Il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato discriminatoria la condotta INPS che aveva preteso la restituzione dell’Assegno Unico Universale da un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con la sentenza 2359/25 del 4 novembre 2025 — pubblicata nei giorni scorsi sul portale istituzionale dell’INPS per ordine dello stesso giudice — la giurisprudenza ha chiarito che tale titolo di soggiorno rientra nel permesso unico di lavoro e consente l’accesso alla prestazione, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa. La restituzione delle somme già percepite non è dovuta.
Permesso di soggiorno per attesa occupazione con diritto AUU
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è il titolo previsto dall’articolo 22, comma 11, del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998): viene rilasciato al cittadino extracomunitario che perde il lavoro, consentendogli di restare regolarmente in Italia per un periodo non inferiore a un anno — o per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita — mentre cerca una nuova occupazione.
Secondo il Tribunale di Torino, questo permesso rientra a pieno titolo nel permesso unico di lavoro disciplinato dalla Direttiva europea 2011/98/UE, che garantisce parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. Di conseguenza, chi ne è titolare ha diritto all’AUU, nell’ambito delle misure di sostegno per le famiglie, alle stesse condizioni degli altri beneficiari, senza distinzioni.
Tutte le sentenze contro l’INPS
La sentenza 2359/25 non è isolata. Il primo pronunciamento risale al settembre 2023, quando il Tribunale di Trento aveva dichiarato discriminatoria la circolare INPS n. 23/2022 che escludeva i titolari di permesso per attesa occupazione dall’AUU, ordinando all’Istituto la revisione di tutti i provvedimenti di rigetto su tutto il territorio nazionale. La Corte d’Appello di Trento ha confermato quella sentenza nel febbraio 2025. Alla stessa conclusione erano poi giunti il Tribunale di Torino nel 2024 e il Tribunale di Monza con la sentenza n. 1230 dell’ottobre 2025.
Di fronte a questa giurisprudenza consolidata, l’INPS ha infine adeguato la propria posizione: con il messaggio 205 del 22 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato di voler dare esecuzione alle sentenze, riconoscendo l’accesso all’AUU e al Bonus asilo nido anche per i titolari di permesso per attesa occupazione. La pubblicazione della sentenza torinese sul portale INPS è conseguenza diretta di quell’ordine giudiziale e chiude formalmente un contenzioso protrattosi per oltre due anni.
Riesame per chi ha ricevuto richiesta di restituzione
I cittadini extracomunitari titolari di permesso per attesa occupazione a cui l’INPS aveva sospeso l’erogazione dell’AUU o richiesto la restituzione delle somme già percepite devono presentare una istanza di riesame presso le strutture territoriali dell’INPS competenti.
L’istanza consente di ottenere la riattivazione della prestazione e, nei casi in cui siano state restituite somme non dovute, di avviare il recupero delle stesse. La sentenza del Tribunale di Torino, unitamente al messaggio INPS 205/2026, fornisce il fondamento giuridico su cui si basa la richiesta.