sia in età lavorativa e disoccupata, secondo l’art. 1 della L. n. 68/1999. La documentazione specialistica incide sulla collocazione entro le fasce: le relazioni psichiatriche che descrivono la terapia in corso, le ospedalizzazioni, le ricadute e la compromissione della capacità lavorativa spostano il giudizio verso il limite superiore della fascia, mentre la sola certificazione del medico di famiglia tende a fissarlo sul valore minimo. Gli importi delle prestazioni e i limiti di reddito sono aggiornati ogni anno dall’INPS e raccolti nelle tabelle delle pensioni di invalidità; l’elenco completo dei codici di esenzione è pubblicato dal Ministero della Salute.

Assegno Ordinario di Invalidità per chi ha una posizione INPS

Chi ha versato contributi accede a una prestazione diversa dall’invalidità civile. L’Assegno Ordinario di Invalidità spetta a chi ha la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale, con almeno cinque anni di contribuzione, tre dei quali versati nel quinquennio precedente la domanda, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 222/1984.

Si tratta di una prestazione previdenziale, calcolata sui contributi e compatibile entro certi limiti con i redditi da lavoro, riconosciuta per tre anni e rinnovabile su domanda. L’accertamento sanitario è affidato alla commissione medica dell’INPS e segue criteri propri, per cui una percentuale di invalidità civile al 75% non implica automaticamente il diritto all’assegno ordinario.

Legge 104 e invalidità civile: accertamento a confronto

Il riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992 segue un accertamento autonomo, che valuta la difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa prodotta dal disturbo psichico e la conseguente situazione di svantaggio sociale. La connotazione di gravità prevista dal comma 3 apre i permessi retribuiti e il congedo straordinario per il lavoratore e per chi lo assiste.

Le due domande possono essere presentate insieme, con un unico certificato medico introduttivo e un’unica visita, e danno luogo a verbali separati. Una percentuale elevata di invalidità civile non comporta il riconoscimento della gravità ai fini della Legge 104, così come la gravità può essere riconosciuta a fronte di percentuali di invalidità contenute.

Domanda INPS e regole fino al 31 dicembre 2026

La procedura parte dal certificato medico introduttivo trasmesso per via telematica dal medico curante, che ha validità di novanta giorni; entro quel termine va presentata la domanda di invalidità civile all’INPS con SPID, CIE o CNS, direttamente o tramite patronato. Nelle 58 province entrate nella sperimentazione della riforma della disabilità, da ultimo con l’estensione a 40 territori dal 1° marzo 2026, il certificato avvia da solo l’istruttoria.

Sul merito della valutazione, tuttavia, per la depressione non cambia nulla nemmeno nei territori in sperimentazione. I criteri fondati sull’ICF introdotti dal DM Salute 10 aprile 2025 n. 94 si applicano ai soli disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla; per tutte le altre condizioni continua a valere la tabella allegata al DM 5 febbraio 1992. L’aggiornamento generale è affidato a un regolamento del Ministro della salute da adottare entro il 30 novembre 2026, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 62/2024.

Le istanze di accertamento depositate entro il 31 dicembre 2026 sono trattate con la disciplina previgente e i diritti già riconosciuti a quella data sono fatti salvi, mentre dal 1° gennaio 2027 la valutazione di base si applica su tutto il territorio nazionale con l’accertamento affidato in via esclusiva all’INPS. Chi ha un verbale con percentuale prossima a una soglia utile e un quadro clinico peggiorato ha quindi una finestra definita per chiedere l’aggravamento secondo le regole che conosce.